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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570

ID 18970 | | Visite: 1856 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/18970

Decisione di esecuzione  UE  2022 2570 Nitrato di argento

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 / Nitrato di argento principio attivo non approvato uso biocidi tipo di prodotto 7

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

C/2022/8395

(GU L 330 del 23.12.2022)
_______

Articolo 1
Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
_______

Tipo di prodotto 7 

I tipi di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma sui biocidi, sono definiti nell’allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012:

Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole

Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta, oggetti d'arte.

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Tags: Chemicals Regolamento BPR

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