Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2023/1608

ID 20130 | | Visite: 1570 | Regolamento POPsPermalink: https://www.certifico.com/id/20130

Regolamento delegato  UE  2023 1608

Regolamento delegato (UE) 2023/1608 / PFHxS: modifica Allegato I Reg. POPs

ID 20130 | 08.08.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati

GU L 198/24 del 8.8.2023

Entrata in vigore: 28.08.2023

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («il protocollo»).

(2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.

(3) Nella sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati senza deroghe specifiche.

(4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, per includervi l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati.

(5) Al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno stabilire un valore limite per la presenza di PFHxS, di suoi sali e di composti a esso correlati sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, nelle miscele e negli articoli. È opportuno fissare il valore limite a 0,025 mg/kg per il PFHxS, compresi i suoi sali, e a 1 mg/kg per i singoli composti correlati al PFHxS o per una combinazione di tali composti. Per l'uso nelle schiume antincendio in cui non è attualmente possibile rispettare tali valori limite, è opportuno stabilire limiti di concentrazione più elevati, che dovrebbero essere riesaminati dalla Commissione entro 3 anni in vista di un loro abbassamento.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...

ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende:

i) l’acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati;

ii) i suoi sali;

iii) i composti correlati all’acido perfluoroesansolfonico che, ai fini della convenzione, corrispondono a qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degrada in PFHxS.

355-46-4 e altri

206-587-1 e altri

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).

2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS, ai suoi sali e ai composti a esso correlati presenti in miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio in concentrazioni pari o inferiori a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026.».

 ...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023 1608.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/1608
 
IT368 kB209

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 135

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 142

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 163

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 106

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 236

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 208

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 93

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 155

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105362

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71930

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto