Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.035
/ Documenti scaricati: 31.394.778
/ Documenti scaricati: 31.394.778
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
GU LI 179/4 del 09.06.2020
______
1. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4:
anziché:
«4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»
leggasi:
«4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.».
2. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4, lettera c):
anziché:
«c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l’air-bag e gli air-bag (frontali e laterali)»
leggasi:
«c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)».
3. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 7:
anziché:
«7. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.»
leggasi:
«7. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.».
4. Pagina 63, allegato I, parte A, tabella, voce «1 Esabromociclododecano», prima colonna, prima riga: anziché:
«1 Esabromociclododecano»
leggasi:
«Esabromociclododecano».
5. Pagina 67, allegato III, parte B, titolo: anziché:
«PARTE B»
leggasi:
«PARTE B Sostanza (N.CAS)».
Collegati:
ID 20630 | 20.10.2023
Decreto 12 ottobre 2023 Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controll...
ID 19856 | 21.06.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione del 20 giugno 2023 che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle...
Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persis...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024