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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752

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Decisione di esecuzione UE 2019 1752

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione del 25 febbraio 2019 che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 269/5 del 23.10.2019

Articolo 1

1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in merito all’attuazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/852 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato I della presente decisione.

2. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell’allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l’anno N‐1.
Le informazioni di cui al punto 1.2 dell’allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre di ogni anno (N) per l’anno N‐1.

3. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell’allegato I, non sono richieste qualora lo Stato membro fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l’autorizzazione scritta all’importazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nell’anno N-1. Gli Stati membri mettono a disposizione tali copie al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l’anno N-1, oppure possono scegliere di renderle disponibili in qualsiasi momento durante il periodo N‐1.

Articolo 2

1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852, ad eccezione della comunicazione sull’attuazione dell’articolo 4 di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato II della presente decisione.

2. Le informazioni di cui all’allegato II sono messe a disposizione della Commissione in base al seguente calendario:
a) la prima relazione relativa agli anni 2017 e 2018 è messa a disposizione al più tardi entro il 1° gennaio 2020;
b) la seconda relazione relativa al periodo 2019 - 2020 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2021;
c) la terza relazione relativa al periodo 2021 - 2022 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2023;
d) la quarta relazione relativa al periodo 2023 - 2024 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2025;
e) la quinta relazione relativa al periodo 2025 - 2028 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2029.

...

ALLEGATO I QUESTIONARIO

Informazioni sulle restrizioni all’importazione che devono essere messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri ai fini della trasmissione di informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/852

ALLEGATO II QUESTIONARIO

Informazioni diverse da quelle sulle restrizioni all’importazione che devono essere messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri ai fini della trasmissione di informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/852

...

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