DM 28 luglio 1958
DM 28 luglio 1958
Leggi tuttoPresidi chirurgici e farmaceutici aziendali
(GU n. 189 del 6 agosto 1958)
Abrogato da: Decreto Ministeriale n.388 del 15 luglio 2003

E' sufficiente ricordare che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2012, n. 23147 - Infortunio di un committente in proprio e norme antinfortunistiche dettate anche a tutela dei terzi
Responsabilità del rappresentante legale di una srl che, nell'esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il committente in proprio (Omissis), aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali, onde, durante le operazioni, la minipala condotta dallo stesso committente, in ragione delle irregolarità del terreno e della benna montata sulla minipala con particolare riferimento alla idoneità a svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava, travolgendo il committente, che riportava gravissime lesioni.
Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali
(GU n. 189 del 6 agosto 1958)
Abrogato da: Decreto Ministeriale n.388 del 15 luglio 2003
Con sentenza del 8 giugno 2015 il Tribunale di ...

INAIL, 2020
Il documento descrive le fasi di cui si compone l'attività di prima verifica ...
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