
Cassazione Penale Sez. 4 del 04 luglio 2025 n. 24617 / Infortunio mortale nel cantiere: Responsabilità RUP e CSE
ID 24507 | 31.08.2025 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 04 luglio 2025 n. 24617
Crollo del muro divisorio e dei solai e morte del lavoratore. Responsabilità del RUP e del CSE. Mancata sospensione dei lavori
La sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 04 luglio 2025 n. 24617 ha stabilito che, il RUP è titolare di una posizione di garanzia connessa alla sicurezza non soltanto nella fase generica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche nella fase del loro svolgimento ove il RUP deve sorvegliare la corretta attuazione, controllando l’adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata ad assicurare l’incolumità dei lavoratori.
In calce all'articolo Testo della Sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 04 luglio 2025 n. 24617
Cassazione Penale Sezione 4
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Relatore
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[...]
Fatto
1. Con sentenza del 2 marzo 2021, il Tribunale di Lecce ha dichiarato J.J. (non ricorrente) e gli odierni ricorrenti A.A. e B.B. colpevoli del reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2, cod. pen. e 150, 151, 92 e 93 D.Lgs. 81/08 per avere, con cooperazione di condotte colpose, J.J., in qualità di legale rappresentante della A.R.C. Costruzioni Srl con sede in B, impresa esecutrice delle opere e datore di lavoro di H.H., A.A. in qualità di direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione e B.B., in qualità di responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori, per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, cagionato il decesso dell'operaio K.K., avvenuto per grave trauma cervicale, compressione toracica, frattura di vertebre e lacerazione sacco midollare con conseguente arresto cardio-respiratorio (n particolare accadeva che, nel corso di lavori per riconversione di edificio scuola elementare a museo del corallo bianco affidati alla ARC Costruzioni Srl dal Comune di C, mentre l'operaio K.K., dovendo realizzare sui vani porta precedentemente aperti delle architravi con inserimento di putrelle in ferro, saliva sull'impalcatura in ferro con martello demolitore, allorquando in conseguenza di violazione delle norme che impongono il rafforzamento delle strutture prima delle demolizioni ed ogni cautela nelle stesse (artt. 150 e 151 D.Lgs. 81/08), in assenza negli allegati al progetto di riferimenti alle dette architravi ed ai necessari sostegni e puntellamenti, nonché in assenza da espressa verifica sull'idoneità di quanto previsto nei piani di sicurezza e sull'attuazione, veniva investito dal crollo del muro divisorio e dei due solai che lo travolgevano, così cagionandone il decesso.
In S, il (Omissis).
Il giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla J.J. ed al B.B., ha condannato questi ultimi alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e A.A. alla pena di anni due di reclusione, oltre che, tutti, al pagamento delle spese processuali: con pena sospesa per tutti e non menzione solo per B.B. e A.A.
Ha inoltre condannato in solido J.J., A.A. e B.B. al risarcimento del danno cagionato alle parti civili F.F., E.E. e G.G. quantificato equitativamente in Euro 50.000 ciascuno, oltre interessi legali sino al soddisfo e rifusione delle spese processuali, a H.H., D.D. e L.L. quantificato equitativamente in Euro 30.000,00 ciascuno, oltre interessi legali sino al soddisfo e rifusione delle spese processuali.
Con la stessa sentenza il Tribunale ha assolto M.M., in qualità di progettista delle opere, dalla medesima imputazione per non aver commesso il fatto e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza in relazione alla posizione di N.N., nonché per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. nei confronti di O.O.
Pronunciando sull'appello proposto dal difensore di fiducia della parte civile I.I. e dai difensori degli imputati J.J., A.A. e B.B., la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 17/12/2024, ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato J.J., A.A., B.B. e I.I. al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio in favore dell'Erario.
Ha inoltre condannato gli imputati J.J., A.A. e B.B., in solido fra loro, alla rifusione delle spese di costituzioni sostenute dalle parti civili, rigettando la richiesta di liquidazione dell'onorario proposta dall'avv. Nicola Pasculli per la difesa di I.I.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
- A.A. (Avv. Umberto Leo)
Con un unico motivo il ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che la sentenza impugnata si fonderebbe su affermazioni contrarie alle specifiche risultanze processuali.
Il difensore ricorrente ricorda che, con apposito motivo di gravame nel merito, aveva argomentato su come la morte del K.K. e la condotta di tale imputato non fossero legate tra loro da nesso causale, giacché "l'evento si era verificato esclusivamente per la arbitraria, quanto improvvida, azione del K.K., il quale in via autonoma, senza concerto con altri ed in violazione degli, anche specifici, ordini, ricevuti, eseguì lavori non commissionatigli se non da N.N., suo cognato e dominus assoluto ed indiscusso dell'impresa alle dipendenze della quale il K.K. medesimo prestava la propria attività".
La Corte di Appello di Lecce - ci si duole- ha rigettato l'assunto sul rilievo (pag. 19 e più avanti) che, per apposita ed espressa previsione contrattuale, era stabilito che. l'Arch. A.A. "dovrà garantire la propria presenza presso il settore tecnico e sul cantiere di svolgimento dei lavori nella misura necessaria per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto, assicurando la piena disponibilità in relazione alle esigenze connesse per lo svolgimento dei compiti propri dell'incarico conferito".
L'argomento, secondo il ricorrente, esula dalla previsione della norma penale e dalla sua più autorevole interpretazione. Ed infatti, la determinazione n. 235 del 2015 del Responsabile dei lavori, pubblici, Ing. B.B., sostanzierebbe un mero obbligo di natura privatistica e mirerebbe esclusivamente alla regolamentazione dei compiti e delle funzioni con essa assegnati, ma non potrebbe mai sostituire il dettato normativo penale.
In altri termini, ci si duole che la Corte territoriale non affronti la questione nodale in tema di omicidio colposo aggravato dilla violazione della legge sugli infortuni: l'art. 589 cod. pen. punisce chi, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, contribuisca con la propria condotta alla causazione dell'evento, omettendo per imperizia, negligenza, o imprudenza - di porre in essere quanto necessario (e a lui possibile) per evitare l'incidente.
Con l'ulteriore specificazione per la quale la condotta deve sostanziare comunque un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento medesimo.
Ergo, compito precipuo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza è di porre in essere quanto richiesto dall'arte muratoria per neutralizzare, sul nascere, eventuali situazioni di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei lavoratori.
Dette situazioni - si sostiene -non possono che essere sopravvenienti rispetto alla progettazione dell'opera: se fossero, cioè, già note all'atto della progettazione, dovrebbero essere eliminate in nuce, ad opera del. progettista, che non è né il direttore de; lavori né il responsabile della sicurezza.
Ciò posto, assodato che l'architetto A.A., totalmente estraneo alla fase progettuale, aveva assunto le sole vesti di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, il processo obbligava a risolvere la specifica questione delle attività che il A.A. medesimo avrebbe dovuto compiere per il caso di immediato pericolo.
Per il ricorrente pacifico che, di fronte ad un sia pure ipoteticamente supposto pericolo di crollo, avrebbe egli dovuto ordinare la immediata sospensione dei lavori e garantire la tutela e la salubrità del luogo.
Ebbene, ci si domanda in ricorso: in quale maniera il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione deve impartire il prefato ordine di esecuzione? Deve egli vergarlo necessariamente per iscritto o è sufficiente che il comando pervenga comunque, anche in forma orale, al destinatario?
A ragionare con la Corte di Appello di Lecce - prosegue il ricorrente - parrebbe che la forma scritta sia imposta ad substantiam; ma così non è, né potrebbe comunque essere. Ed infatti il dato normativo non richiede affatto che l'ordine di sospensione dei lavori sia dato per iscritto.
Pretende, invece, che sia esso ripartito nelle forme che la contingenza e l'urgenza di allontanare il pericolo impongano caso per caso.
Il ricorrente pone l'accento sul fatto che, in tema di penale responsabilità ex art. 590 comma 11, cod. pen., si impone il c.d. giudizio controfattuale.
Questo si snoda in due distinti momenti.
In un primo, ha ad oggetto la verifica che la condotta doverosa sia stata effettivamente omessa; nel secondo, si dovrà procedere all'accertamento della certezza che la non omissione avrebbe evitato l'evento: giudizio esplicativo.
Per il ricorrente è vero che. come annotato a pag. 20 della sentenza impugnata, il disciplinare prevedeva che "qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto all'Amministrazione", ma sarebbe evidente a chiunque che l'inciso in questione disciplini - anche qui - i soli rapporti interni tra direttore dei lavori (o coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione) e l'Amministrazione: nell'immediatezza del pericolo, nella sua imminenza, il tecnico incaricato della tutela della salute del lavoratore deve assumere prontamente le iniziative che in quel preciso momento il caso specifico gli imponga; e nessun disciplinare potrebbe derogare a detto obbligo.
Perché è precluso alle parti di statuire in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Conseguentemente, cadrebbe in errore la Corte di Appello di Lecce quando confonde la disciplina privatistica, dei rapporti contrattuali, con la disciplina pubblicistica, che sottende ai doveri gravanti sul direttore dei lavori e sul coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione.
Ed in siffatta confusione sarebbe sfuggito ad entrambi i giudici territoriali che la vittima ricevette l'ordine perentorio - e sia pure orale - di non procedere oltre con i lavori senza previa apposizione dei ponteggi di sicurezza. Ordine perentorio recepito anche da altri lavoratori che si astennero dal continuare e che, addirittura, si, allontanarono dal vano e, per tale ragione, non rimasero schiacciati dal crollo.
Stando così le cose, per il ricorrente risultava sin dal primo grado che l'architetto A.A. avesse ordinato a tutti gli operai la sospensione di tutti i lavori. Di talché, provato che il K.K., ricevuta la consegna, l'avesse violata, doveva ritenersi provato anche che a nulla sarebbe valso un eventuale ordine scritto, il quale ultimo, vieppiù, si sarebbe rivelato intempestivo in funzione della finalità, alla quale sottendeva.
In ogni caso, si sostiene che l'odierno ricorrente aveva assolto alla propria, funzione ordinando, seppure oralmente, che i lavori fossero sospesi immediatamente.
Fuorviante, d'altro canto, sarebbe per il ricorrente l'argomento della Corte leccese in forza del quale con l'espressione "il geometra" il teste P.P. non avrebbe indicato affatto l'architetto A.A., per non avere specificato se il tecnico fosse, di Bari o di Lecce, laddove la nota differenza di inflessione dialettale avrebbe imposto detta specificazione.
Per il ricorrente, al di là dell'errato ragionamento, rileverebbe che il teste aveva riferito di aver ricevuto l'ordine "di puntellare il solaio prima di aprire le porte".
L'ordine fu dunque impartito e recepito, e il solo K.K. non ebbe a rispettarlo. Né, contrariamente al convincimento del Collegio del merito, potrebbe dubitarsi che il "geometra" (il soggetto che ordinò la sospensione) dei quale riferisce il teste P.P. si identifichi con l'architetto A.A., salvo ad individuare altro tecnico, presente in loco unitamente al A.A., che proprio il titolo di geometra avesse; ma sul cantiere, in nessun momento, sarebbe stato visto geometra di sorta.
Per il ricorrente sarebbe assai più logico, allora, ritenere che con la parola "geometra" il P.P. intendesse indicare il soggetto titolato che gli aveva ordinato la sospensione; ché, altrimenti, non avrebbe egli avuto ragione di eseguire il comando che, a ragionare con la Corte pugliese, sarebbe pervenuto da soggetto terzo ed estraneo alla compagine lavorativa.
Illogica viene ritenuta anche la seguente affermazione della Corte di Appello: "La giustificazione fornita dal teste P.P. in merito al fatto che non abbiano eseguito la puntellatura in quanto non hanno trovato i puntelli nel deposito della ditta risulta assolutamente inverosimile, non solo perché si tratta di strumenti che ogni ditta specializzata nel settore edile possiede, ma anche perché il computo metrico li prevedeva espressamente" (pag. 34).
Si evidenzia in ricorso che al giudice del merito era richiesto di verificare se la ditta appaltatrice disponesse di puntelli e se gli stessi non fossero stati allocati, ed allocati secondo le regole mutatone: se, cioè, la ditta appaltatrice avesse assolto il relativo obbligo. E risultava provato che in quel frangente, per ragioni sulle quali sarebbe stato inutile o soltanto defatigatorio indagare più profondamente, ma note e certe al giudicante, la A.R.C. Costruzioni Srl non disponesse dei puntelli e che questi non furono apposti proprio per tale ragione; come, del resto, accade in tutte le evenienze nelle quali un sistema di sicurezza, pur espressamente indicato nel corredo necessario del datore di lavoro, non sia stato azionato.
Provato che il lavoratore si sia ferito per difetto del casco protettivo o per assenza delle calzature anti-infortunistiche, sarebbe fuor di ogni logica argomentare che comunque il datore di lavoro ha il dovere di fornire quei beni ai propri dipendenti: restano comunque il difetto e l'assenza e, con essi, la violazione della norma penale;
E dimenticherebbe la Corte di Appello - continua il ricorrente - che, sul luogo del sinistro, i puntelli di cui si discute non furono rinvenuti nemmeno a crollo avvenuto; ergo, la ditta non ne disponeva affatto, quantomeno in quel momento storico.
Ed allora, la credibilità del teste P.P. sarebbe assoluta solo che si consideri che soltanto quando fu verificato il difetto dei puntelli fu impartito (da N.N.) l'ordine - contrario a quello dato dal A.A. - di proseguire comunque nella lavorazione.
Sarebbe contrario all'intera piattaforma istruttoria assumere che l'architetto A.A., su sollecitazione dell'Ing. B.B., abbia modificato il progetto originario in relazione all'ampiezza dei singoli varchi da praticare.
