
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 / Modulo e banche dati Seveso III
ID 17889 | 20.10.2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione
GU L 272/14 del 20.10.2022
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Articolo 18, paragrafo 1
direttiva 2012/18/UE
Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante
1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:
a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;
c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.
Articolo 21, paragrafo 3 direttiva 2012/18/UE
Scambi di informazioni e sistema informativo
3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979
Articolo 1
1. L’Agenzia europea dell’ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all’allegato della presente decisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.
Articolo 2
La decisione di esecuzione 2014/895/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2025. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO
che stabilisce il modulo per la trasmissione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE
Nota:
- Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
- I campi non contrassegnati da asterisco hanno una molteplicità di 0-1 nell’infrastruttura Inspire e non sono obbligatori.
- Le informazioni riservate sono indicate come tali con la menzione, per ciascun tipo di dati, dei motivi di rifiuto in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
| 1. |
Informazioni contestuali
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Tipo
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Formato
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1.1
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Identificatore del paese*
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Identificazione del paese in cui è situato lo stabilimento oggetto della comunicazione.
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1.2
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Anno di riferimento*
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Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.
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2
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Informazioni relative all’autorità competente per lo stabilimento
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Tipo
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Formato
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2.1
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Denominazione dell’autorità competente*
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2.2
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Indirizzo dell’autorità competente*
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Indirizzo postale che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese.
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2.3
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Indirizzo e-mail dell’autorità competente*
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2.4
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Numero telefonico dell’autorità competente*
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2.5
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Osservazioni
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Eventuali osservazioni dell’utente circa l’autorità competente notificante.
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3
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Informazioni nei casi in cui lo stabilimento Seveso è parte integrante di o coincide con un «sito di produzione» (2)
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Tipo
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Formato
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3.1
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InspireId*
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Identificatore univoco del «sito di produzione» secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.
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3.2
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ThematicId
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Identificatore tematico di oggetto del «sito di produzione».
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3.3
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Geometria*
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Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
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3.4 Denominazione del sito di produzione* Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione. |
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3.4
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Denominazione del sito di produzione*
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Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione.
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4
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Informazioni sullo stabilimento Seveso
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Tipo
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Formato
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4.1
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InspireId*
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Identificatore univoco dello stabilimento secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.
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4.2
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ThematicId
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Identificatore tematico di oggetto della struttura di produzione.
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4.3
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Soglia dello stabilimento Seveso*
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Indicazione della soglia (inferiore o superiore) dello stabilimento ai sensi dell’allegato I della direttiva 2012/18/UE
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4.4
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Stato*
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Stato operativo dello stabilimento (in funzione, in disuso, disattivato).
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4.5
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Denominazione dello stabilimento*
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Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dello stabilimento.
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4.6
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Denominazione dell’impresa madre
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Un’impresa madre è un’impresa che possiede o controlla la società che gestisce lo stabilimento (ad esempio, detenendo oltre il 50% del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci)
- cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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4.7
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Indirizzo dello stabilimento*
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Indirizzo postale dello stabilimento che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese.
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4.8
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Geometria*
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Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dello stabilimento) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89
(2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
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4.9
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Tipo di attività* secondo la classificazione NACE di Eurostat
(Se uno stabilimento fa capo a più di un codice NACE, occorre distinguere tra l’attività principale e le attività secondarie.)
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Codice NACE: NACE è il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell’Unione europea; utilizza codici a 6 cifre. L’utente è in pratica tenuto a classificare lo stabilimento Seveso in base a questo sistema, utilizzando le prime 4 cifre, in aggiunta o in alternativa ai codici SPIRS.
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4.10
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Tipo di attività secondo il codice SPIRS.
Si può scegliere una categoria facoltativa di attività secondaria che definisca ulteriormente la natura del pericolo.
(Se uno stabilimento fa capo a più di un codice SPIRS, occorre distinguere tra l’attività principale e le attività secondarie.)
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L’utente può comunicare il codice SPIRS. Tipo di attività da indicare in conformità con i codici SPIRS: (1) Agricoltura (2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio) (3) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici) (4) Lavorazione dei metalli (5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.) (6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.) (7)Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici (8)Raffinerie petrolchimiche/di petrolio (9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.) (11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi (12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all’ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL) (14) Stoccaggio di GPL (15) Stoccaggio e distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL) (16) Stoccaggio e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL) (17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi (18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti (19) Produzione di prodotti farmaceutici (20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti (21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento) (22) Installazioni chimiche (23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base (24) Fabbricazione di plastica e gomma (25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta (26) Trattamento del legno e mobili (27) Fabbricazione e trattamento dei tessili (28) Industrie alimentari e delle bevande (29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio (30) Cantieristica, demolizione e riparazione navale (31) Edilizia e lavori di ingegneria edile (32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento, ecc.) (33) Fabbricazione del vetro (34) Produzione di cemento, calce e gesso (35) Elettronica e ingegneria elettrica (36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, scali ferroviari di smistamento ecc.) (37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università ecc.) (38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell’elenco) (39) Altra attività (non specificata altrimenti nell’elenco)
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4.11
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Link al sito web con informazioni sulla popolazione*
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Indirizzo del sito web in cui si trovano le informazioni di cui all’articolo 14 (Informazioni al pubblico) della direttiva 2012/18/UE.
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4.12
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Link al sito web generico
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4.13
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Data dell’ultima ispezione (5)
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4.14
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Link alle conclusioni dell’ultima ispezione
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4.15
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Osservazioni
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Sostanze trattate nello stabilimento
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Tipo
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Formato
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5.1
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Sostanza/e
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Nome comune o generico oppure categoria di pericolo.
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5.2
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Numero CAS
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Il numero CAS è un identificativo numerico univoco che designa una sola sostanza chimica, non ha alcun significato chimico e rimanda a numerose informazioni sulla sostanza chimica in questione. Può contenere fino a 10 cifre, raggruppate in tre parti separate da trattini. (http://www.cas.org/content/chemical-substances).
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5.3
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Quantità
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Quantità in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa che determina lo stato Seveso.
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5.4
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Proprietà fisiche
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Condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc.
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5.5
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Osservazioni sulla sostanza
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Collegati
Allegati
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Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
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