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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione del 14 ottobre 2022 che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 269/1 del 17.10.2022
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Articolo 1
L’approvazione del creosoto come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 è abrogata.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell’approva- zione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
Creosoto |
Denominazione IUPAC: Creosoto N. CE: 232-287-5 N. CAS: 8001-58-9 |
100 % (p/p) Il creosoto deve contenere meno di: 0,005 % (p/p) di benzo(a)pirene 3 % (p/p) di fenoli estraibili con acqua |
31 ottobre 2029 |
8 |
Il creosoto è considerato un candidato alla sostituzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.Il creosoto è considerato un candidato alla sostituzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
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