Ciò perché la corrispondenza elettronica che dalla sua casella di posta l'architetto A.A. invia a Q.Q. non contiene variazioni progettuali, ma stigmatizza la portata del taglio da effettuarsi in funzione della particolare forma delle porte da installare. Nemmeno se avesse voluto egli avrebbe potuto modificare il progetto, giacché ogni eventuale variazione avrebbe dovuto comunque essere approvata.
Certo sarebbe che le misure finali indicate nella citata e-mail collimano esattamente con quelle riportate nell'unico progetto a disposizione del tecnico e della Corte territoriale: il progetto esecutivo elaborato 2012 non ha subito variazione alcuna.
Conclusivamente, per il ricorrente deve ritenersi che la Corte di Appello di Lecce sarebbe incorsa in un evidente travisamento della prova, giacché ha basato il proprio convincimento, relativo ad un punto essenziale della decisione, su un dato completamente diverso da quello che risulta dalla mera lettura della prova.
- B.B. (Avv. Donato Mellone)
Ricorda in premessa il ricorrente che nel corso dei lavori di riconversione di un edificio scolastico in Museo del corallo, commissionati dal Comune di C alla ditta A.R.C. Costruzioni Srl, sulla scorta di un progetto redatto nel 2012 e riapprovato nel 2014, a causa del crollo di un muro avvenuto per non avere gli operai addetti posizionato i dovuti puntellamenti nella fase dell'apertura dei vani porta, perdeva la vita l'operaio K.K.
E che la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità in capo a B.B., nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, sulla circostanza che egli aveva l'obbligo di verificare il rispetto, da parte del coordinatore per l'esecuzione, Arch. A.A., di tutti gli obblighi su di lui gravanti di cui all'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).
Pertanto, ritiene la sentenza, egli era tenuto alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e alla loro specificazione in fase esecutiva, nonché al loro adeguamento nonché per non avere adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed, in particolare, alla modifica che egli stesso aveva chiesto all'impresa esecutrice in ordine all'ampliamento della larghezza e dell'altezza dei varchi di apertura, atteso che tale modifica aumentava ulteriormente il pericolo di crollo e rendeva ancora più necessario e cogente prevedere serie opere di rafforzamento a di puntellamelo.
Emerge dal capo d'imputazione e dai documenti in atti (e segnatamente dal verbale dello SPRESAL, intervenuto sul luogo del sinistro per le verifiche ex D.Lgs. 81/08) che nell'ambito del contratto d'appalto di cui trattasi gli originari imputati rivestivano le seguenti posizioni:
- DATORE DI LAVORO: J.J., titolare ditta A.R.C. Costruzioni Srl;
- RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e preposto: O.O., coniuge dell'imputata J.J.;
- RUP (responsabile unico del procedimento) per il Comune di C: Ing. B.B.;
- Progettista dell'opera e CSP (Coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione): Arch. M.M.;
- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (CSE): Arch. A.A.
La sentenza di primo grado si ricorda ancora, ha condannato tutti gli imputati, salvo l'Arch. M.M., assolto con la formula "per non aver commesso il fatto".
Evidenzia ancora il ricorrente, ripercorrendo l'iter motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di B.B. (pag. 39 e 40 sent.) che:
a. si nega l'efficacia probatoria dei testi O.O. e P.P. (operai presenti in loco) circa la tempistica del cantiere e la presenza dell'Ing. A.A. nei giorni immediatamente precedenti l'infortunio (pag. 30 sentenza: "Va rilevato, in proposito, che entrambe le deposizioni appaiono su tali punti reticenti, contraddittorie e sospette, oltre che palesemente in contrasto l'una con l'altra") e, in particolare, sulla circostanza che l'Ing. A.A. (Direttore dei lavori - CSE, imputato) avesse impartito l'ordine di sospensione dei lavori avvedutosi che gli operai li eseguivano senza utilizzare le puntellature (pag. 32: "Ed allora, ritiene la Corte che a dispetto di quanto, in modo confuso e contraddittorio, dichiarato dai due testi, è certo che non vi sia stato alcun ordine scritto, da parte del Direttore dei lavori Arch. A.A., di sospensione dei lavori sul cantiere per il periodo di Ferragosto, o comunque per ferie estive, non essendo stato prodotto alcun ordine in tal senso, che, invece, sarebbe stato necessario, anche alla luce di quanto previsto nel disciplinare di incarico e nel verbale di consegna dei lavori. Inoltre, deve escludersi che vi sia stato un ordine di sospensione dei lavori, né da parte del Direttore dei lavori A.A., né da parte di altri, in ragione dell'apertura dei varchi in assenza di puntelli al solaio e del pericolo di crollo".
- si nega ancora efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dall'Ing. A.A., nel corso del suo esame, circa l'ordine di sospensione dei lavori (pag. 38: "Orbene, risultano del tutto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato A.A. rispetto ad un suo ordine di sospensioni dei lavori, subito dopo l'avvio, o meglio ad un ordine di non avvio delle - lavorazioni, ma solo di allestimento del cantiere").
- le parziali demolizioni e apertura dei vani porta sarebbero avvenute sulla base delle indicazioni del progetto, modificato tramite e-mail dal direttore dei lavori A.A. "seguendo le indicazioni del committente", che ha aumentato le misure dei vani porta (portandole da mt 1,25 a mt 1,40) rispetto alla larghezza e all'altezza (pag. 40: 'Vette parziali demolizioni e aperture dei vani porta sono state realizzate sulla base delle indicazioni del Progetto, come modificato, tramite mail, dal Direttore dei lavori A.A., che, seguendo le indicazioni del Committente, ha aumentato le misure dei vani porta sia rispetto alla larghezza che all'altezza.").
- con riferimento ancora alla specifica posizione dell'imputato B.B. (RUP del Comune e quindi qualificabile come committente dei lavori), egli avrebbe fatto proprio il progetto esecutivo elaborato dall'imputato Arch. M.M. nel 2012 (assolto in primo grado - definitivamente), confermandolo senza alcuna modifica nel 2014 nella parte edile e strutturale (Pag. 60: "l'Ing. B.B. ha dunque fatto proprio il Progetto esecutivo anno 2012 dell'Arch. M.M., denominandolo Progetto esecutivo rideterminato anno 2014, sottoscrivendolo e ponendolo a base della procedura di gara, senza alcuna variazione per quel che riguarda la parte edile, strutturale e impiantistica.
Ciò spiega per quale motivo nel cartello di cantiere - fotografato il giorno dell'infortunio dal personale dello Spesal - l'Ing. B.B. risulta indicato come responsabile unico del procedimento, nonché quale "Progettista esecutivo" e quale "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione".
Per quanto inizialmente non elaborati e redatti dall'Ing. B.B., ma dall'Arch. M.M., il progetto esecutivo e il Piano per la sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, sono stati fatti propri dall'Ing. B.B."), mentre è stata demandata ex art. 92-93 D.Lgs. 81/08 all'Arch. A.A. la nomina quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e coordinatore dell'esecuzione dei lavori (pag. 61: "Nel caso in esame, vi è stata la nomina, da parte del Responsabile unico del procedimento Ing. B.B., del direttore dei lavori nella persona dell'Arch. A.A., acquale, oltre alla Direzione lavori e contabilità, è stato demandato specificamente il "coordinamento sicurezza ad. 92 D.Lgs. 81/2008".
E ciò correttamente trattandosi di cantiere nel quale era prevista la possibilità di presenza di più imprese, tramite il subappalto di alcuni lavori, con conseguente rischio di interferenza delle lavorazioni. Pertanto, l'architetto A.A. era coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ovvero coordinatore dell'esecuzione dei lavori");
- Pag. 64: Ciò implica che, soprattutto allorquando l'Ing. B.B. ha proceduto a comunicare all'Arch. A.A. le modifiche progettuali che si intendevano operare, con aperture di varchi aventi larghezza ed altezza superiore a quelle previste dal progetto, egli doveva pretendere che l'Arch. A.A. - prima di trasmetterle a sua volta all'impresa e, soprattutto prima che l'impresa le attuasse-, procedesse alla specificazione del piano di sicurezza e coordinamento, prevedendo maggiori e più precise opere di puntellamento e rafforzamento, e, poi, si assicurasse dell'adeguamento ad esso del POS dell'impresa. Inoltre, il B.B. doveva poi pretendere che l'Arch. A.A. vigilasse in merito all'effettiva realizzazione delle opere provvisionali e lo tenesse informato in merito e, comunque, lo informasse immediatamente in caso di inosservanza delle prescrizioni e di una situazione di pericolo di crollo dell'edificio. "
Ricordata, dunque, la motivazione della sentenza in punto di responsabilità del proprio assistito, il difensore ricorrente lamenta, con un primo motivo, l'errata applicazione degli artt. 92 e 93 D.Lgs. 81/08 quanto al mancato riconoscimento dell'avvenuta nomina del CSE con delega di funzioni e esonero di responsabilità in capo al RUP.
In data 21-04-2015 - ricorda il ricorrente - il Comune di C, in persona dell'Ing. B.B., sottoscriveva con l'Arch. A.A. apposito "Disciplinare d'incarico recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessoria ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del D. L. 163/2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 D.Lgs. 81/2008..."
L'art. 4 del detto Disciplinare specificava tutte le funzioni delegate al CSE ai sensi dell'art. 90, comma 1 bis, D.Lgs. 81/08 e, in particolare:
- art. 4, comma 2, lett. a) il coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, c. 1, lett. a) e 100 D.Lgs. 81/2008.
- art. 4, comma 2, lett. b): il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'art. 92 D.Lgs. 81/2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lett. a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono sul cantiere.
Il coordinamento per la sicurezza, tra l'altro, prevedeva apposita remunerazione con 15.003,84 Euro (come dal disciplinare d'incarico, già acquisito agli atti del processo, che viene comunque allegato ai ricorsi)
Il difensore ricorrente fa presente essergli nota la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il committente intenda attivare a proprio favore la clausola di esonero dalla responsabilità penale prevista dall'art. 93, comma 1 del TUSL, egli è contestualmente tenuto a conferire al soggetto designato quale responsabile dei lavori, una vera e propria delega di funzioni.
In difetto di tale conferimento, non si produrrà alcun esonero di responsabilità.
Si sostiene, tuttavia, che nel caso che ci occupa la delega di funzioni è piena e specifica.
Cadrebbe in errore, quindi, la sentenza impugnata quando ritiene (pag. 70, ultimo cpv) che l'esonero di responsabilità ex art. 93 D.Lgs. 81/2008 "non si riferisce alle Pubbliche amministrazioni.
E, in ogni caso, anche a volerla applicare anche alla fattispecie delle opere pubbliche, detta giurisprudenza conferma che non vi sia esonero di responsabilità dell'Ing. B.B., atteso che all'Arch. A.A. non erano attribuiti poteri decisori, gestionali e di spesa".
La norma in esame, viceversa, si riferisce a tutti i committenti, pubblici e privati, senza distinzioni; l'incarico del Comune di C all'Arch. A.A. quale CSE era pieno e conferito per iscritto, come risulta dal disciplinare.
È pur vero - prosegue il ricorrente - che l'esonero della responsabilità per il committente non è totale, così come risulta dalla stessa norma (comma 2), ma nel caso di specie:
a) il Piano operativo di sicurezza era stato diligentemente redatto e prova ne sia l'assoluzione già in primo grado del coimputato Arch. M.M., redattore di quel piano che, come vorrebbe la Corte territoriale, fu fatto proprio dal ricorrente Ing. B.B. al momento della sua definitiva approvazione nel 2014.
Il sinistro si verificò non per una carenza del piano di sicurezza, ma per il mancato uso da parte della ditta appaltatrice proprio di quei sistemi di sicurezza già previsti nel suddetto piano e per il mancato intervento del Direttore dei lavori per fermare il cantiere a causa della mancanza delle puntellature b) gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del nominato coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve avere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica, di cui il primo può essere privo: tali obblighi si riducono nel controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e non nella sua integrale sostituzione.
Nel caso in esame - ci si duole - dalle decisioni di merito non si evincerebbe quale sia l'omesso controllo che si addebita al committente e da quali elementi indiziari ne derivi la dimostrazione, sembrando piuttosto discendere in modo automatico dalla verificazione del sinistro la prova della sua condotta illecita e della sua causalità rispetto all'infortunio.
In particolare, l'obbligo di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 81 del 2008 di verificare l'adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra cui quello di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal precedente art. 91, non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall'altro, il committente non può ingerirsi, in considerazione sia delle sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore, sicché la verifica comporta il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità (il riferimento è al dictum di Sez. 4 n. 5477/2018).
Il ricorrente - si sottolinea - non era il progettista dell'opera, né era il responsabile della sicurezza in fase di progettazione, né il responsabile della sicurezza nella fase esecutiva. Egli era il rappresentante del Comune e quindi il committente, mentre progettista e CSP era l'Ing. M.M. e il Direttore dei lavori e CSE era l'Arch. A.A. per delega di funzioni.
Se è dunque da ritenersi provato in fatto che il Direttore dei lavori non avvertì il R.U.P. che l'impresa appaltatrice stava procedendo con lavorazioni di taglio dei muri senza le dovute puntellature, previste specificatamente dal piano per la sicurezza, tanto non può dare luogo a responsabilità penale, perché ciò varrebbe ad affermare che sempre ad un'omissione della Direzione dei lavori consegue la responsabilità per posizione del committente, anche per avvenimenti episodici e repentini che si verifichino sul cantiere.
Il che è espressamente escluso dall'art. 93 cit.come conferma l'unanime giurisprudenza.
