Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2021/407

ID 13357 | | Visite: 3374 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/13357

Acido citrico nel Regolamento BPR

Regolamento delegato (UE) 2021/407

Regolamento delegato (UE) 2021/407 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido citrico come principio attivo nell’allegato I del regolamento.

(GU L 81 del 9.3.2021)

Inclusione nel Regolamento BPR: lo stato membro del Belgio ha accettato il fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

PT1: Igiene umana
PT2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Direttiva 98/8/CE

Articolo 11 Procedure di iscrizione dei principi attivi nell'allegato I, I A o I B

1. L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B e le successive modifiche di tale iscrizione vengono prese in esame nel caso in cui:

a) il richiedente abbia inviato all'autorità competente di uno Stato membro:

i) un fascicolo relativo al principio attivo che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IV A o quelli di cui all'allegato II A e, ove specificato, delle parti pertinenti dell'allegato III A;
ii) un fascicolo relativo ad almeno un biocida contenente il principio attivo, che soddisfi i requisiti dell'articolo 8, ad eccezione del suo paragrafo 3;

b) l'autorità competente a cui sono presentati i fascicoli li abbia verificati e ritenga che essi soddisfino i requisiti degli allegati IV A e IV B o quelli di cui agli allegati II A e II B e, se del caso, degli allegati III A e III B, li accetti e consenta che il richiedente invii sintesi dei fascicoli alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Entro 12 mesi dall'accettazione dei fascicoli, l'autorità competente incaricata ne fa una valutazione ed invia una copia di quest'ultima alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente, raccomandando l'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, I A o I B o dando parere contrario.

Se in sede di valutazione dei fascicoli risultano necessarie informazioni supplementari per una valutazione completa, l'autorità competente incaricata chiede al richiedente di inviare dette informazioni. Il periodo di 12 mesi è sospeso dalla data della richiesta effettuata dall'autorità competente fino alla data in cui l'autorità stessa riceve le informazioni. L'autorità competente informa contemporaneamente gli altri Stati membri, la Commissione e il richiedente della propria azione.

3. Per evitare che i fascicoli siano valutati solo da alcuni Stati membri, la valutazione dei fascicoli stessi può essere effettuata da Stati membri diversi dallo Stato ricevente. Una richiesta in tal senso deve essere presentata all'atto dell'accettazione dei fascicoli e la decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 entro e non oltre un mese dalla ricezione della richiesta da parte della Commissione.

4. Al momento in cui riceve la valutazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, prepara senza indebito ritardo una proposta per l'adozione di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3. La decisione viene presa non oltre 12 mesi dal momento in cui la Commissione riceve la valutazione di cui al paragrafo 2.

ALLEGATO I ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 25, LETTERA a)

Categoria 1 — Sostanze autorizzate come additivi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008
...
Categoria 2 — Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006
...
Categoria 3 — Acidi deboli
...
Categoria 4 — Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente
...
Categoria 5 — Feromoni
...
Categoria 6 - Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE
...

Numero CE Nome/gruppo Restrizioni Osservazioni
201-069-1 Acido citrico Grado minimo di purezza del principio attivo (9): 995 g/k N. CAS 77-92-9

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2021 407.pdf)Regolamento delegato (UE) 2021/407
 
IT509 kB393

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 15, 2025 294

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 ID 23977 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di… Leggi tutto
Mag 15, 2025 284

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 ID 23976 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 765

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 100142

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto