Circolare 26 maggio 1997 n. 317

Circolare 26 maggio 1997 n. n. 317
Circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Direzione generale delle miniere) n. 317 del 26 maggio 1997
Chiarimenti relativi al decreto l...
ID 20673 | 28.10.2023
La formazione obbligatoria può avvenire anche al di fuori del normale orario di lavoro, salvo il diritto del dipendente a vedersi riconosciuta l’applicazione delle maggiorazioni retributive prescritte per lo straordinario.
La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, ha infatti affermato che il datore di lavoro ha il diritto di richiedere ai lavoratori di seguire corsi di formazione, anche in orario di lavoro supplementare. Il lavoratore, infatti, ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e questo include anche la partecipazione a corsi di formazione che possono migliorare le proprie competenze e conoscenze.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta’ di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
Circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Direzione generale delle miniere) n. 317 del 26 maggio 1997
Chiarimenti relativi al decreto l...
ID 23644 | 17.03.2025 / In allegato
Il tema è al centro del nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’...
Dal 28 aprile 2022 sarà operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e ...
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