Con un secondo motivo di ricorso si denuncia il travisamento della prova esistente e l'utilizzo di una prova inesistente, obiettivamente ed incontestabilmente diversa, nonché la mancanza di prova in ordine a presunte modifiche progettuali effettuate dall'Ing. B.B.
Si evidenzia che la sentenza impugnata fa discendere la responsabilità del ricorrente dall'affermazione che egli, quale committente, ebbe a disporre le modifiche del progetto concernenti l'aumento della misura dei tagli delle porte, sicché il piano di sicurezza avrebbe dovuto essere adeguato.
Del tutto apodittica, congetturale e priva di qualsivoglia prova, in particolare, sarebbe l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata a pag. 28, laddove si legge che: "... le modifiche progettuali, richieste dall'Arch. A.A. all'impresa con l'invio di tali e-mail, sono state realizzate su indicazione dell'Ing. B.B., committente e responsabile del procedimento. E ciò in quanto l'Arch. A.A. non avrebbe avuto alcun interesse a chiedere all'impresa una modifica progettuale, se non gli fosse stata chiesta dal committente e, in base al disciplinare del contratto che lo legava all'Amministrazione, egli non aveva la competenza di disporre alcuna variazione progettuale o modifica di sua iniziativa; non aveva, quindi, alcuna autonomia decisionale e alcun potere di spesa, essendo vincolato al rispetto del progetto e delle richieste e indicazioni dell'Amministrazione. Quindi deve ritenersi provato in modo certo - poiché risultante, oltre che dalle dichiarazioni del Q.Q., anche dalla documentazione delle mail e dalle planimetrie allegate- che l'Arch. A.A. abbia dato l'ordine di variare le misure dei tre varchi nel muro - poi interessato dal crollo - sia rispetto alla larghezza, che rispetto all'altezza (mt 1,45 x 3,87). E che l'Arch. A.A. lo abbia fatto su indicazione del responsabile dei lavori Ing. B.B. ".E, ancora, a pag. 64 terzo cpv e poi identico a pag. 68, primo cpv.: "...soprattutto, quando ha comunicato all'Arch. A.A. le modifiche progettuali che si intendevano operare, con aperture di varchi aventi larghezza ed altezza superiore a quelle previste dal progetto, egli doveva pretendere che l'Arch. A.A., prima di trasmetterle, a sua volta, all'impresa e soprattutto prima che l'impresa le attuasse, procedesse alla specificazione del piano di sicurezza e rafforzamento, e, poi, si assicurasse dell'adeguamento ad esso del Pos dell'impresa"
Ci si duole che da questa errata statuizione, la Corte territoriale faccia discendere la responsabilità colposa del ricorrente riferibile alla sua posizione di garanzia: "importante obblighi di facere che si collocano in una fase temporale ben precedente a quella del 21 agosto, data nella quale le lavorazioni comportanti il pericolo di crollo erano già in gran parte eseguite" (pag. 68, terzo cpv).
La statuizione sarebbe del tutto erronea e meramente congetturale perché non vi è in atti alcuna prova che l'Ing. B.B. abbia di sua iniziativa modificato il progetto originario, che è rimasto stabilmente quello del 2012, e addirittura abbia comunicato all'Arch. A.A. dette modifiche.
E infatti:
a) è dato acquisito alla comune esperienza che il RUP non abbia alcun potere (né interesse) alla modifica di un progetto già approvato dalla Pubblica amministrazione;
b) vi è la prova contraria e documentale, già depositata all'udienza 5/6/2018 dinanzi al Tribunale di Lecce dalla difesa dell'imputata J.J., che il ricorrente allega al ricorso in copia autentica: un'interlocuzione via e-mail nella fase esecutiva tra il Direttore dei Lavori/CSE Arch. A.A. con l'impresa esecutrice, dove il primo comunica al secondo:
- 4 agosto 2015 da Arch. A.A. ad Arch. - "Gentile Q.Q., ti invio in allegato l'aggiornamento della pianta (edificio+giardino) in cui sono riportate le considerazioni emerse durante il colloquio di lunedì. Ti invio inoltre l'elenco delle porte interne, con dimensioni e sensi di apertura, per ciascuna delle quali troverai il riferimento sull'elaborato grafico. Domattina ci sentiamo appena puoi cosi ti spiego. A risentirci, A.A." Vi è allegato l'elenco delle porte e le relative misure, dove effettivamente risulta un'ampiezza di mt 1,45 per la porta n. 1 e la dicitura: "la differenze di altezza tra il vano e la porta deve essere compensata con l'imbotte".
- 5 agosto 2015 da Arch. A.A. ad Arch.--- "Gentile Q.Q. ti allego l'aggiornamento della pianta in pdf e dwg con il vano tecnico largo tre metri. Vedi un po'e fammi sapere. Tieni conto che lo potremmo anche stringere un po'ma la misura ideale per me è questa. A presto, A.A." "Q.Q." - sottolinea il ricorrente- è l'Arch. Q.Q., tecnico di fiducia dell'impresa ARC, escusso quale testimone all'udienza dei 5 giugno 2018.
Si riporta la frase che qui interessa estrapolata dal verbale d'udienza 56-2018, pag. 73 e 74 che si produce allegato;
Dalle dichiarazioni del Q.Q. - che il ricorrente riporta a pag. 11 del ricorso - si evince che poiché erano "porte particolari", alla vigilia della pausa estiva l'impresa chiese lumi alla direzione dei lavori, che riscontrò la richiesta con le emails sopra citate.
A prescindere dall'incidenza della modifica dell'ampiezza delle porte, da mt. 1,25 a mt 1,45 (che sarebbe stata compensata dall'imbotte) rispetto al crollo causato dal mancato puntellamento prima della demolizione (banale guanto tragica omissione), sarebbe altrettanto evidente che mai il ricorrente fu informato di detta modifica, se di modifica si tratta, né tanto meno egli avrebbe mai comunicato al direttore dei lavori alcuna modifica.
E pertanto la sentenza impugnata afferma (pag. 64): "Di certo il B.B., non avendo il compito di direzione dei lavori e di verifica diretta di come procedessero le lavorazioni del cantiere, non era tenuto a riscontrare personalmente se ivi si verificasse una situazione di pericolo grave ed imminente (di cui alla lettera f dell'art. 92), ma di intervenire solo dopo essere stato informato dal Direttore del lavori e coordinatore per la sicurezza di una situazione di pericolo, sì da procedere a ordinare la sospensione ai sensi dell'art. 92 lett. e).
E non vi sarebbe prova, secondo il ricorrente, che fosse stato informato dal A.A. della situazione di pericolo", ma nel contempo attribuisce inopinatamente e contro ogni prova documentale l'iniziativa della variazione progettuale sul punto rivelatosi critico dell'ampiezza delle porte in capo all'Ing B.B.
La sentenza impugnata -secondo la tesi proposta in ricorso- sarebbe del tutto erronea, perché fa discendere da un fatto certo (la non conoscenza della situazione di pericolo da parte del RUP) la responsabilità penale in capo allo stesso per un fatto fantasioso, irragionevole, congetturale e non provato, inesistente e illogico, cioè il fatto che l'Ing. B.B. avesse non solo saputo delle variazioni progettuali, ma anche che lui addirittura le avesse ordinate e comunicate al CSE A.A.
Si è trattato, nei fatti, per il ricorrente di un'interlocuzione (sospensione per alcune settimane del cantiere per ferie estive teste Q.Q.) tra impresa e Direzione dei Lavori (Arch. A.A.) alla quale fu del tutto estraneo il ricorrente, come è positivamente provato sia dalle dichiarazioni del testimone Q.Q., che dalla documentazione (e-mail) che qui si deposita.
Coin un terzo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione in ragione dell'erronea applicazione in capo al ricorrente della qualifica di progettista e coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione, nonché contraddizione con la sentenza di primo grado in ordine all'assoluzione definitiva del redattore del piano di sicurezza.
Si legge a pag. 13 della sentenza: "Le risultanze documentali. Dal cartello di cantiere - fotografato il giorno dell'infortunio dal personale dello SPRESAL intervenuto cfr. pag. 2 del fascicolo fotografico - risultano i seguenti dati: responsabile unico del procedimento:
Ing. B.B.; progettazione esecutiva: Ing. B.B.; direzione lavori: Arch. A.A.; Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. B.B.; Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. A.A.; inizio lavori 3.8.2015 con fine lavori prevista per il 3.11.2015, impresa esecutrice ARC Costruzioni Srl, con sede a P-B. Queste sono dunque le qualifiche soggettive degli imputati risultanti dal cartello di cantiere".
Il dato sarebbe assolutamente erroneo, in quanto il cartello di cantiere viene apposto dalla ditta appaltatrice e certo non può modificare le qualifiche soggettive dei soggetti interessati.
Dalla documentazione ufficiale (certo non dal cartello di cantiere) presente agli atti del processo (atti SPESAL dell'1.10.2015, pag. 2 - e pag. 169 - Allegato X - tutti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado) risulta che:
- Pag. 2 atti SPRESAL: - DATORE DI LAVORO: J.J., titolare ditta A.R.C. Costruzioni Srl; - RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e preposto: O.O., coniuge dell'imputata; - RUP (responsabile unico del procedimento) per il Comune di C: Ing. B.B.; - Progettista dell'opera e CSP (Coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione): Arch. M.M.; - Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (CSE): Arch. A.A.
- pag. 169 - SPRESAL Allegato X - Il progetto esecutivo rideterminato nell'Ottobre 2014, reca l'indicazione e la firma quale R.U.P. dell'Ing. B.B., mentre Progettista e Coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione è l'Ing. M.M.
Sul frontespizio del progetto vi è la firma autografa dell'Ing. B.B. e del Progettista e CSP sempre dell'Ing. M.M. (già coimputato).
Ne consegue che sarebbe del tutto erronea secondo il ricorrente la statuizione contenuta a pag. 15, rigo 6, della sentenza "L'Ing. B.B. ha dunque fatto proprio il Progetto esecutivo anno 2012 dell'Arch. M.M., denominandolo Progetto esecutivo rideterminato anno 2014, sottoscrivendolo e ponendolo a base della procedura di gara, senza alcuna variazione per quel che riguarda la parte edile, strutturale e impiantistica".
Il Progetto, tanto del 2012, quanto del 2014, reca la firma dell'Arch. M.M., quale progettista e RSP, che ne è rimasto pienamente responsabile, al punto di essere stato tratto a processo ed assolto.
Valga, quindi, secondo la tesi proposta in ricorso, quanto affermato nella sentenza del Tribunale (pag. 10) a proposito dell'Arch. M.M. (assolto): "Per contro non si ravvisano profili di responsabilità in capo al progettista M.M., poiché nel PSC dallo stesso redatto nel marzo 2012 - acquisito agli atti -egli aveva previsto, seppur genericamente, in modalità però sufficiente per tale fase (cfr. teste Q.Q.), il rischio di crollo relativo alla demolizione; in particolare, nella scheda 04.01, titolata "Demolizione in muratura in elevazione e di pareti", si fa riferimento proprio alle operazioni di "demolizione di muratura in elevazione e di pareti divisorie, eseguita con mezzi meccanici o a mano ove occorra; demolizione eseguita anche parzialmente, per l'apertura in breccia di vani porta o finestra o affini" e come misure "si richiama il D.P.R. (ovviamente si riferisce al D.Lgs.) 81/08, in particolare il Titolo IV Sez. VIII (Demolizioni), art. 150 e segg., le quali norme, come più volte ricordato nella presente motivazione, prevedono il puntellamelo delle aree e pareti di cui si procede alla (anche parziale) demolizione. Infatti, nella medesima scheda, in basso, si legge quali "Note e disposizioni particolari": accertarsi delle condizioni statiche delle pareti da demolire e con particolare attenzione delle strutture anche indirettamente interessate.
Infine, come previsione di chiusura, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione aveva stabilito che "Le demolizioni di strutture murarie (NDR: nota bene, "strutture murarie" in genere: quindi muri di qualsiasi tipo, portanti e non l) devono avvenire dietro istruzioni del direttore di cantiere o di preposti dò questo opportunamente istruiti".
Nel 2014 fu variata solo la parte finanziaria relativa agli arredi. L'Ing. B.B. non firmò alcun "progetto" o "piano di sicurezza", firmò solo quale R.U.P, cioè quale organo del Comune di C.
In primo grado l'odierno ricorrente fu condannato perché, dando credito alle dichiarazioni dell'Ing. A.A., il Tribunale ha ritenuto che egli fosse stato informato del fatto che gli operai stavano procedendo alle demolizioni senza l'utilizzo dei puntelli.
In appello, la Corte territoriale destituendo di ogni valenza probatoria le dichiarazioni del A.A., costruisce erroneamente in capo all'Ing. B.B. una nuova veste giuridica di "progettista e coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva".
Per il ricorrente, se anche si volesse compendiare la motivazione della sentenza di primo grado, con quella oggi impugnata, il quadro motivazionale non reggerebbe, per l'intrinseca contraddittorietà rispetto alle prove documentali.
Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. In data 17/03/2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. Roberto Rampiony nell'interesse del ricorrente B.B., con cui si insite per l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorrente insiste sulla vaga e fluida individuazione della regola cautelare violata dal singolo cooperante da cui discenderebbe la nullità della sentenza per erronea interpretazione degli artt. 42 e 113 cod. pen., nonché sulla nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 93 D.Lgs. 81/08, per contraddittorietà ed illogicità della motivazione e per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 40 cod. pen.
Deduce altresì, allegando la sentenza di primo grado, la nullità della sentenza impugnata per travisamento della prova e per immutazione del fatto storico in contestazione.
