Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 17889 | 20.10.2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione
GU L 272/14 del 20.10.2022
_________
Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante 1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati: Articolo 21, paragrafo 3 direttiva 2012/18/UE Scambi di informazioni e sistema informativo 3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:Articolo 18, paragrafo 1 direttiva 2012/18/UE
a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;
c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979
Articolo 1
1. L’Agenzia europea dell’ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all’allegato della presente decisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.
Articolo 2
La decisione di esecuzione 2014/895/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2025. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
...
ALLEGATO
che stabilisce il modulo per la trasmissione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE
Nota:
- Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
- I campi non contrassegnati da asterisco hanno una molteplicità di 0-1 nell’infrastruttura Inspire e non sono obbligatori.
- Le informazioni riservate sono indicate come tali con la menzione, per ciascun tipo di dati, dei motivi di rifiuto in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
1. |
Informazioni contestuali |
|
Tipo |
Formato |
|
1.1 |
Identificatore del paese* |
Identificazione del paese in cui è situato lo stabilimento oggetto della comunicazione. |
1.2 |
Anno di riferimento* |
Anno civile al quale si riferisce la comunicazione. |
2 |
Informazioni relative all’autorità competente per lo stabilimento |
|
Tipo |
Formato |
|
2.1 |
Denominazione dell’autorità competente* |
|
2.2 |
Indirizzo dell’autorità competente* |
Indirizzo postale che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese. |
2.3 |
Indirizzo e-mail dell’autorità competente* |
|
2.4 |
Numero telefonico dell’autorità competente* |
|
2.5 |
Osservazioni |
Eventuali osservazioni dell’utente circa l’autorità competente notificante. |
3 |
Informazioni nei casi in cui lo stabilimento Seveso è parte integrante di o coincide con un «sito di produzione» (2) |
|
Tipo |
Formato |
|
3.1 |
InspireId* |
Identificatore univoco del «sito di produzione» secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE. |
3.2 |
ThematicId |
Identificatore tematico di oggetto del «sito di produzione». |
3.3 |
Geometria* |
Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
3.4 Denominazione del sito di produzione* Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione. |
3.4 |
Denominazione del sito di produzione* |
Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione. |
4 |
Informazioni sullo stabilimento Seveso |
|
Tipo |
Formato |
|
4.1 |
InspireId* |
Identificatore univoco dello stabilimento secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE. |
4.2 |
ThematicId |
Identificatore tematico di oggetto della struttura di produzione. |
4.3 |
Soglia dello stabilimento Seveso* |
Indicazione della soglia (inferiore o superiore) dello stabilimento ai sensi dell’allegato I della direttiva 2012/18/UE |
4.4 |
Stato* |
Stato operativo dello stabilimento (in funzione, in disuso, disattivato). |
4.5 |
Denominazione dello stabilimento* |
Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dello stabilimento. |
4.6 |
Denominazione dell’impresa madre |
Un’impresa madre è un’impresa che possiede o controlla la società che gestisce lo stabilimento (ad esempio, detenendo oltre il 50% del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) - cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
4.7 |
Indirizzo dello stabilimento* |
Indirizzo postale dello stabilimento che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese. |
4.8 |
Geometria* |
Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dello stabilimento) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
4.9 |
Tipo di attività* secondo la classificazione NACE di Eurostat (Se uno stabilimento fa capo a più di un codice NACE, occorre distinguere tra l’attività principale e le attività secondarie.) |
Codice NACE: NACE è il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell’Unione europea; utilizza codici a 6 cifre. L’utente è in pratica tenuto a classificare lo stabilimento Seveso in base a questo sistema, utilizzando le prime 4 cifre, in aggiunta o in alternativa ai codici SPIRS. |
4.10 |
Tipo di attività secondo il codice SPIRS. Si può scegliere una categoria facoltativa di attività secondaria che definisca ulteriormente la natura del pericolo. (Se uno stabilimento fa capo a più di un codice SPIRS, occorre distinguere tra l’attività principale e le attività secondarie.) |
L’utente può comunicare il codice SPIRS. |
4.11 |
Link al sito web con informazioni sulla popolazione* |
Indirizzo del sito web in cui si trovano le informazioni di cui all’articolo 14 (Informazioni al pubblico) della direttiva 2012/18/UE. |
4.12 |
Link al sito web generico |
|
4.13 |
Data dell’ultima ispezione (5) |
|
4.14 |
Link alle conclusioni dell’ultima ispezione |
|
4.15 |
Osservazioni |
|
Sostanze trattate nello stabilimento |
||
Tipo |
Formato |
|
5.1 |
Sostanza/e |
Nome comune o generico oppure categoria di pericolo. |
5.2 |
Numero CAS |
Il numero CAS è un identificativo numerico univoco che designa una sola sostanza chimica, non ha alcun significato chimico e rimanda a numerose informazioni sulla sostanza chimica in questione. Può contenere fino a 10 cifre, raggruppate in tre parti separate da trattini. (http://www.cas.org/content/chemical-substances). |
5.3 |
Quantità |
Quantità in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa che determina lo stato Seveso. |
5.4 |
Proprietà fisiche |
Condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc. |
5.5 |
Osservazioni sulla sostanza |
|
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024