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ID 9263 | 11.10.2019
Il para-diclorodifeniltricloroetano o DDT è un solido incolore altamente idrofobico, con un leggero odore di composto aromatico clorurato; è quasi insolubile nell'acqua ma ha una buona solubilità nella maggior parte dei solventi organici, nel grasso e negli oli. Il nome IUPAC esatto è 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano, abbreviato in Dicloro-Difenil-Tricloroetano, da cui la sigla DDT.
Usato dal 1939, in Italia è stato molto importante nella lotta alla malaria essendo usato per combattere la zanzara anofele.
Il prodotto, molto tossico per gli insetti, si credeva fosse innocuo per l'uomo ma, nel 1950, la Food and Drug Administration chiara che "...con tutta probabilità i rischi potenziali del DDT erano stati sottovalutati" e comincia a porre alcune restrizioni al suo uso. Nel 1972, il DDT viene proibito negli Stati Uniti, nel 1978 anche in Italia con il D.M. 11 ottobre 1978.
Esempio DDT commercializzato in Italia
La Convenzione di Stoccolma, firmata nel 2001, e al 2013 non ratificata dall'Italia, proibisce l'uso del DDT e di altri inquinanti persistenti. La convenzione è stata firmata da 98 nazioni e trova l'appoggio della maggior parte dei gruppi ambientalisti. Una completa eliminazione del DDT in nazioni infestate endemicamente dalla malaria è tuttavia poco praticabile, principalmente per via del costo elevato degli insetticidi alternativi. Gli stati possono richiedere un'esenzione dal divieto dell'uso del DDT per ragioni di salute pubblica, rinnovabile ogni tre anni, concessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La convenzione rende inoltre più onerose e laboriose le operazioni di commercio, stoccaggio e uso del DDT.
L’Italia, pur non avendo ratificato la Convenzione, è tenuta ad osservarne gli obblighi in virtù del citato Regolamento Europeo sui POPs.
Il Regolamento Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, tra cui il DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano].
L'Agenzia Internazionale per il Cancro IARC lo ha inserito nella categoria 2B "possibile cancerogeno".
Numero della sostanza: 602-045-00-7
Dati di identificazione internazionale: DDT (ISO); clofenotane (INN); dicophane; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane; dichlorodiphenyltrichloroethane
Numero CE: 200-024-3
Numero CAS: 50-29-3
Classificazione: T; R25-48/25 Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53
Etichettatura: T; N R: 25-40-48/25-50/ 53 S: (1/2-)22-36/37-45- 60-61
L'ECHA ha creato un inventario di sostanze che possano rispondere ai criteri di cui all'allegato III del regolamento Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH. L'obiettivo è aiutare i dichiaranti a verificare se siano applicabili le prescrizioni in materia di informazioni ridotte o l'insieme di informazioni prescritte dall'allegato VII.
L'inventario è stato redatto sulla base di banche dati accessibili al pubblico con dati sperimentali e dei risultati del modello (Q)SAR. Le indicazioni per le proprietà tossicologiche o ecotossicologiche pericolose, unitamente alle informazioni sugli usi, e altre informazioni pertinenti disponibili devono essere confrontate con i criteri specificati nell'allegato III.
L'assenza di una sostanza in tale elenco non necessariamente indica che i criteri di cui all'allegato III non siano rispettati. Analogamente, se una sostanza figura in detto inventario, un dichiarante può comunque avvalersi delle prescrizioni in materia di informazioni ridotte ove ciò sia giustificato.
Clofenotane
EC / List no.: 200-024-3 CAS no.: 50-29-3
- Suspected acutely toxic via the oral route
- armonised classification for acute toxicity
- armonised classification for aquatic toxicity
- armonised classification for carcinogenicity
- armonised classification for specific target organ toxicity
- Suspected bioaccumulative
- Suspected carcinogen
- Suspected hazardous to the aquatic environment
- Suspected mutagen
- Suspected persistent in the environment
- Suspected toxic for reproduction
Fonti:
Ministero dell'Ambiente
ECHA
Collegati:
ID 19349 | 31.03.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicemb...
Volume IV Environment Part B Risk assessment (active substances)
This document describes the requirements under the BPR with regard to effect/hazard-, exposure- ...
Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.
(GU n.284 del 14.10.1982)
Testo in vigore dal: 15-10-1982
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024