Si ribadisce, come illustrato coi motivi principali di ricorso, che la motivazione della Corte territoriale, per un verso, sarebbe travisatrice delle risultanze probatorie, per l'altro, si paleserebbe puramente congetturale, con la quale si è finito per immutare sostanzialmente il fatto storico in contestazione.
Per il ricorrente i dati probatori acquisiti sono, in realtà, i seguenti: a. il B.B. è puramente e semplicemente il Responsabile unico del Procedimento, non anche il "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori; b. prima del 2021 agosto su di lui non incide alcun obbligo di sorveglianza, essendo stata effettuata la sola "apertura" del cantiere a fini di rimozione dei materiali superflui, attività disciplinata dagli elaborati tecnici dell'Arch. M.M.; c. non dispone, né comunica alcuna modifica del progetto ed, in particolare, dell'ampiezza dei vani porta; evenienza in sé esclusa dagli artt. 3 e 7 del disciplinare di incarico; d. sino al venerdì 21 agosto 2015 non è informato dell'avvio imprevisto delle lavorazioni sulla muratura portante; soprattutto, non sa che a seguito di ciò non siano state preventivamente realizzate le previste puntellature: e. sa che al fine di realizzare il necessario "puntellamelo", il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha allontanato dal cantiere gli operai, sospendendo (pur verbalmente) i lavori sino al lunedì successivo e monitorando l'area di cantiere; f. solo a crollo avvenuto prende conoscenza dell'ordine impartito del tutto imprevedibilmente dal datore di lavoro -la mattina stessa dell'infortunio- di realizzare comunque l'apertura dei vani-porta, in ciò sciaguratamente assecondato dal preposto, operaio specializzato e di lunga esperienza.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
Diritto
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati.
Le censure dei ricorrenti, invero, si sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. E peraltro sollecitano, in più parti, una rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede di legittimità.
Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. In premessa, va ricordato, in relazione ad entrambi i ricorsi, a fronte di un dedotto travisamento della prova che tale non si palesa, va ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 28015501; Sez. 5, n.48050 dei 2/07/2019, S., Rv. 27775801).
Ma che è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.28011701). Il che nel caso che ci occupa non è avvenuto.
Inoltre, non va trascurato che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217).
Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, a cominciare dalle intercettazioni, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
3. Sempre in precessa, quanto ai motivi nuovi depositati nell'interesse di B.B., di cui si è dato conto in premessa, va rilevato che gli stessi potranno essere scrutinati da questa Corte di legittimità soltanto nella parte in cui si sviluppano ulteriormente argomentazioni già spese con il ricorso principale e non quando ne introducano di nuove.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio che la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf. Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, Rv. 230281).
Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove con le quali si intenda allargare l'ambito del "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini tassativi previsti per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv. 280294;
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, co. 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/9/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; conf. Sez. 2, n. 1417 dell'll.10.2012, dep. 2013, Rv. 254301). Il che non è quanto avvenuto nel caso in esame.
Analogamente, non potranno essere valutate censure che non erano state sottoposte ai giudici di appello.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940).
Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa).
4. Gioverà a questo punto illustrare, per quanto rileva in questa sede, gli elementi di fatto accertati - documentalmente e mediante le prove orali assunte - di cui dà conto la sentenza impugnata, al fine di ricostruire in modo esatto la dinamica dell'infortunio, per poi verificare specificamente le posizioni individuali e i motivi di appello proposti da ciascuno degli imputati;
Orbene, come si legge in sentenza dall'istruttoria svolta è acclarato senza alcun dubbio che l'infortunio sul lavoro che si è verificato in data 24/08/2015 - e che ha causato il decesso del lavoratore K.K., operaio specializzato dipendente della ditta ARC Costruzioni Srl - è avvenuto nel cantiere edile sito a S, Comune di C, ove erano in corso lavori di riqualificazione e valorizzazione del sistema museale e nello specifico la riconversione dell'edificio della scuola elementare in via (Omissis) in museo civico del corallo bianco.
In sentenza si dà conto anche delle risultanze documentali, e, in primis, che dal cartello di cantiere, fotografato il giorno dell'infortunio dal personale dello SPRESAL intervenuto, risultano i seguenti dati: responsabile unico del procedimento (RUP) Ing. B.B.; progettazione esecutiva: Ing. B.B.; direzione lavori: Arch. A.A.; Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. B.B.; Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. A.A.; inizio lavori 3.8.2015 con fine lavori prevista per il 3.11.2015, impresa esecutrice ARC Costruzioni Srl, con sede a P-B,
Queste sono dunque le qualifiche soggettive degli imputati risultanti dal cartello di cantiere. Dagli atti acquisiti risulta che legale rappresentante della ARC Costruzioni Srl era l'imputata J.J. (non ricorrente) e che si tratta di impresa edile, avente oggetto sociale "le costruzioni edili in proprio e per conto di enti pubblici e privati", dotata di 4 dipendenti.
Alle pagg. 14-25 del provvedimento impugnato, cui si rimanda, si dà conto in maniera estremamente analitica degli atti amministrativi e delle varie delibere che si sono susseguite ai fini dell'approvazione dell'opera pubblica a realizzarsi, del capitolato speciale di appalto e del suo contenuto, del disciplinare di incarico in favore dell'Arch., del verbale di consegna dei lavori inviato via pec dall'Arch. A.A., in qualità di Direttore dei lavori, al RUP e all'impresa appaltatrice dei vari progetti esecutivi, piano di sicurezza e coordinamento A.A.
Alle pagg. 26 e ss. si ricostruiscono i fatti e la dinamica dell'incidente, dando atto che è stato accertato, ed è incontestato, che esso si sia verificato nelle prime ore del (Omissis), a causa del crollo di un muro divisorio tra due ambienti e dei solai dei due ambienti, crollo che ha travolto l'operaio K.K., intento in quel momento ad eseguire dei lavori su tale muro divisorio.
È accertato anche che, su tale muro divisorio, fossero state già realizzate delle parziali demolizioni, ovvero dei tagli per la realizzazione di tre aperture, e che il K.K., quel giorno, era intento a realizzare, dopo la già avvenuta realizzazione delle aperture, delle architravi, con inserimento, al di sopra delle aperture realizzate, di putrelle in ferro, sezione a doppia T della lunghezza di mt. 1,70 (visibili dai rilievi fotografici del cantiere in atti).
È stato anche accertato dai tecnici dello SPRESAL - si legge ancora in sentenza- che la lunghezza del muro divisorio in questione era di mi 7,68 e che la lunghezza dei vani porta realizzati con la demolizione di muratura era pari a mt. 4,50, essendo state eseguite tre aperture di mt. 1,50 l'una; sicché le aperture realizzate superavano il 50% della lunghezza del muro. E che altro dato obbiettivo, riscontrato dalle fotografie in atti è che il muro crollato era un muro in conci di tufo avente larghezza di 49 cm, che è quasi interamente crollato, e che il solaio crollato era costituito da conci di tufo e travi in ferro, con lastrico solare con lastre in pietra di Cursi, ed è interamente crollato.
Sia dall'esame del tecnico dello SPRESAL Q.Q., che dai rilievi fotografici in atti si rileva che nel cantiere erano state già realizzate le aperture, mediante taglio delle murature, oltre che sul muro interessato dal crollo, anche su altri muri, ed in particolare sia su mur, divisori interni, che su muri perimetrali; e che tutte tali aperture erano state realizzate senza alcun sistema di puntellamento dei solai e senza realizzare alcuna architrave in ferro, alcun puntellamento o altro genere di rinforzo della muratura, e di sostegno del carico superiore.
Pertanto, si è accertato, ed è incontestato, che l'esecuzione di aperture di vani porta nelle murature interne in conci di tufo sia avvenuta senza l'ausilio di apprestamenti e sistemi di puntellamento delle aperture e dei solai prossimi a tali aperture, contravvenendo a quanto previsto dagli art.150 e 151 del D.Lgs. 81/08.
In tal senso, significativi sono stati ritenuti gli accertamenti condotti dai tecnici dello Spesal nell'immediatezza dei fatti, non essendo stata rilevata la presenza di alcuna opera di puntellamento/rafforzamento dei muri interessati dai tagli per la realizzazione di aperture e dei relativi solai, né al di sotto delle macerie, né nelle altre parti dell'edificio non interessate dal crollo. Ciò è confermato dai rilievi fotografici in atti.
Peraltro, gli altri due operai presenti al momento dei fatti, oltre al K.K., ovvero P.P. e O.O., hanno confermato che le parziali demolizioni finalizzate a realizzare i varchi nei muri sono state realizzate senza adottare alcuna preventiva opera di puntellamento o rafforzamento, o comunque diretta a prevenire il rischio di crollo e senza realizzare, prima dell'apertura dei vani porta, alcuna architrave con azione di sostegno del carico soprastante derivante dial solaio.
I tecnici dello SPRESAL hanno anche accertato che il muro divisorio interessato dal crollo era un muro portante, su cui poggiavano le travi che reggevano i solai (con travi e conci di tufo) dei due ambienti. In tal senso, in dibattimento il teste R.R. ha riferito "che fosse un muro portante è evidente perché nella struttura non ci sono parti in cemento armato che fungano (...) che diano la struttura indipendente rispetto alle mura.
Poi dal crollo si vedeva che sul muro portante erano poggiati due solai, quindi (...) due solai gravavano proprio sul muro che è crollato"; ed ancora "è ragionevole desumere che l'uno o l'altro muro fosse portante? Sì, sì, tant'è che sul muro centrale che è crollato poggiavano due solai".
Per la Corte territoriale non appare necessario soffermarsi sul contenuto della consulenza tecnica medico legale, essendo evidente e incontestato il nesso causale tra il crollo del muro divisorio interno tra i due ambienti e dei solai di tali ambienti e il decesso del K.K.
Invece, punto come si vedrà importante ai fini dell'individuazione delle specifiche responsabilità sono i riferimenti alle due e-mail trasmesse dall'indirizzo dell'Arch. A.A. a quello di Q.Q., consulente della ditta esecutrice. In relazione a quelle in sentenza si rileva che: a. non vi sono ragioni per dubitare della riferibilità al A.A. dell'invio delle due e-mail; esse sono state inviate dalla sua e-mail e a suo nome e non è stata assolutamente fornita alcuna prova che altri la utilizzassero a sua insaputa; e peraltro il teste Q.Q., consulente della ditta ARC Costruzioni Srl, ha riferito di avere ricevuto dal Direttore dei lavori, Arch. A.A., le predette mail contenenti le precise misure delle aperture da realizzare sui muri interni e che esse contenessero delle variazioni rispetto alle misure previste nel progetto, sia in relazione alta larghezza, che all'altezza; e che l'altezza aumentava considerevolmente, portando i varchi quasi a tutt'altezza; b. che le modifiche progettuali, richieste dall'Arch. A.A. all'impresa con l'invio di tali email, sono state realizzate su indicazione dell'Ing. B.B., committente e responsabile del procedimento.
E ciò in base al logico rilievo che l'Arch. A.A. non avrebbe avuto alcun interesse a chiedere all'impresa una modifica progettuale, se non gli fosse stata chiesta dal committente; e che, in base al disciplinare del contratto che lo legava all'Amministrazione, che non aveva la competenza di disporre alcuna variazione progettuale o modifica di sua iniziativa; non aveva, quindi, alcuna autonomia decisionale e alcun potere di spesa, essendo vincolato al rispetto del progetto e delle richieste e indicazioni dell'Amministrazione committente.
Quindi, per la Corte territoriale deve ritenersi provato in modo certo - poiché risultante, oltre che dalle dichiarazioni del Q.Q., anche documentalmente dalle e-mail e dalle planimetrie allegate - che l'Arch. A.A. abbia dato l'ordine di variare le misure dei tre varchi nel muro - poi interessato dal crollo - sia rispetto alla larghezza, che rispetto all'altezza (mt. 1,45 x 3,87). E che l'Arch. A.A. lo abbia fatto su indicazione del responsabile dei lavori Ing. B.B.
Altro dato probatorio certo per la Corte salentina, e comunque incontestato, è che non vi sia stato alcun ordine scritto di sospensione dei lavori, né da parte del Direttore dei lavori, Arch. A.A., né da parte dell'Ing. B.B. in ragione dell'apertura dei varchi in assenza di puntelli al solaio e del pericolo di crollo; invero, non è stato prodotto alcun ordine scritto in tal senso, né alcun verbale sottoscritto riportante un siffatto ordine.
E certamente un siffatto ordine, secondo la logica considerazione dei giudici del gravame del merito, in riferimento ad un'opera pubblica, avrebbe dovuto risultare da un provvedimento scritto o, perlomeno, risultare da un verbale, da un giornale di cantiere, da una pec o e-mail, da un telegramma.
Peraltro, il disciplinare di incarico in favore dell'Arch. A.A. espressamente richiedeva la forma scritta nelle comunicazioni tra l'Amministrazione committente e il Direttore ed un obbligo di immediata informazione scritta all'Amministrazione di qualunque sospensione dei lavori; inoltre analoga forma scritta veniva prevista nel capitolato speciale di appalto per qualsiasi ordine di sospensione dei lavori.
L'assenza di alcun ordine di sospensione dei lavori è confermata dalla acquisizione documentale disposta dalla Corte, essendo stata richiesta l'acquisizione di tutti gli atti e documenti inerenti i lavori in questione e non essendo stato trasmesso alcun ordine di sospensione dei lavori o verbale che lo riporti.
