Regolamento (CE) 450/2009
ID 3783 | | Visite: 14514 | Legislazione chemicals food | Permalink: https://www.certifico.com/id/3783 |
Regolamento (CE) N. 450/2009 / Shelf life
Regolamento (CE) N. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L. 135 del 30 maggio 2009
Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la commercializzazione di materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Tali norme specifiche lasciano impregiudicata l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali sui materiali e oggetti ai quali sono aggiunti o incorporati componenti attivi o intelligenti.
_______
In relazione al Regolamento N. 450/2009, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:
...
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera a) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l’uso a cui sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera e) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera d) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e) , del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall’articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera f) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 15.000.
...
segue
Correlati
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (regolamento quadro)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)
D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29
Disciplina igienica materiali a contatto con alimenti