Regolamento (UE) 2019/37
ID 7537 | | Visite: 6717 | Legislazione Chemicals | Permalink: https://www.certifico.com/id/7537 |
Regolamento (UE) 2019/37
della Commissione del 10 gennaio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
GU L 9/88 dell'11.01.2019
Entrata in vigore: 31.01.2019
_________
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
...
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011 sono così modificati:
(1) all'allegato I, la tabella 1 è così modificata:
a) le voci relative alle sostanze MCA n. 467, 744, 1066 e 1068 sono sostituite dalle seguenti:
«467 |
14800 |
3724-65-0 |
Acido crotonico |
sì |
sì |
no |
|
(35)» |
|
45600 |
|||||||||
«744 |
18888 |
080181-31-3 |
Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico |
no |
sì |
no |
|
(35) |
La sostanza è utilizzata come prodotto ottenuto mediante fermentazione batterica. In conformità alle specifiche indicate nell'allegato I, tabella 4.» |
«1066 |
|
23985-75-3 |
1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile |
no |
sì |
no |
0,05 |
|
Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti alimentari A, B, C e/o D1. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici).» |
«1068 |
|
2530-83-8 |
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano |
no |
sì |
no |
|
|
Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).» |
b) sono inserite le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri di sostanza MCA:
«1059 |
147398-31-0 |
Poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) |
no |
sì |
no |
(35) |
Da utilizzarsi unicamente da solo o mescolato con altri polimeri a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante alimentare E.» |
|
«1067 |
616-38-6 |
Dimetilcarbonato |
no |
sì |
no |
|
Da utilizzarsi unicamente: a) con 1,6-esanediolo per la fabbricazione di prepolimeri del policarbonato utilizzati ad una concentrazione fino al 30 % per la fabbricazione di poliuretani termoplastici con diisocianato di 4,4′-metilendifenile e dioli, quali il polipropilenglicole e l'1,4-butandiolo. Il materiale risultante è utilizzato unicamente in oggetti a uso ripetuto destinati a venire a contatto breve (≤ 30 minuti a temperatura ambiente) con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti A e/o B; o b) per la produzione di altri policarbonati e/o in altre condizioni purché la migrazione di dimetilcarbonato non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e che la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. |
(27)» |
«1069 |
75-28-5 |
Isobutano |
sì |
no |
no |
|
a utilizzarsi unicamente come agente espandente.» |
|
(2) all'allegato I, tabella 2, è aggiunta la seguente voce:
«35 |
467 744 1059 |
0,05 |
espresso come acido crotonico» |
(3) all'allegato I, tabella 3, è aggiunta la seguente voce:
«(27) |
In caso di immissione sul mercato di un materiale o di un oggetto finale contenente tale sostanza e prodotto in condizioni diverse da quelle di cui alla tabella 1, colonna 10, lettera a), deve essere accluso ai documenti di supporto di cui all'articolo 16 un metodo ben definito atto a determinare se la migrazione oligomerica rispetta le restrizioni specificate nella tabella 1, colonna 10, lettera b). Tale metodo deve essere adatto all'utilizzo da parte di un'autorità competente per verificare la conformità. Se un metodo idoneo è disponibile al pubblico, si deve fare riferimento a tale metodo. Se il metodo richiede un campione di calibrazione, va fornito all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni.» |
(4) all'allegato I, tabella 4, la riga concernente le restrizioni per la voce relativa alla sostanza MCA n. 744 è sostituita dalla seguente:
«Restrizioni |
Il limite di migrazione specifica per l'acido crotonico è 0,05 mg/kg di prodotto alimentare» |
(5) all'allegato III, punto 4, tabella 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dalle seguenti:
«Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH ≥ 4,5 |
Simulante alimentare D1. |
Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH < 4,5 |
Simulante alimentare D1 e simulante alimentare B.» |
...
Collegati:
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (regolamento quadro)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)
Guida materiali e oggetti a contatto alimenti catena approvvigionamento
MOCA - GMP | Consolidato 2018
Modello di Comunicazione GMP - MOCA
Modello Dichiarazione MOCA materie plastiche
Regolamento (UE) 10/2011