La Corte territoriale, alle pagg. 29 e ss., dà poi conto dei contenuti delle testimonianze del teste R.R. dello SPRESAL e di quelle degli operai O.O. e P.P. (ritenute entrambe in taluni punti contraddittorie e sospette e in altri generiche, vaghe ed imprecise) in ordine alla presenza o meno di una controsoffittatura ed al mancato utilizzo dei puntelli derivato da quanto riferito dal teste P.P. dal fatto che gli stessi non fossero stati rinvenuti in deposito, circostanza per la Corte salentina inverosimile di fronte ad una ditta specializzata di quelle dimensioni e tenuto conto che il computo metrico li prevedeva espressamente.
5. Venendo più nello specifico ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di A.A., va evidenziato che lo stesso, per lo più, finisce per riproporre acriticamente, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, le tesi difensive che erano state già confutate, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- dai giudici del gravame del merito.
5.1. In appello la Difesa del A.A. aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, eventualmente ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. e, in subordine, di rideterminare la pena e le statuizioni civili in maniera più equa e favorevole.
Tali richieste si fondavano sul rilievo che la sentenza di primo grado fosse manifestamente illogica e fondata su mere ipotesi, non sorrette da elementi obbiettivi, e su deposizioni di cui sarebbe dubbia la genuinità ed affidabilità. L'unico dato certo sarebbe stato che l'infortunio è stato cagionato dalla arbitraria e improvvida azione del K.K., il quale, in autonomia, senza concerto con altri e in violazione degli specifici ordini ricevuti, eseguì lavori non commissionatigli, se non da N.N., suo cognato e dominus dell'impresa, da cui il K.K. era dipendente.
Secondo la difesa del A.A., in data 3 agosto, questi, all'atto della consegna dei lavori, avrebbe comunicato all'impresa che poteva procedere esclusivamente con l'esecuzione dei lavori prodromici alla messa in sicurezza della struttura e al più funzionale prosieguo degli stessi.
Successivamente si concertava la sospensione dei lavori sino a data da destinarsi e poi il A.A. redigeva un ordine di servizio, che imponeva all'impresa di eseguire i lavori nel rispetto degli orari previsti; in data 20/08/2015, giunto in cantiere, ravvisava irregolarità e si accorgeva che l'impresa aveva lavorato nonostante l'interruzione imposta e pattuita; e che aveva eseguito operazioni non necessarie e che avrebbero dovuto essere concordate con "1 direttore dei lavori, come prescritto dal PSC alla sezione 04.01 per le opere di demolizioni; il K.K. aveva invero operato sua sponte sulle pareti portanti di due aree connesse dell'edificio.
In quell'occasione, il A.A. ordinò verbalmente a tutti gli operai di cessare immediatamente ogni attività, diffidando gli stessi dal proseguire senza la preventiva puntellatura del solaio, così come già imposto all'inizio dei lavori in data 3 agosto.
Lo stesso giornale di cantiere non prevedeva affatto la realizzazione degli interventi di apertura dei varchi.
Osservava poi la difesa come il K.K. fosse un operaio specializzato ed esperto, che ben avrebbe dovuto avvedersi dell'elevato rischio di crollo della struttura in caso di apertura di varchi per una larghezza totale di mt. 4,50. Inoltre, anche il giorno 21 agosto il A.A. aveva nuovamente intimato al K.K. di cessare le temerarie lavorazioni, che stava eseguendo arbitrariamente, e ciò è stato confermato dal teste P.P., il quale ha riferito che il geometra, riferendosi sicuramente al A.A., avesse ordinato di puntellare la struttura. E poi la mattina del (Omissis) N.N. aveva ordinato agli operai, che non avevano trovato gli arnesi per il puntellamento, di proseguire nell'opera anche in assenza di presidi di sicurezza.
Sulla base di questa ricostruzione, la difesa del A.A. aveva sostenuto in appello che nessun rimprovero potesse essere mosso allo stesso in quanto: a. l'obbligo, imposto dall'art. 92 D.Lgs. 81/2008, di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, era stato dato dal A.A.; b. non è necessario che tale ordine sia dato per iscritto; c. nel caso di specie, l'urgenza non permetteva di ricorrere alla forma scritta. Comunque, l'ordine era stato percepito chiaramente dagli operai P.P. e O.O. e da questi rispettato, ma disatteso dal solo K.K.
E anche ove l'ordine di sospensione fosse stato dato per iscritto, ciò non avrebbe scongiurato l'evento, poiché il N.N. ha fornito ai suoi dipendenti un ordine contrario, al quale il K.K., provenendo esso dal datore di lavoro e dal cognato, per naturale metus, non intese opporsi.
L'evento - si era sostenuto anche in appello - sarebbe stato, dunque, cagionato dalla stessa vittima, che assecondò l'ordine del N.N. e disattese quello del A.A., che, se fosse stato eseguito, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.
Inoltre, il A.A., nella sua qualità, aveva una funzione di alta vigilanza, ma non era gravato anche del puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative e non sussiste alcun nesso di causalità tra l'agire del A.A. e la morte del K.K.
5.2. Orbene, è di palmare evidenza che si tratta, per lo più, delle medesime questioni ed argomentazioni difensive che vengono oggi riproposte in questa sede di legittimità, sollecitando peraltro a questa Corte una rivalutazione del fatto che non le è consentita.
A queste tesi (cfr. pag.35 e ss.) la Corte territoriale ha già risposto evidenziando come dall'istruttoria svolta non è assolutamente emerso che i lavori, iniziati in data 3 agosto, siano stati sospesi o interrotti, né per il periodo di Ferragosto, né per la rilevata situazione di pericolo del cantiere; né è emersa prova che qualcuno abbia dato indicazione agli operai di puntellare i solai prima di aprire i varchi nei muri.
Le contraddizioni, incoerenze, reticenze e imprecisioni nelle deposizioni dei testi P.P. e O.O. riguardo ad eventuali ordini di sospensioni dei lavori sono state ritenute essere talmente tante che né l'una, né l'altra deposizione possono costituire prova di un ordine di sospensione dei lavori da parte di A.A. e di un "contrordine" da parte di N.N.
E di certo, si rileva in sentenza, la circostanza dell'ordine di sospensioni dei lavori dopo l'apertura dei varchi nei muri per il ravvisato pencolo di crollo - su cui le difese hanno fondato la loro ricostruzione della dinamica dei fatti e su cui si insiste anche in questa sede - non può ritenersi assolutamente provata, neppure valutando le deposizioni dei due operai O.O. e P.P., atteso che né l'uno né l'altro hanno riferito di un siffatto ordine.
Ed allora, la logica conclusione è stata che una lettura esatta delle risultanze istruttorie conduce a rilevare che di un ordine di sospensione dei lavori, dopo la realizzazione, senza i puntelli, dei tagli sui muri divisori interni, ha parlato soltanto l'imputato A.A. nel corso del suo esame.
Tuttavia, tali dichiarazioni sono state motivatamente ritenute "assolutamente inattendibili; e ciò non solo per la considerazione che provengono da un imputato e sono certamente interessate a escludere o ridurre le proprie responsabilità, ma anche perché sono assolutamente confuse, e incoerenti, risultando, anche intrinsecamente, del tutto inattendibili".
Come si legge in sentenza (pag. 35): "L'imputato A.A. ha sostenuto che, quando si è verificato l'incidente, i lavori sul cantiere erano appena iniziati. Infatti, lui, appena uno-due giorni dopo l'avvio dei lavori - avvenuto il giorno 3 agosto a seguito di un provvedimento di urgenza dell'Ing. B.B. - e quindi il 4 o il 5 agosto, aveva dato l'ordine di sospendere i lavori, in quanto era periodo estivo e c'erano molti turisti.
E l'impresa avrebbe dovuto procedere solo alla fase di smaltimento delle suppellettili e di pulizia del giardino esterno e di allestimento del cantiere. Ha riferito che, per il periodo estivo, i lavori avrebbero potuto proseguire con un orario ridotto, ma che, d'accordo con il responsabile unico del procedimento e con l'impresa, si era concordato di sospenderli e che l'impresa avrebbe solo proceduto alla preparazione del cantiere. Ha riferito poi che il giorno 20 agosto, giovedì, nella mattinata, a metà mattina, quando si è recato sul cantiere, si è accorto che, nonostante il suo ordine di sospensione dei lavori, la ditta aveva già proceduto a diverse opere ed anche all'apertura dei varchi nelle murature e che lo aveva fatto senza realizzare i puntelli, o un'armatura di sostegno della struttura della muratura e senza il montaggio delle strutture di puntellamento. In particolare, vi era l'operaio K.K. che stava tagliando il muro con una motosega, "una cosa inconcepibile". In quell'occasione, secondo quanto riferito dall'imputato, egli ha ordinato verbalmente agli operai di uscire dal cantiere e ha avvisato immediatamente il responsabile del procedimento Ing. B.B.
Il giorno successivo, egli è tornato sul cantiere, assieme all'Ing. B.B. e ad un suo collaboratore, e ha riscontrato che gli operai stavano ancora lavorando nel cantiere, senza aver montato i puntelli; per cui, è stato dato un secondo ordine di sospendere i lavori, ordine dato in maniera congiunta da lui e dall'Ing. B.B., ed essi hanno verificato che gli operai uscissero effettivamente dal cantiere. Successivamente, contraddicendosi, l'imputato A.A. ha riferito che il venerdì 21 agosto, egli si è recato sul cantiere verso le 9.30 -10.00 e che gli operai sono andati via verso le 14.00 e non hanno interrotto i lavori alla sua richiesta Poi, però, ha riferito che, al suo ordine di sospensione, gli operai erano fisicamente li, ma fuori dal cantiere e che probabilmente quando lui se ne è andato hanno ricominciato a lavorare.
Successivamente, però, ha riferito che venerdì è rimasto sul cantiere quasi tutto il giorno fino alle 14.00, fino a quando non ha visto che l'impresa andava via fisicamente dal cantiere e di non poter escludere che l'impresa sia ritornata sul cantiere alle ore 15.00".
Oltre a tali evidenti contraddizioni la Corte salentina (pag. 36) ne evidenzia ulteriori con riferimento al soggetto cui sarebbe stato dato l'ordine di sospensione dei lavori, in quanto prima l'imputato A.A. ha detto di averlo dato alle persone presenti in cantiere e ha specificato di averlo dato a N.N., responsabile della sicurezza dell'impresa; poi ha aggiunto di non ricordare se N.N. c'era sul cantiere e di non ricordare se ha parlato con lui, o con gli operai presenti, poi ha riferito che sicuramente ha telefonato a N.N., per fargli presente il problema, ma di non ricordare se giovedì o venerdì.
E ha riferito di non avere annotato sul giornale del cantiere l'ordine di apporre i puntelli, né quello di sospensione dei lavori dicendo che "non è stato annotato nulla perché i lavori non erano di fatto iniziati, tranne l'Ingresso in cantiere". E poi, invece, ha riferito che non c'è stato il tempo materiale per poter fare le annotazioni sul giornale del cantiere. Ed anche che non si può entrare in un cantiere ed emettere un ordine scritto "per ogni minima questione".
Ancora, si dà conto nella sentenza impugnata che, con riferimento alle e-mail, che dalla sua casella di posta elettronica risultano essere state inviate a Q.Q., il 4 e 5 agosto, l'imputato ha riconosciuto come sua quella del 4 agosto; ed ha riferito che l'invio di tale e-mail non sarebbe in contrasto con la sospensione dei lavori e, soprattutto, che non sarebbe vero che in quella e-mail e nella allegata planimetria egli modificasse l'ampiezza dei tagli dei muri rispetto a quelli previsti nel progetto. E ha aggiunto che, se sono riportate misure diverse rispetto al progetto, potrebbe essere un refuso e che tutto quello che non è inviato tramite pec, per lui, non ha un valore ufficiale; e che lui non ha mai dato disposizione per un allargamento delle aperture. Rispetto alla e-mail dei 5 agosto, ha riferito che potrebbe anche essere stata inviata da lui, ma di non poterne essere certo.
Ancora, l'imputato ha riferito che il piano di sicurezza e coordinamento del cantiere era quello di ottobre 2014 e che non ricorda se fosse a firma dell'Arch. M.M., o dell'Ing. B.B.
Poi ha riferito che nel piano di sicurezza e coordinamento quel muro che è crollato non era indicato come portante perché la situazione strutturale non era conosciuta, o meglio non era conosciuta l'orditura delle travi del solaio; e che s* dovevano ancora fare dei saggi, ma che, siccome lui non aveva ancora dato nessun ordine di intervento sulle murature, né tantomeno di fare dei saggi, quelle aperture sui muri non avrebbero dovuto essere realizzate.
Ma ha poi precisato che non si conosceva l'orditura del solaio, ma che si sapeva che il muro crollato fosse un muro portante, perché in un edificio, di quell'epoca tutti i muri sono "collaboranti" e non esistono tramezzi, ossia muri sottili di separazione di ambienti; pertanto, per qualunque intervento sulle murature dovevano essere realizzati i puntelli; ed un'impresa specializzata non può non saperlo indipendentemente da un ordine esplicito del progetto o della direzione lavori.
Ha riferito anche - si legge ancora in sentenza a pag. 37- che le operazioni dovevano essere svolte in questo ordine: si puntellano i solai, si inizia a eliminare una parte della muratura solo nella corrispondenza della quale deve essere inserita l'architrave, si inserisce l'architrave e poi si toglie la parte di muro sottostante.
E invece lui ha trovato i muri demoliti senza puntelli e a partire da sotto, e senza alcun architrave.
