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Cassazione Penale Sez. 4 del 14 gennaio 2026 n. 1420 

CP Sez. 4 n. 1420/2026

Cassazione Penale Sez. 4 del 14 gennaio 2026 n. 1420 / Noleggio "a caldo" di piattaforma elevabile e infortunio mortale

ID 25361 | 19.01.2026 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 4 del 14 gennaio 2026 n. 1420 
Noleggio “a caldo” di piattaforma elevabile e infortunio mortale: difetto di prova logica in relazione al giudizio controfattuale

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Cassazione Penale Sez. 4
Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Relatore
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

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Fatto

1. Con sentenza del 22.1.2025, la Corte di appello di Milano - pronunciando sull'appello proposto da A.A. e B.B. avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 6.10.2022 e sull'appello proposto da C.C. Srl avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Monza del 12.7.2023 - in riforma delle appellate sentenze, ha assolto i suddetti imputati dal reato loro ascritto e la Srl C.C. dall'illecito amministrativo ad essa ascritto, per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili.

Il Tribunale aveva condannato gli imputati per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore D.D.. Costui, in data (Omissis), stava operando su una piattaforma di lavoro elevabile noleggiata dalla società C.C. Srl alla Meca Srl per l'esecuzione di lavori edili sul tetto di un capannone. Il contratto tra le due società era di c.d. "noleggio a caldo", ossia comprensivo della messa a disposizione della piattaforma e di un operaio specializzato per il suo utilizzo (D.D.).

Nel corso delle operazioni, D.D., operando dal cestello, stava portando in quota un dipendente della Meca Srl (E.E.) quando, in un brevissimo lasso di tempo, il cestello, a seguito di un movimento continuo, si inclinava orizzontalmente, schiacciando D.D. tra il parapetto del cestello e la grata di una finestra del capannone, mentre E.E. riusciva a mettersi in salvo saltando fuori dal cestello. D.D. decedeva per asfissia meccanica da soffocazione, determinata da trauma toracico.

Quanto alle imputazioni, A.A. (amministratore unico di C.C. Srl), quale datore di lavoro del lavoratore deceduto, e B.B. (amministratore unico di Meca Srl), quale soggetto noleggiante la macchina elevatrice con operatore e responsabile della sicurezza sul cantiere, venivano ritenuti dal primo giudice colposamente responsabili della morte del lavoratore. Con separata sentenza emessa in sede di rito abbreviato, C.C. Srl veniva ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo ad essa contestato, in relazione alla medesima vicenda infortunistica.

Le due sentenze di primo grado sono state riformate in senso assolutorio dalla Corte territoriale, la quale - in sintesi - ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva contestata agli imputati e l'evento mortale. La Corte di merito ha ritenuto che i profili di colpa ascritti agli imputati, con particolare riguardo alla mancata presenza di un operatore a terra pronto a intervenire in caso di emergenza, non avrebbero consentito, con ragionevole certezza, di evitare l'evento lesivo. Ciò in quanto tale operatore, comunque, non avrebbe avuto la concreta possibilità di interrompere tempestivamente il movimento rotatorio della piattaforma, verificatosi in pochissimi secondi e dal quale è derivato l'evento letale.

2. Avverso la citata sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge, per scostamento della sentenza impugnata dai canoni logici e normativi in tema di valutazione della prova indiziaria e in tema di dubbio logico e pertanto ragionevole.

Deduce che l'impiego della piattaforma elevabile non era funzionale allo svolgimento di lavori in quota ma esclusivamente al trasporto di persone (della impresa edile Meca Srl). L'uso di tali piattaforme impone la previsione di una procedura in caso di emergenza ed è indispensabile che sia prevista sempre la presenza a terra di un operatore che conosca e sappia eseguire le manovre di emergenza e che, in caso di rischio, abbia la possibilità di premere il c.d. fungo rosso in modo da arrestare completamente la macchina. Gli imputati, nell'occorso, non avevano preso le misure necessarie affinché la piattaforma fosse utilizzata in conformità al manuale d'uso ovvero per non aver previsto la presenza di un operatore a terra formato sulle operazioni da eseguire sulla macchina in caso di emergenza.

II) Vizio di motivazione, per non avere i giudici di appello considerato i fatti processualmente emersi, ed in particolare che il cestello si era girato a 90 gradi appena iniziata la salita della piattaforma e che l'incidente era avvenuto a poco più di un metro di altezza da terra. Tale minima distanza avrebbe consentito al lavoratore esperto a terra, ove fosse stato presente, di comprendere immediatamente lo scorretto utilizzo dei comandi nella piattaforma e di attirare l'attenzione della persona offesa (D.D.) con la voce, prima ancora che con l'utilizzazione del c.d. fungo rosso di emergenza. La gestione del rischio era in capo sia al A.A. che al B.B., i quali avrebbero dovuto prevedere una figura a terra esperta che potesse intervenire a tutela dei lavoratori. Tali mancanze sono addebitabili, sul piano organizzativo, anche alla società C.C., responsabile dell'illecito amministrativo contestatole per non avere adottato il modello organizzativo previsto dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 e per non aver previsto la presenza di un secondo operatore a terra: ciò che avrebbe comportato un maggiore costo, sicché l'organizzazione dell'ente si caratterizza per una situazione a forte discapito della tutela dei propri lavoratori.

