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Relazione sui controlli ufficiali degli alimenti e loro ingredienti trattati con le Radiazioni Ionizzanti, in attuazione del Piano nazionale 2020- 2022 - Risultati 2020
Il Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94 che recepisce le direttive 1999/2/Ce e 1999/3/CE, disciplina la produzione, la commercializzazione e l’importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, trattati con le radiazioni ionizzanti.
Il trattamento dei prodotti alimentari con tali radiazioni può essere effettuato esclusivamente con determinate sorgenti riportate nell’allegato II del suddetto decreto, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato I e soltanto negli impianti autorizzati secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, comprese le norme di buona tecnica indicate all’articolo 7, comma 1.
Il trattamento dei prodotti Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti è effettuato per ridurre le ripercussioni delle malattie di origine alimentare distruggendo gli organismi patogeni; per ridurre il deterioramento dei prodotti alimentari ritardando o arrestando il processo di decomposizione e distruggendo gli organismi che ne sono responsabili; per ridurre le perdite di prodotti per maturazione, crescita o germinazione precoci; per disinfestare i prodotti alimentari dagli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale.
A livello nazionale, risulta autorizzato un unico stabilimento che può effettuare trattamenti sulla categoria alimentare riportata nell’allegato IV del D.Lgs 194/01, quale: “Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali, agli, cipolle e patate”. Nel corso dell’anno 2020 non sono stati effettuati trattamenti.
Inoltre, è in corso di definizione una richiesta, presentata da questo Stabilimento, per estendere a livello nazionale il trattamento d’irraggiamento ad una nuova categoria alimentare.
[...] Segue in allegato
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