E ha aggiunto che il puntellamelo delle strutture murarie di quell'epoca, o è inserito o non è inserito nel progetto, deve essere fatto, e che "lo sanno anche le pietre, cioè è una cosa rispetto alla quale non ci si può esimere, non c'è bisogno di un ordine esplicito". Ma poi contraddicendosi, in altro passo dell'esame, ha affermato che lui non aveva ancora acquisito elementi sufficienti per valutare se il muro che poi è crollato era portante o meno e che avrebbe dovuto ancora fare dei saggi. E ha aggiunto che non ricorda se nel piano di sicurezza e coordinamento ciò fosse previsto, ma che sicuramente lui ha fatto presente all'impresa, verbalmente, come doveva essere fatta quest'operazione.
Ed ha spiegato che il piano di sicurezza contiene delle misure che devono essere seguite atte a garantire la sicurezza e che se il direttore dei lavori si rende conto che vi sono delle mancanze o delle incongruenze, man mano che vengono verificate, dà le indicazioni per sanarle o integrarle. E che il Pos dell'impresa era stato approvato dalla stazione appaltante, in specie dal responsabile unico del procedimento.
Orbene, priva di aporie logiche appare la considerazione operata dai giudici del merito a pag. 38 della sentenza impugnata laddove si legge che risultano del tutto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato A.A. rispetto ad un suo ordine di sospensione dei lavori, subito dopo l'avvio, o meglio ad un ordine di non avvio delle lavorazioni, ma scio di allestimento del cantiere.
Ciò perché le stesse non trovano una sicura conferma nelle dichiarazioni degli operai O.O. e P.P. - che sono stati alquanto confusi e contraddittori su quante settimane di lavoro sul cantiere vi siano state prima del (Omissis), ma che in ogni caso hanno riferito che, alla data del (Omissis), le lavorazioni erano in corso -, e non è assolutamente verosimile che gli operai abbiano lavorato sul cantiere di loro iniziativa e nonostante un ordine di sospensione del Direttore dei lavori.
Parimenti, viene logicamente ritenuto inverosimile che, subito dopo l'avvio dei lavori in data 3 agosto, come da verbale di consegna dei lavori, nel quale è riportato l'ordine alla ARC Costruzioni di dare immediato inizio alle lavorazioni, il A.A. avesse dato, verbalmente, un ordine contrario. Ciò è tanto più inverosimile, se si considera che per i lavori era previsto il termine perentorio di 93 giorni, sicché gli stessi dovevano essere ultimati entro il 3.11.2015.
Il tutto è poi contraddetto - si rileva in sentenza - dall'invio delle due e-mail dal A.A. al consulente dell'impresa esecutrice, della cui ricevibilità al A.A., come si anticipava a pag. 23, non vi è alcuna ragione di dubbio e che danno precise indicazioni sulle lavorazioni da svolgere e, in particolare, su quegli interventi di apertura dei varchi nei muri, che erano stati, per l'appunto, già realizzati. dall'impresa esecutrice.
Del resto, gli accertamenti dei tecnici SPRESAL intervenuti nell'immediatezza e i rilievi fotografici dimostrano la già avvenuta esecuzione di numerosi tagli sui muri dell'edificio, e non soltanto sul muro che ha subito il crollo, e per i giudici salentini deve logicamente escludersi che lo svolgimento di tale attività sia stata iniziativa autonoma dei lavoratori dipendenti della ditta.
Inoltre, sulla base del capitolato speciale di appalto le sospensioni dei lavori potevano essere disposte solo per iscritto e nel rispetto di rigorose forme procedurali. Ed inoltre risultano del tutto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato A.A. rispetto ad un suo ordine di sospensione dei lavori, qualche giorno prima rispetto a quello dell'infortunio, dopo aver constatato la realizzazione dei tagli nei muri senza alcuna opera provvisionale atta ad impedire i crolli.
Secondo la logica motivazione della Corte territoriale non solo è del tutto inverosimile che, rispetto ad un appalto pubblico, un siffatto ordine di sospensione dei lavori sia stata dato solo oralmente e non risulti da un atto scritto del A.A., notificato e perciò sottoscritto dal titolare dell'impresa esecutrice e poi trasmesso e protocollato al Comune di C. E, peraltro, in base al capitolato, di ogni sopralluogo del direttore dei lavori sul cantiere doveva essere redatto verbale e ogni sospensione lavori doveva risultare da un verbale.
Ma, di un tale ordine di sospensione, non è stato riferito da nessuno dei testi escussi, posto che, come si è detto, il P.P., con dichiarazione peraltro di assai dubbia attendibilità, ha riferito di un ordine dato da un tecnico avente un oggetto completamente diverso da quello di sospendere i lavori dopo l'esecuzione dei varchi, avendo riferito dell'ordine di puntellare i muri prima di realizzare i varchi.
Inoltre, viene fatte notare in sentenza, il teste Q.Q. - che per conto dell'impresa esecutrice si occupava di tenere la corrispondenza tra la Direzione lavori e l'impresa, ovvero era colui al quale l'architetto A.A. dava le direttive sulle opere da eseguire sul cantiere, circostanza comprovata dalle due mali prodotte - ha escluso che ci sia stato un ordine del Direttore lavori A.A. di sospendere i lavori ed ha aggiunto che la corrispondeva con la direzione lavori avveniva tramite mail a lui indirizzata e che un siffatto eventuale ordine avrebbe dovuto essere formalizzato in un ordine di servizio e trasmesso tramite pec o mail.
5.3. Pertanto, conclusivamente, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito - che appare immune dalle proposte, reiterative, censure di legittimità - la versione difensiva dell'imputato A.A. non risulta né attendibile, né in alcun modo riscontrata, ma è anzi contraddetta sia dal punto di vista documentale, che a livello logico; e, anche tenuto conto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei coimputati, essa non può essere posta a fondamento della decisione.
La esatta ricostruzione dei fatti - su cui la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di fondare la sentenza - è dunque la seguente.
Avviati i lavori sul cantiere in data 3 agosto, l'impresa esecutrice ha dato corso agli stessi, realizzando delle parziali demolizioni delle murature, senza alcuna preventiva verifica, delle condizioni di conservazione e di stabilità delle murature e dei corrispondenti solai e senza alcuna opera di rafforzamento e di puntellamento dei muri e dei solai necessari ad evitare di pregiudicare la stabilità delle strutture.
I tagli delle murature interne per le aperture dei vani porta sono stati realizzati senza alcun puntellamelo e senza previamente realizzare delle architravi idonee al sostegno del carico sovrastante.
Dette parziali demolizioni e aperture dei vani porta sono state realizzate sulla base delle indicazioni del Progetto, come modificato, tramite mail, dal Direttore dei lavori A.A., che, seguendo le indicazioni del Committente, ha aumentato le misure dei vani porta sia rispetto alla larghezza che all'altezza.
Tali opere di parziale demolizione sono state compiute contravvenendo a quanto previsto dall'art. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/08, che espressamente prevedono che, prima dell'inizio dei lavori di demolizione, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di stabilità e di conservazione delle strutture da demolire, di eseguire, in relazione al risultato di tale verifica, le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizioni, si verifichino dei crolli intempestivi, di eseguire i lavori di demolizioni con cautela e con ordine e in maniera da non pregiudicare la stabilità delle "strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti".
Non vi è stato alcun ordine di sospensione dei lavori da parte del Direttore A.A., né di altri.
Non vi è stata neppure alcuna modifica o integrazione del Piano di sicurezza e coordinamento del Progetto esecutivo 2014 da parte del Direttore dei lavori A.A., rispetto a quelle poste a base di gara.
Non vi è stata alcuna richiesta di integrazione e di modifica del POS dell'azienda, né alcuna modifica dello stesso.
Tale POS, in relazione al taglio di muri per la formazione di aperture non prevedeva la realizzazione di opere di puntellamento e di rafforzamento.
5.5. Quanto alla specificità della posizione di garanzia del A.A., entrambi i giudici di merito ricordano che Responsabile unico del procedimento Ing. B.B. - coimputato la cui posizione verrà esaminata di qui a poco - ha nominato l'Arch. A.A. direttore dei lavori, conferendogli specificamente, oltre alla Direzione lavori e contabilità, il "coordinamento sicurezza art. 92 D.Lgs. 81/2008".
E ciò correttamente trattandosi di cantiere nel quale era prevista la possibilità di presenza di più imprese, tramite il subappalto di alcuni lavori, con conseguente rischio di interferenza delle lavorazioni.
Pertanto, qui anticipando quello che si dirà per il coimputato B.B., il A.A. era coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ovvero coordinatore dell'esecuzione dei lavori, nomina che non gli conferiva alcun potere decisorio e di spesa ad esso correlato, indicando chiaramente come quegli dovesse attenersi alle indicazioni del progetto e alle disposizioni dell'Amministrazione committente, non potesse procedere a variazioni progettuali, modifiche o varianti in corso d'opera se non espressamente e con atto scritto autorizzato dall'Amministrazione, era tenuto al rigoroso rispetto dei termini stabiliti dall'Amministrazione. Tale nomina non può pertanto produrre, nei confronti del committente, alcun effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge pone a suo carico in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere de quo.
Sulla base dei principi suesposti, nel caso in esame, tuttavia, era preciso compito ed obbligo dell'Arch. A.A.: a. verificare, durante la realizzazione dell'opera, l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento realizzato dall'arch. M.M. ed allegato al Progetto esecutivo 2012 e poi confermato dall'Ing. B.B. e dallo stesso fatto proprio e allegato al Progetto esecutivo 2014 (art. 92 lett. a D.Lgs. 81/08); b. verificare l'adeguatezza del Piano operativo di sicurezza realizzato dalla ARC Costruzioni Srl e assicurarne la coerenza con il Piano di sicurezza e di coordinamento (art, 92 Lett. b); c. adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori, valutando le eventuali proposte dell'impresa esecutrice per una migliore sicurezza del lavoro in cantiere e verificare che l'impresa adeguasse, se necessario, il proprio Piano operativo di sicurezza (art. 92 lett. b), d. vigilare sulla corretta organizzazione del cantiere e sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche volte a prevenire il pericolo di crollo durante le lavorazioni; come pure, di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'impresa, le inosservanze delle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97 co. 1 e alle prescrizioni del Piano di sicurezza e di coordinamento, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa e dei lavoratori o la risoluzione del contratto (art. 92 lett. e); e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte dell'impresa (art. 92 lett. f).
Ebbene, rispondendo agli specifici motivi di gravame nel merito, con motivazione priva di aporie logicherà Corte salentina ha dato atto in più passaggi del proprio iter motivazionale, che, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello del A.A., non vi è alcuna prova che, all'atto della consegna dei lavori in data 3 agosto, o subito dopo, A.A. abbia comunicato all'impresa che poteva procedere esclusivamente ad allestire il cantiere e che doveva non avviare o sospendere i lavori, sino a data da destinarsi.
E che, del resto, non vi è alcun ordine di servizio, alcuna e-mail in tal senso, alcuna annotazione sul giornale di cantiere; ed inoltre A.A. era tenuto a far rispettare i tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale per la fine dei lavori; sicché, anche da questo punto di vista, assolutamente inverosimile sarebbe ipotizzare che per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'edificio dal punto vista sia edile, che degli impianti idrici ed elettrici e di riconversione dello stesso - per cui erano previsti appena 93 giorni -, si disponesse, subito dopo l'avvio, una sospensione di circa venti giorni, ovvero che si "perdessero" venti giorni di lavoro solo per l'allestimento del cantiere.
Inoltre, come si è detto, non vi è nessuna prova che, in data 20 agosto 2015, giunto in cantiere ed accortosi che l'impresa aveva lavorato nonostante l'asseta interruzione imposta ed aveva eseguito le opere di parziale demolizione, il A.A. ordinò verbalmente a tutti gli operai di cessare immediatamente ogni attività, diffidando gli stessi dal proseguire senza la preventiva puntellatura del solaio. Né vi è prova che il successivo 21 agosto il A.A. abbia nuovamente intimato al K.K. di cessare le lavorazioni che stava eseguendo.
Pertanto, la Corte territoriale dà atto che l'impugnazione nel merito del A.A. - come l'odierno ricorso - muove da una ricostruzione in fatto della vicenda che è dei tutto erronea, alla luce delle acquisizioni dell'istruttoria dibattimentale, e si fonda unicamente sulla sua versione, non riscontrata e da ritenere priva di ogni credibilità. Si propone, peraltro, un'interpretazione della deposizione del teste P.P., che pure si è detto di dubbia attendibilità, ma che non è conforme a quanto dallo stesso dichiarato, avendo comunque egli riferito di un'indicazione di puntellare che sarebbe stata data da qualcuno - che non è detto sia il A.A., prima della realizzazione delle aperture, non di un ordine di sospensione dei lavori dato qualche giorno prima dell'infortunio, dopo che i varchi nei muri erano stati già realizzati.
Deve, pertanto, escludersi - secondo la coerente conclusione dei giudici salentini - che l'obbligo, imposto dall'art. 92 D.Lgs. 81/08, di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, sia stato assolto dal A.A.; e che i lavoratori, e in particolare K.K., abbiano disatteso il suo ordine.
Peraltro, viene evidenziato che, ove egli realmente avesse dato un siffatto ordine verbale il giovedì o il venerdì precedente il lunedì in cui si è verificato l'infortunio, avrebbe avuto tutto il tempo per formalizzare detto ordine, quantomeno con una e.mail, o un telegramma, diretta sia all'impresa, sia all'Amministrazione comunale. Dal che se ne desume che non è assolutamente credibile che abbia dato un ordine verbale a causa dell'urgenza, che non avrebbe permesso di ricorrere alla forma scritta, atteso che, dal venerdì mattina al lunedì mattina, egli avrebbe avuto tutto il tempo di inviare un ordine scritto di sospensione.
