Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.307
/ Documenti scaricati: 31.902.281

Prodotti fitosanitari - istanze autorizzazione art. 34 Reg. (CE) n. 1107/2009

Prodotti fitosanitari Nota 08 03 2022

Prodotti fitosanitari - istanze autorizzazione art. 34 Reg. (CE) n. 1107/2009

ID 16041 | 14.03.2022 / Nota 08.03.2022 in allegato

Nota dell'8 marzo 2022

Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha predisposto una procedura per l’applicazione dell’art.34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 per consentire la possibilità di accesso al mercato per gli operatori che ricadano nelle condizioni previste dall’art.34 stesso, nell'attesa della messa a punto di una linea guida comunitaria in tale ambito.

L’art. 34 del Regolamento (CE) 1107/2009 prevede la possibilità, per i richiedenti di un’autorizzazione, di essere “esentati dall’obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l’accesso conformemente agli articoli 59, 61 o 62 oppure che l’eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto”.

Prevede, inoltre, che: “su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso”.

________

Regolamento (CE) 1107/2009 

Articolo 34 Esenzione dall’obbligo di presentazione degli studi

1. I richiedenti sono esentati dall’obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l’accesso conformemente agli articoli 59, 61 o 62 oppure che l’eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto.
2. Tuttavia, i richiedenti cui si applica il paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni:
a) tutti i dati necessari per l’identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa, nonché una dichiarazione secondo cui non vengono utilizzati coformulanti inaccettabili;
b) le informazioni necessarie per identificare la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o il sinergizzante, se sono stati approvati, e per stabilire se le condizioni per l’approvazione siano rispettate e, se del caso, se siano conformi al disposto dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b);
c) su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso.

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Nota Ministero della Salute 08.03.2022) IT 566 kB 406

Articoli correlati Chemicals

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024