Decreto interministeriale 02 Maggio 2020

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ID 27152 | 23 Settembre 2026 / Testo Sentenza allegato
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 33556 del 14 settembre 2026 affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e dei limiti dell'esimente legata alla presunta "condotta abnorme" o imprudente del lavoratore.
L'infortunio oggetto del processo riguarda un lavoratore che ha riportato lesioni mentre eseguiva operazioni di pulizia su un'impastatrice industriale.
Il datore di lavoro (ricorrente) si opponeva alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, sostenendo che l'incidente fosse stato causato in via esclusiva dall'imprudenza della persona offesa (richiamando l'art. 41, comma 2, c.p. sull'interruzione del nesso causale per cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento).
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro, ribadendo importanti principi di diritto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:
- Manomissione dei dispositivi di sicurezza: Dalle verifiche è emerso che l'impastatrice presentava sistemi di protezione/interblocco manomessi o disattivati. Questo ha consentito al macchinario di rimanere in funzione (o di avviarsi) durante le operazioni di pulizia manuale.
- Inesistenza della "condotta abnorme": La difesa sosteneva che la manovra del lavoratore fosse un'imprudenza imprevedibile.
La Cassazione ha chiarito che il comportamento del lavoratore, per quanto imprudente o negligente, non interrompe il nesso di causalità se rientra nel perimetro delle mansioni assegnate (come la pulizia del macchinario) e se l'evento è stato reso possibile dalla mancanza o manomissione dei presidi di sicurezza.
Il datore di lavoro risponde dell'evento dannoso quando non garantisce l'efficienza dei dispositivi di sicurezza sulle attrezzature e non vigila sul loro reale stato di manutenzione/funzionamento.
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