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Regolamento CLP Novità in vigore dal 1° Luglio 2026 / Note

Regolamento CLP Novità in vigore dal 1° Luglio 2026

Regolamento CLP Novità in vigore dal 1° Luglio 2026 / Note

ID 26656 | 10 Luglio 2026 / Note complete in allegato

Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato nella GU L 2024/2865, il Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce sostanziali modifiche al Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Al fine di allinearsi con gli sviluppi tecnologici, la digitalizzazione e le nuove modalità di commercio (tra cui la vendita online e le stazioni di ricarica sfusa), l'Unione Europea ha stabilito nuove disposizioni, la cui applicazione è scaglionata nel tempo a partire dal 1° luglio 2026.

A seguito della successiva pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2439, alcune delle scadenze originariamente previste per il 2026 e il 2027 riguardanti i formati più complessi e la vendita a distanza sono state differite al 1° gennaio 2028 per alleggerire l'onere amministrativo sulle imprese, in particolare le PMI.

Principali Novità in Vigore dal 1° Luglio 2026

Di seguito vengono approfonditi gli elementi chiave che diventano operativi a partire dal 1° luglio 2026:

Regolamento (UE) 2024/2865
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 2024/2865 del 20.11.2024)

L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punto 13), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22) e 23), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II, punto 1), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

[…]

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

3)  l’articolo 4 è così modificato:

[…]

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«11. Una sostanza o miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell’Unione, che è identificato sull’etichetta, nel corso di un’attività industriale o professionale soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.»;

4)  l’articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«c bis) i dati ottenuti da nuove metodologie di approccio;»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Una sostanza contenente più di un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un’impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è valutata utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti noti e sulla sostanza stessa.

4. Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo “mutagenicità sulle cellule germinali”, “cancerogenicità”, “tossicità per la riproduzione”, “interferenza con il sistema endocrino per la salute umana” e “interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente” di cui all’allegato I, punti 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. e 4.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti.

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente;

b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

5. Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di “biodegradabilità, persistenza, mobilità e bioaccumulo” nelle classi di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico”, “persistente, bioaccumulabile e tossico”, o alle proprietà “molto persistente e molto bioaccumulabile” e “persistente, mobile e tossico” o alle proprietà “molto persistente e molto mobile” di cui all’allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti della sostanza.

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le informazioni dimostrano proprietà di persistenza, mobilità e bioaccumulo o un’assenza di degradazione;

b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

6. I paragrafi 4 e 5 non si applicano alle sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze non modificate chimicamente quali definite all’articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

7. Ai fini del paragrafo 6, per “piante” si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti.

8. Per talune sostanze contenenti più di un costituente non contemplate dal paragrafo 6, la Commissione, qualora riceva evidenza del fatto che le regole di cui ai paragrafi 4 o 5 potrebbero non essere adatte per talune sostanze contenenti più di un costituente, può chiedere all’agenzia di valutare i dati disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di modificare l’allegato I creando una nuova sezione e includendo e modificando, in tale sezione, le deroghe al paragrafo 4 o 5 sulla classificazione delle sostanze contenenti più di un costituente. Per tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle prove scientifiche, dei progressi delle conoscenze e del parere dell’agenzia, se disponibile, per classificare adeguatamente le sostanze contenenti più di un costituente, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.»;

[...] Segue in allegato

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