Del pari, per i giudici del gravame del merito deve escludersi - tesi riproposta acriticamente anche in questa sede che, quand'anche il A.A. avesse dato per iscritto un ordine di sospensione, ciò non avrebbe scongiurato l'evento, poiché il preposto della ditta ha fornito ai suoi dipendenti un ordine contrario.
Non viene logicamente ritenuto credibile, infatti, che, di fronte ad un ordine scritto del Direttore dei lavori A.A., comunicato anche all'Amministrazione comunale e disposto ai sensi dell'art. 92 lett. f) D.Lgs. 81/08, ditta appaltatrice avrebbe inviato ugualmente i suoi operai nel cantiere ed intimato loro di proseguire i lavori, contravvenendo ad un siffatto formale ordine del direttore dei lavori, noto al Responsabile del procedimento e risultante negli atti del Comune appaltante.
E, comunque, la Corte territoriale ribadisce che dell'adozione di un ordine di sospensione dei lavori da parte del A.A. non vi è alcuna prova.
5.5. Infine, il rilievo che il A.A., nella sua qualità, aveva una funzione di alta vigilanza, ma non era gravato anche del puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, non è del tutto corretto, poiché egli era, al contempo, il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione; e, soprattutto, non è determinante, poiché l'addebito di colpa che si muove al A.A. non è quello di non avere verificato costantemente, momento per momento, le attività che si svolgevano nel cantiere; bensì, quello di non aver avere verificato l'inadeguatezza del POS dell'impresa esecutrice, di non avere preteso che tale POS fosse adeguato e dettagliasse in maniera corretta le previsioni del Piano di sicurezza e coordinamento, specificando come concretamente dare esecuzione all'art. 150 e segg. D.Lgs.81/08, di non avere indicato all'impresa esecutrice la necessità di preventive opere di puntellamelo e rafforzamento delle murature e come andassero eseguite le opere di puntellamento e rafforzamento delle murature interessate dai tagli e dei soprastanti solai; nonché di non avere adeguato il Piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed, in particolare, alla modifica che egli stesso aveva chiesto in ordine all'ampliamento della larghezza e dell'altezza dei varchi di apertura, atteso che tale modifica aumentava ulteriormente il pericolo di crollo e rendeva ancora più necessario e cogente prevedere serie opere di rafforzamento e di puntellamento.
Peraltro, essendo egli, al tempo stesso, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, aveva comunque anche un obbligo di vigilanza, se pur non si richiedesse la sua costante presenza in cantiere, in merito al rispetto alle modalità di esecuzione delle opere, sia sotto il profilo della rispondenza alle norme di legge e del Piano di sicurezza e coordinamento in materia di sicurezza del lavoro, sia in merito al rispetto delle previsioni progettuali e del computo metrico.
Per cui è logico che i giudici del gravame del merito abbiano ritenuto difficilmente credibile che egli si fosse recato sul cantiere solo dopo che tutti i varchi nei muri erano stati già realizzati, e se ciò sia avvenuto, sarebbe anche questo un comportamento colposo.
Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato A.A. per non avere verificato che il POS dell'impresa esecutrice risultava carente, non era conforme alle indicazioni del Piano di sicurezza e coordinamento in ordine al rispetto dell'art. 150 e seg. del D.Lgs. 81/08 e non prescriveva l'esecuzione delle preventive opere di puntellamento e rafforzamento; per non avere preteso che la ditta esecutrice adeguasse il POS e dettagliasse in maniera corretta le previsioni del Piano di sicurezza e coordinamento; per non avere indicato all'impresa come, concretamente, si dovesse dare esecuzione alle disposizioni dell'art. 150 e segg. e come andassero eseguite le opere di puntellamento e rafforzamento delle murature interessate dai tagli e dei soprastanti solai; nonché per non avere adeguato il Piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed, in particolare, alla modifica che egli stesso aveva chiesto all'impresa esecutrice in ordine all'ampliamento della larghezza e dell'altezza dei varchi di apertura, atteso che, come si è detto, tale modifica aumentava ulteriormente il pericolo di crollo e rendeva ancora più necessario e cogente prevedere serie opere di rafforzamento e di puntellamento.
E, di conseguenza, per avere omesso di richiedere all'impresa un'ulteriore specificazione del Pos ed un ancor maggiore intervento preventivo di puntellamento dei muri e dei solai.
Inoltre, all'imputato A.A. deve rimproverarsi anche di non avere verificato che l'impresa si attenesse concretamente alle indicazioni del Piano di sicurezza e coordinamento e che attuasse effettivamente le opere di puntellamento, prima di procedere all'apertura dei varchi nei muri. Egli non ha dunque omesso l'obbligo di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro.
Ove, poi, il A.A. avesse dato l'indicazione di realizzare le preventive opere di puntellamento dei muri e avesse riscontrato, nel verificare se l'impresa seguisse quanto prescritto, che ciò non avveniva e che si stavano realizzando i varchi nei muri senza alcun puntellamento, allora, avrebbe dovuto, per iscritto, contestare all'impresa il mancato rispetto del Piano di sicurezza e di coordinamento e delle norme in materia di sicurezza, e proporre, sempre per iscritto, all'Amministrazione committente la sospensione dei lavori (art. 92 lett. e); e ciò, fermo restando anche il potere dovere, nell'urgenza di un pericolo grave e imminente, di ordinare lui l'immediata sospensione dei lavori; nel qual caso, era comunque suo obbligo, anche, quello di assicurarsi che le lavorazioni non riprendessero, se non dopo aver verificato la esecuzione delle opere di puntellamento (art. 92 lett. I).
5.6. Tutti tali obblighi, gravanti sull'imputato A.A., risultano colpevolmente omessi e la sentenza impugnata, nel confermarne l'affermazione di responsabilità, al di là della sopra ricordata duplice veste di direttore dei lavori, si colloca nel solco della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui i rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere in fase esecutiva gravano sul coordinatore per l'esecuzione (Sez. 4, n. 10181 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280955 -01). Essendosi anche specificato da tempo che "il compito di controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale delle stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità ditale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (così Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280319 01 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa in sicurezza di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).
Anche per il coordinatore per l'esecuzione, peraltro, già in precedenza si era affermato che riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n, 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026 - 01; Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv. 26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv, 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto). E la giurisprudenza ha anche chiarito che "il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a) d) del medesimo art. 92" (Sez. 4, n. 42845 del 04/10/2023 Rv. 285380-01)
6. Anche il Responsabile unico del procedimento (RUP) B.B. ripropone in maniera alquanto acritica, per lo più, temi sui quali la sentenza impugnata ha già offerto una motivata confutazione.
Si è detto al par. 3 - e va qui ribadito- che si potrà tenere conto, quanto ai motivi di ricorso, di quelli proposti con il ricorso principale e di quelli che ne costituiscano un logico sviluppo, indicati nei motivi nuovi, non potendo evidentemente trovare Ingresso in questo giudizio di legittimità temi che non erano stati indicati nell'atto di impugnazione così come quelli non devoluti ai giudici di appello.
6.1. La Difesa del B.B. aveva chiesto ai giudici di appello l'assoluzione per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato, ovvero con altra formula di giustizia, con conseguente revoca delle statuizioni civili, contestando l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, che il B.B. avrebbe dovuto adottare misure di controllo e verifica riguardo alla concreta salvaguardia da parte del A.A. della sicurezza dei lavoratori. Richiamati gli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 81/08 e l'art. 150 del medesimo testo normativo, era stato osservato che, se è vero che il committente ha un obbligo di vigilare sull'attività del coordinatore per l'esecuzione, tale obbligo non può trasformarsi in una vera e propria sostituzione de* primo alle mansioni, che sono proprie del secondo. Si era osservato, poi, che il Comune aveva delegato ad un soggetto esperto sia le funzioni di Direzione dei lavori, che di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dell'architetto A.A., che era colui che intratteneva i rapporti con la ditta appaltatrice e con gli stessi operai. E si era affermato, richiamando i dicta di Sez. 4 n. 40921/2018 e Sez. 1 n. 15081/2019, che il committente e responsabile del procedimento non ha un obbligo di verifica dettagliata e diffusa del concreto svolgimento delle attività svolte dalle singole imprese nel cantiere, ma un onere di controllo eminentemente procedurale, senza alcun dovere di Ingerenza nelle quotidiane attività lavorative del cantiere.
La Difesa aveva, poi, osservato che il B.B., a differenza di quanto riferito dal A.A. nel corso del suo esame, non aveva ricevuto alcuna segnalazione della mancata esecuzione del puntellamento del solaio poi crollato; e che le dichiarazioni del A.A. non possono essere ritenute credibili, né possono costituire prova a carico del B.B., non potendosi ritenere provato che il B.B. fosse stato avvisato della situazione di pericolo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del coimputato.
Inoltre, il teste P.P. fa menzione esclusivamente della figura del "geometra" sul cantiere che ordinava di puntellare il solaio, intendendo riferirsi al A.A., e non conferma che il A.A. si sia recato il giorno successivo sul cantiere assieme al B.B. e ad un suo collaboratore.
In ogni caso, anche a voler dare credito al A.A., una mera segnalazione verbale non poteva considerarsi idonea ad attivare gli obblighi di vigilanza del Responsabile unico del procedimento. E comunque la segnalazione, sia pur verbale, del Direttore dei lavori e Coordinatore per l'esecuzione fu del tutto idonea a raggiungere lo scopo di ottenere, in quel momento, la sospensione dei lavori, poiché i lavoratori si allontanarono dal cantiere: essi poi vi fecero ritorno il lunedì successivo, ancora sprovvisti dei puntelli, e ciò per ordine espresso di N.N., effettivo titolare dell'impresa, preposto del cantiere.
Quindi, la questione giuridica sottoposta ai giudici di appello non era quella se il B.B. avesse verificato l'adempimento da parte del A.A. degli obblighi ex art. 92 D.Lgs. 81/08 e, quindi, non avesse, come vorrebbe la sentenza impugnata, emanato un ordine di sospensione dei lavori, proprio perché i lavori erano stati già sospesi; ma, piuttosto, quale incidenza causale avrebbe avuto il comportamento del responsabile del procedimento, che si ritiene omesso, rispetto al contrordine impartito dal N.N.
Il decesso - si era sostenuto e si sostiene anche in questa sede - non avvenne a causa dell'assenza di un ordine scritto, né della inadeguatezza del POS, poiché l'ordine verbale del Direttore dei lavori comportò l'effettiva sospensione degli stessi, ma a causa del contrordine del N.N., imprevisto e imprevedibile, che il Responsabile del procedimento non avrebbe potuto contrastare con alcun comportamento attivo, poiché il Pos era già adeguato e i lavori già sospesi. E l'Ing. B.B., in assenza di qualsiasi segnalazione da parte del coordinatore per la sicurezza in merito al pericolo di crollo dei solai per mancanza di puntellamento, non avrebbe potuto in alcun modo venirne a conoscenza, non essendo tenuto a indagare sul quotidiano andamento dei lavori, soprattutto se si considera che quella di applicare i puntelli prima di procedere alla perforazione di un muro portante è operazione tanto importante, quanto usuale e routinaria, ma, anche a voler ritenere che il B.B. fosse stato avvisato della situazione di pericolo, avendo ricevuto anche rassicurazioni da parte del CSE circa l'ordine di sospensione dato e l'effettivo allontanamento dei lavoratori dal cantiere, non avrebbe potuto immaginare che il N.N. avesse dato un esplicito contrordine.
Con riferimento all'addebito mosso al B.B., di non avere vigilato in ordine all'adempimento dell'obbligo del CSE di integrazione del POS, la Difesa aveva fatto notare che l'obbligo di vigilanza del Responsabile del procedimento non può estendersi sino alla verifica del contenuto di tale documento e che il committente non può Ingerirsi nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore (Sez. 4 n. 5477/2018), e che è il Coordinatore a dover controllare e integrare il POS.
Infine, ci si era lamentati che la sentenza di primo grado non avesse tenuto conto della circostanza che il Comune committente aveva delegato le proprie funzioni all'architetto A.A., conferendo allo stesso non solo la qualità di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, ma anche quella di Responsabile (Direttore) dei lavori, come si evince dal disciplinare di incarico del 21.4.2015, di cui si chiede l'acquisizione con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La Difesa aveva richiamato l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e la possibilità di conferire a soggetti esterni all'Amministrazione degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo a professionisti esterni e afferma, richiamando le sentenze Sez. 3 n. 29149/2006 e Sez. 4 n. 51190/2015, che il committente è sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori, se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori e conferito delega allo stesso accompagnata dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa.
6.2. Ebbene, rileva la Corte territoriale a pag. 60 che non vi è dubbio che l'Ing. B.B., Responsabile del V settore lavori pubblici e ambiente e dell'Ufficio tecnico comunale, fosse da qualificare sia come committente, che come responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori. Inoltre, come risulta dalla delibera della Giunta comunale n. 168 del 23/12/2014, egli ha condiviso, fatto proprio e confermato, nel 2014, il Progetto esecutivo elaborato nel 2012 dal suo predecessore Arch. M.M., comprensivo di tutti gli elaborati grafici, del Piano di sicurezza e coordinamento e degli altri allegati, confermandolo senza alcuna modifica per quanto riguarda la parte edile e strutturale.
Il Responsabile dell'Ufficio tecnico ha, invero, rimodulato solo il quadro economico di progetto, al fine di rapportarlo al finanziamento effettivamente concesso - e pari a 800.000 Euro - e stralciando le voci per arredi, lasciando invariato, per il resto, il progetto degli interventi di recupero dell'intera struttura e la Giunta ha provveduto a riapprovare la rimodulazione progettuale a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Ing. B.B.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, è provato, dunque, che l'Ing. B.B. ha fatto proprio il Progetto esecutivo del 2012 dell'Arch. M.M., denominandolo "Progetto esecutivo rideterminato anno 2014", sottoscrivendolo e ponendolo a base della procedura di gara, senza alcuna variazione per quel che riguarda la parte edile, strutturale e impiantistica.