3. Il difensore di B.B. ha depositato memoria scritta con cui illustra le ragioni per cui il ricorso del Procuratore generale territoriale debba essere dichiarato inammissibile o comunque respinto.

Diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I motivi dedotti dalla parte pubblica sviluppano censure di merito, in quanto tendenti a sollecitare una "rilettura" alternativa dei dati probatori a fini accusatori, senza peraltro confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, peccando in tal senso anche di aspecificità.

Si tratta di censure che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, notoriamente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Trattandosi della deduzione di vizi essenzialmente motivazionali, in quanto attinenti alla alla ricostruzione del fatto, sarà utile rammentare che, in tale ambito, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). In tal senso, è costante l'insegnamento secondo cui la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).

3. Le doglianze del ricorrente si fondano sull'argomentazione che l'incidente avvenuto sulla piattaforma sarebbe stato evitabile qualora gli imputati, ciascuno secondo il proprio ruolo, avessero correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza, disponendo la presenza di un operatore a terra durante le operazioni.

In considerazione delle modalità con cui si è verificato il sinistro - ovvero la repentina rotazione del cestello a poco più di un metro dal suolo - tale operatore avrebbe potuto intervenire immediatamente, richiamando l'attenzione dell'addetto sulla piattaforma (anche solo con la voce, prima ancora di azionare il cosiddetto fungo rosso di emergenza), così da permettere un tempestivo blocco della rotazione ed elevazione del cestello.

I citati motivi di censura vengono analogamente sviluppati nei confronti della C.C. Srl, società che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe tratto vantaggio, in termini di risparmio, dall'impiego nel cantiere di un solo operatore addetto alla piattaforma.

4. Le contestazioni avanzate, oltre a richiedere, come già detto, una valutazione di merito sulle circostanze fattuali relative alla ricostruzione dell'incidente - operazione non consentita in questa sede - non affrontano in modo puntuale le motivazioni espresse dalla Corte d'Appello, la quale è giunta a una conclusione diversa seguendo un percorso logico e motivazionale privo di vizi di legittimità, in quanto frutto di un ragionamento congruo, non manifestamente illogico e coerente con i dati processualmente emersi, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

5. I giudici del gravame di merito hanno pronunciato l'assoluzione degli imputati, ritenendo che non sia stata fornita una prova sufficiente, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che le omissioni contestate - in particolare la mancata presenza di un secondo operatore a terra - siano state (con)causa dell'evento letale.

Ciò sulla base di quanto accertato in ordine alla verificazione del sinistro e in riferimento alle particolarità del caso concreto, che hanno condotto i giudici a ritenere priva di effettiva incidenza causale la presenza del secondo operatore a terra, sulla base delle considerazioni di seguito sintetizzate: i) l'anomalia della piattaforma non era immediatamente riconoscibile come emergenza, tanto che né la vittima né il collega avevano lanciato allarmi nei primi istanti; ii) un eventuale operatore a terra avrebbe avuto solo pochi secondi per percepire il pericolo e intervenire, dovendo anche recuperare la chiave e aprire lo sportello dei comandi di emergenza prima di poter agire; iii) una volta superata una certa inclinazione del cestello, il peso dei lavoratori a bordo impediva il ritorno in posizione orizzontale, e il comando di livellamento era disponibile solo a bordo; iv) anche ipotizzando un intervento tempestivo, la piattaforma sarebbe rimasta inclinata e la vittima avrebbe dovuto comunque mettersi in salvo autonomamente.

6. Le osservazioni difensive di apprezzamento dei suddetti passaggi motivazionali meritano condivisione, poiché la sentenza impugnata ha razionalmente applicato il principio consolidato secondo cui, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente la mera possibilità di successo dell'azione omessa, ma occorre un giudizio di elevata probabilità logica, prossima alla certezza. Tale principio, affermato sin dalla nota sentenza Franzese delle Sezioni Unite (n. 30328/2002), è stato ribadito dalla altrettanto fondamentale sentenza Espenhahn (S.U. n. 38343/2014), la quale ha precisato che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. In particolare, si è sottolineato che, nella verifica dell'imputazione causale dell'evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Il giudizio controfattuale deve fondarsi su un criterio di credibilità razionale, basato su leggi scientifiche o massime di esperienza, e non su mere congetture.

Nel caso di specie, è stato adeguatamente evidenziato che la sequenza causale presentava plurime criticità (assenza di allarme, tempo ristretto, necessità della chiave, limiti tecnici), tali da rendere plausibile la conclusione circa il difetto di prova logica in relazione al giudizio controfattuale, non potendosi affermare con ragionevole certezza che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento.

7. Alle superiori considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso.

Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2026.

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