R.D. n. 333 del 27 febbraio 1939

Regio Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939
Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi.
(GU n.49 del 28 febbraio 1939 SO)
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(Art.1) E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Minist...
1. Il Tribunale di Asti con sentenza del 13 ottobre 2016, condannava P.L.P. alla pena di € 6.000,00 di ammenda, oltre alle spese, per i reati unificati con il vincolo della continuazione di cui agli art. 64, comma 1, in relazione all'art. 63 e 68, comma 1, lettera B, del d. lgs. 81/2008 - capo A, commesso il 14 aprile 2014 -, e art. 37, comma 1, e 2, 55, comma 5, lettera C, d. lgs. 81/2008 - capo B, accertato il 14 aprile 2014 -.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti e P.L.P. propongono ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
3. Per il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti: violazione di legge e vizio di motivazione. Ha errato il giudice ad unificare i due reati con la continuazione, e la motivazione risulta inadeguata poiché si limita ad affermare solo: "considerate le concrete modalità di commissione dei due episodi contestati nell'imputazione e la loro sostanziale contemporaneità". Inoltre manca la prova certa che entrambi i reati siano dolosi.
4. Imputato: violazione di legge, art. 63, 64 e 68 d. lgs. n. 81/2008 - in relazione all'art. 546, comma 1, lettera E cod. proc. pen. -, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal verbale di ispezione, rilievi fotografici e dal verbale di udienza del 13 ottobre 2016.
Le vernici e i solventi sono state rinvenute presso l'abitazione del ricorrente in strada Omissis, e non nella sede di lavoro, strada Omissis.
Anche il teste C. riferiva in udienza che nell'abitazione non si stavano svolgendo lavori. Conseguentemente non risulta applicabile la normativa sui luoghi di lavoro, trattandosi di abitazione. Sul punto la sentenza Impugnata è carente di motivazione.
4. 1. Violazione di legge, art. 37 e 55, d. lgs. 81/2008 e manifesta illogicità della motivazione.
La testimonianza di C. (teste di P.G. operante) è stata travisata poiché egli non afferma una totale assenza di formazione del lavoratori, ma solo di una sua inadeguatezza (valutazione peraltro preclusa al teste), mentre nella motivazione della sentenza si parla di totale assenza, senza analisi della documentazione.
Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza Impugnata.

Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi.
(GU n.49 del 28 febbraio 1939 SO)
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(Art.1) E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Minist...
Fac-simile del modulo di certificazione medica di infortunio sul lavoro. Fonte www.inail.it
ID 18257 | 02.12.2022
Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
Chiarimenti concernenti i po...
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