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Aggiornamento giugno 2017
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l’elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.
Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 6104 è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Pertanto, con il regolamento (UE) n. 2017/195, il periodo di approvazione per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6014, tenendo conto dell’attuale data di scadenza, è stato prorogato di due o tre anni.
Ministero della Salute 12 luglio 2017
Fonte: Ministero della Salute
Riferimenti:
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.
(GU n.238 del 11.10.2012)
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