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Cassazione Penale Sez. 4 del 6 maggio 2026 n. 16337

Cassazione Penale Sez. 4 del 6 maggio 2026 n. 16337

Cassazione Penale Sez. 4 del 6 maggio 2026 n. 16337 / Infortunio mortale bombola schiumogeno: condanna del DL per omessa formazione e mancato aggiornamento DVR

ID 26317 | 25 Maggio 2026 / Sentenza allegata

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione IV Penale, sentenza n. 16337/2026) ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti del titolare di un'officina meccanica e lavaggio auto, a seguito della morte di un dipendente. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata formazione, la mancata valutazione dei rischi e l'omessa vigilanza.

Il caso di specie

Il titolare aveva acquistato uno schiumogeno in bombola ad aria compressa per la pulizia dei cerchi, custodendolo in un locale accessibile a tutti. Tuttavia, non aveva provveduto né a integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) né a formare specificamente il personale sul suo utilizzo.

Un operaio, con qualifica di aiuto gommista, ha utilizzato lo strumento di propria iniziativa: senza verificare la pressione sul manometro, ha svitato il tappo di carico ed è stato investito da un violento getto d'aria. Il grave trauma toracico riportato ha causato lesioni esofagee che, non diagnosticate tempestivamente in ospedale, hanno portato al decesso del lavoratore un mese dopo.

I principi espressi dalla Cassazione

La Suprema Corte ha respinto i motivi di ricorso della difesa, ribadendo tre principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro:

- Il rischio non era "eccentrico": Il comportamento del lavoratore interrompe il nesso di causalità solo se attiva un rischio del tutto estraneo all'area che il datore deve governare. In questo caso, la pulizia dei veicoli rientrava nelle mansioni ordinarie dell'officina.

- L'imprudenza causata dalla mancata formazione: La condotta negligente del lavoratore non può essere considerata "eccezionale" se è la diretta conseguenza della mancanza di istruzioni. Se il datore non forma il dipendente sui rischi di un macchinario, non può poi opporre l'uso scorretto dello stesso come difesa.

- L'errore medico non assolve il datore: L'eventuale tempestività mancata nella diagnosi ospedaliera non interrompe il nesso causale. L'errore dei medici non cancella la responsabilità di chi ha innescato il pericolo originario con l'infortunio.

Il principio chiave

L'introduzione di qualsiasi nuova attrezzatura in azienda impone l'immediato aggiornamento del DVR, l'erogazione della formazione specifica e il controllo sul corretto utilizzo. In assenza di queste tutele, la negligenza del lavoratore resta sotto la piena responsabilità penale del datore di lavoro.
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