Slide background
Slide background




Batterie: restrizioni relative alle sostanze | Reg. (UE) 2023/1542

ID 20221 | | Visite: 5128 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/20221

Batterie   restrizioni relative alle sostanze Rev  0 0 2023

Batterie: restrizioni relative alle sostanze | Reg. (UE) 2023/1542

ID 20221 | 22.08.2023 / In allegato Documento completo

Pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Regolamento (UE) 2023/1542

Entrata in vigore: 17.08.2023

Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.

Le seguenti disposizioni si applicano come segue:

- l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.

La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:

- l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;
- l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
- l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.

L’uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni in primo luogo alla fonte al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il presente regolamento integra il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consente l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti.

Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stabilite restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie.

Ai fini di ulteriori restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione, sarà opportuno effettuare una mappatura delle sostanze che destano preoccupazione, definite nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili come sostanze che hanno un effetto cronico sulla salute umana o sull’ambiente, quali le sostanze che figurano nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche quelle che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, nel contesto della valutazione delle sostanze prevista nel piano d’azione comune per la valutazione pubblicato nel sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Restrizioni relative alle sostanze

Articolo 6 Regolamento (UE) 2023/1542

In aggiunta alle restrizioni di cui all’allegato XVII “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*) della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, le batterie non contengono sostanze per le quali l’allegato I del regolamento prevede una restrizione a meno che le condizioni di tale restrizione siano soddisfatte.

(*) Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) "Prevenzione" direttiva 2000/53/CE

2. a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all'allegato II alle condizioni ivi specificate.

__________

Allegato I Regolamento (UE) 2023/1542 Restrizioni sulle sostanze

Batterie   restrizioni relative alle sostanze   Allegato I

In caso di rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente derivante dall’uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o insorgente nelle successive fasi del loro ciclo di vita, ivi compreso in fase di cambio di destinazione o in fase di trattamento dei rifiuti di batterie, che non è adeguatamente controllato e deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per modificare le restrizioni di cui all’allegato I, a norma della procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88.

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, elabora una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione, vale a dire le sostanze che hanno effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente o che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Batterie restrizioni relative alle sostanze Reg. (UE) 2023 1542 Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
392 kB 96

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals Pile e accumulatori

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 89

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 161

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto
Giu 06, 2025 315

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025 ID 24080 | 06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la… Leggi tutto
Documento di orientamento CE condizioni d uso simili in tutta l Unione biocidi
Giu 04, 2025 324

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi ID 24073 | 04.06.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sulla definizione di condizioni d'uso simili in tutta l'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1074
Giu 03, 2025 356

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 / Non approvazione ossido di etilene uso nei biocidi tipo di prodotto 2 ID 24066 | 03.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione, del 2 giugno 2025, che non approva l’ossido di etilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 502

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto
Mag 26, 2025 733

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 101501

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto