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Regolamento delegato (UE) 2024/2570

ID 22778 | | Visite: 1038 | Regolamento POPsPermalink: https://www.certifico.com/id/22778

Regolamento delegato (UE) 2024/2570 / Regolamento POPs metossicloro

ID 22778 | 22.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro

C/2024/5049

GU L 2024/2570 del 27.9.2024

Entrata in vigore: 17.10.2024

___________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione") sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ("il protocollo").

(2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.

(3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi il metossicloro senza deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, l'Unione ha sostenuto l'inclusione del metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche. È pertanto opportuno modificare l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi il metossicloro.

(4) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per il metossicloro presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Il valore limite dovrebbe essere di 0,01 mg/kg, corrispondente al livello massimo di residui fissato per il metossicloro nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Metossicloro

Si intende per “metossicloro” qualsiasi possibile isomero del dimetossidifeniltricloroetano o combinazione di tali isomeri

72-43-5

30667-99-3

76733-77-2

255065-25-9

255065-26-0

59424-81-6

1348358-72-4

e altri

200-779-9

Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al metossicloro presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso).».

...

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Tags: Chemicals Regolamento POPs

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