Ciò spiega, per i giudici del gravame del merito, per quale motivo nel cartello di cantiere - fotografato il giorno dell'infortunio dal personale dello SPESAL - il B.B. risulta indicato come responsabile unico del procedimento, nonché quale "Progettista esecutivo" e quale "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione". In altri termini, per quanto pacificamente inizialmente non siano stati elaborati e redatti dall'Ing. B.B., ma dall'Arch. M.M., il progetto esecutivo e il piano per la sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, sono stati fatti propri dall'Ing. B.B.
Nel caso in esame, come visto in precedenza è stata la nomina, da parte del Responsabile unico del procedimento Ing. B.B., del direttore dei lavori nella persona dell'Arch. A.A., al quale, oltre alla Direzione lavori e contabilità, è stato demandato specificamente il coordinamento sicurezza art. 92 D.Lgs. 81/08".
6.3. Come conferentemente ricorda la sentenza impugnata, l'art. 89 D.Lgs. 81/08 contiene la chiara definizione di committente (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata), specificando che nel caso di appalti di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa, e definisce il responsabile dei lavori come soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti, chiarendo che, nell'ambito degli appalti pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Inoltre, detta norma definisce il coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, definendolo "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", come il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dei compiti di cui all'art. 92.
Tale nomina, come già si anticipava, non poteva produrre, nei confronti del committente, alcun effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge pone a suo carico in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere de quo.
Secondo la concorde conclusione dei giudici di merito il B.B., a sua volta, essendo il soggetto che conosceva l'edificio ove devono svolgersi gli interventi, che concepisce, programma, finanzia l'opera e che la progetta, facendo proprio il Progetto esecutivo redatto dall'Arch. M.M., comprensivo del piano di sicurezza, aveva l'obbligo di verifica e il rispetto, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, Arch. A.A., degli obblighi in materia di sicurezza su di lui gravanti.
Egli era un Ingegnere, responsabile dell'ufficio tecnico, e perciò era un soggetto altamente qualificato: Ed era, inoltre, a conoscenza della concreta situazione dei luoghi, dello stato e delle caratteristiche ostruttive della costruzione esistente, oltre che dei rischi specifici che la realizzazione di numerosi varchi nei muri divisori interni, ai fini della progettata messa in comunicazione dei vari ambienti, avrebbe comportato.
In particolare, l'Ing. B.B. aveva l'obbligo di verificare il rispetto, da parte del coordinatore per l'esecuzione, Arch. A.A., di tutti gli obblighi su di lui gravanti di cui all'art. 92 comma 1, lett, a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 81/08.
Pertanto, egli era tenuto alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e alla loro specificazione in fase esecutiva, nonché al loro adeguamento (vedasi il dictum di Sez. 4, n.22032 del 13/02/2015, Carrettoni, n.m.).
Egli doveva vigilare - come correttamente rileva in più punti la sentenza impugnata - sul corretto adempimento di tali doveri da parte del A.A., in primis, quello inerente la verifica dell'adeguatezza del POS dell'impresa e, a fronte della rilevata inadeguatezza intervenire personalmente nei riguardi del A.A. e dell'impresa esecutrice. E doveva verificare che il A.A. effettivamente si occupasse di coordinare la sicurezza dei lavori in fase esecutiva e che impartisse all'impresa le indicazioni e direttive adeguate e ne verificasse l'osservanza.
La Corte territoriale dà atto che, di certo il B.B., non avendo il compito di direzione lavori e di verifica diretta di come procedessero le lavorazioni in cantiere, non era tenuto a riscontrare personalmente se ivi si verificasse una situazione di pericolo grave e imminente (di cui alla lettera f dell'art. 92), ma di intervenire solo dopo essere stato informato dal direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza di una situazione di pericolo, sì da procedere a ordinare la sospensione ai sensi dell'art. 92 lett. e). E che non vi è prova - come sostiene la difesa - che fosse stato informato dal A.A. della situazione di pericolo.
Tuttavia entrambi : giudici di merito, con motivazioni logiche e corrette in punto di diritto che ben si integrano, sottolineano che, a monte di tutto ciò, l'Ing. B.B., in quanto committente e responsabile del procedimento, a conoscenza sia dello stato e delle caratteristiche costruttive dell'edificio sede del cantiere, che delle opere da realizzare, nonché quale soggetto che aveva concepito e richiesto quelle opere, doveva preventivamente assicurarsi con il coordinatore per l'esecuzione che dette opere potessero realizzarsi in condizioni di sicurezza e senza pericolo di crolli.
È invero precipua responsabilità del committente/responsabile dei lavori l'obbligo di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro in quello specifico ambiente e per quelle specifiche tipologie di lavori commissionati;
Ciò implica - prosegue la logica motivazione del provvedimento impugnato - che, soprattutto allorquando l'ìng. B.B. ha proceduto a comunicare all'Arch. A.A. le modifiche progettuali che si intendevano operare, con aperture di varchi aventi larghezza e altezza superiore a quelle previste dal progetto, egli doveva pretendere che l'Arch. A.A. - prima di trasmetterle a sua volta all'impresa e, soprattutto, prima che l'impresa le attuasse -, procedesse alla specificazione del piano di sicurezza e coordinamento, prevedendo maggiori e più precise opere di puntellamento e rafforzamento, e, poi, si assicurasse dell'adeguamento ad esso del POS dell'impresa.
Inoltre, il B.B. doveva poi pretendere che l'Arch. A.A. vigilasse in merito all'effettiva realizzazione delle opere provvisionali e lo tenesse informato in merito e, comunque, lo informasse immediatamente in caso di inosservanza delle prescrizioni e di una situazione di pericolo di crollo dell'edificio. Tanto più che la elevata pericolosità di tagli sui muri portanti in conci di tufo di una vecchia costruzione, per un'estensione superiore al 50% degli stessi, era di immediata percezione per chiunque; ed a maggior ragione per un Ingegnere d'esperienza, responsabile, dell'Ufficio tecnico comunale, in un caso, come quello in esame, in cui la necessità delle opere di puntellamento era immediatamente percepibile senza particolari indagini.
Correttamente la Corte salentina evidenzia che al committente, infatti, non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo "formali", bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia.
Anche in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori grava una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.
La Corte ha confutato motivatamente l'eccezione difensiva secondo cui il B.B., in quanto committente, aveva un obbligo di vigilare sull'attività del coordinatore per l'esecuzione, ma che tale obbligo non può trasformarsi in una vera e propria sostituzione del primo alle mansioni che sono proprie del secondo e non implica un obbligo di verifica dettagliata e diffusa del concreto svolgimento delle attività svolte dalle singole imprese nel cantiere, ma un onere di controllo eminentemente procedurale, senza alcun dovere di ingerenza nelle quotidiane attività lavorative del cantiere.
I giudici del gravame del merito rilevano, infatti che, se tale affermazione, in astratto, appare condivisibile ed esatta, nel caso concreto il rimprovero che si muove al B.B. non è di non avere proceduto ad una verifica continuativa delle attività che si svolgevano sul cantiere, bensì che a monte e in una fase precedente, avendo le competenze tecniche di Ingegnere responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, a conoscenza sia dello stato e delle caratteristiche costruttive dell'edificio sede del cantiere, che delle opere da realizzare, quella di non essersi preventivamente assicurato con il coordinatore per l'esecuzione che dette opere potessero realizzarsi, e fossero realizzate, in condizioni di sicurezza e senza pericolo di crolli.
Logica è la conclusione della Corte leccese che non vi è dubbio che, se il B.B. avesse verificato l'adempimento da parte del A.A. degli obblighi ex art. 92 D.Lgs. 81/2008 e, riscontrato l'inadempimento, avesse emanato un ordine di sospensione dei lavori, l'infortunio mortale non si sarebbe verificato.
Viene anche ribadito che nemmeno può condividersi la inesatta ricostruzione difensiva che il decesso dell'operaio K.K. non avvenne a causa dell'assenza di un ordine scritto di sospensione dei lavori, né della inadeguatezza del POS, poiché l'ordina del direttore dei lavori comportò l'effettiva sospensione degli stessi, ma a causa del contrordine del N.N., imprevisto e imprevedibile, che il Responsabile del procedimento non avrebbe potuto contrastare con alcun comportamento attivo. Infatti, quand'anche vi fosse stato un ordine del responsabile dell'impresa o del preposto agli operai di procedere alle lavorazioni senza effettuare alcun puntellamento (e la Corte leccese dà conto in vari punti della motivazione che non ve n'è prova), ugualmente, ed anzi a maggior ragione, avrebbero dovuto essere adempiuti i doveri sostitutivi del direttore dei lavori, A.A., e del committente pubblico B.B. di cui agii arti. 91, 92 e 93 D.Lgs. 81/2008, di cui si è detto.
L'osservanza di tali obblighi da parte del A.A. e del B.B., in altri termini, risultava ancora più necessaria e cogente in presenza di un'impresa esecutrice che si fosse dimostrata del tutto disattenta e inadempiente rispetto agli obblighi di sicurezza dei lavoratori sino al punto da ordinare ai dipendenti di procedere ai lavori senza rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. E che potesse essere dato ai lavoratori un ordine di non attenersi alle misure precauzionali previste dalla legge e dal piano non è una evenienza imprevedibile; ed è proprio in previsione di tale possibilità, che la legge ha previsto gli specifici obblighi e posizioni di garanzia del committente e del responsabile per la sicurezza in fase esecutiva, in aggiunta a quelli del datore di lavoro.
Correttamente la Corte territoriale rileva che deve escludersi che la nomina dell'Arch. A.A. quale direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, valga ad esonerare l'Ing. B.B. dalla sua responsabilità di committente e responsabile unico del procedimento.
Ed invero, a norma dell'art. 93 D.Lgs. 81/08, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Tuttavia, ai sensi dell'art. 89 lett. e) D.Lgs. 81/08 responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal testo unico lavoro, ma nel campo di applicazione degli appalti pubblici responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
Ciò implica che la nomina di un direttore dei lavori esonera il committente dai suoi obblighi - e non è il caso che ci occupa - solo se al soggetto delegato, nominato responsabile dei lavori, siano delegati anche i poteri decisori e di spesa propri del committente. E che, nell'ambito dei pubblici appalti, responsabile dei lavori è sempre il responsabile del procedimento e tale responsabilità non può essere delegata, non potendosi delegare il potere decisorio e di spesa che è in capo all'Amministrazione.
Ed invero, viene evidenziato in sentenza che, come sì evince dal disciplinare di incarico del 21/04/2015 - cui, diversamente da quanto opina il ricorrente, può ben essere operato riferimento ai fini dell'individuazione degli ambiti di responsabilità anche in sede penale dei diversi soggetti - l'Amministrazione comunale non ha attribuito all'Arch. A.A. né poteri decisori e gestionali, né poteri di spesa, richiamandolo anzi espressamente e reiteratamente ad attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione, agli atti del progetto, al divieto di apportare modifiche o varianti di alcun tipo se non espressamente autorizzato con atto scritto dell'Amministrazione.
Del resto, e non a caso, egli non è stato nominato responsabile dei lavori, ma direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che, a norma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono incarichi che la Pubblica amministrazione può conferire a soggetti esterni all'Amministrazione. Tale norma indica, infatti, come delegabili a soggetti esterni alla PA. solo gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo a professionisti esterni, non anche quello di responsabile dei lavori, che necessariamente resta in capo al responsabile unico del procedimento.
Per cui del tutto inconferente è stato logicamente ritenuto il riferimento alla giurisprudenza secondo cui il committente è sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori, se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori e conferito delega allo stesso accompagnata dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che non si riferisce alle Pubbliche Amministrazioni.
Ed, in ogni caso, anche a volerla applicare anche alle fattispecie delle opere pubbliche, detta giurisprudenza conferma che non vi sarebbe nel caso in esame esonero di responsabilità dell'Ing. B.B., atteso che all'Arch. A.A. non erano attribuiti poteri decisori, gestionali e di spesa.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con specifico riferimento alle opere pubbliche, che, in tema di infortuni sul lavoro, sussiste a carico del responsabile unico del procedimento, ex art. 6 D.P.R. n. 494 del 1996, una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, nel a quale ha l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata all'incolumità dei lavoratori (così Sez. 4, n. 41993 del 14/06/2011, Rv. 251925 -01). In tale pronuncia si è rilevato che: "Sul responsabile dei lavori incombe, ai sensi del D.P.R. n. 494 del 1996, art. 6, l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 e art. 5, comma 1, lett. a) D.P.R. cit.). Orbene ciò premesso, deve ricordarsi che ai sensi del D.P.R. n, 554 del 1999, art. 7, comma 2, (Regolamento di attuazione delta Legge Quadro dei Lavori Pubblici), il Responsabile del, procedimento" provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, lett. f) deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo, ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza di coordinamento e del piano generale di sicurezza. Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.
In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove e previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto".
Ed ancora, più di recente si è condivisibilmente affermato - e va qui ribadito - che il Responsabile unico del procedimento, che nei lavori pubblici rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l'esecuzione degli stessi, mediante un'attività di sorveglianza del rispetto di tali piani (Sez. 4, n. 3742 del 14/01/2020 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278035- 01).
7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione, in solido, delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute dalle parti civili liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili F.F., E.E., G.G., H.H., C.C. quale erede di D.D. e I.I., che liquida in complessivi Euro settemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2025.
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