Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024

Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 / Novità DL 19/2024
ID 21507 | 14.03.2024 / In allegato
Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizio...
ID 26761 | 27.07.2026 / Allegato
Il legale rappresentante di un'azienda era stato condannato per omessa richiesta del certificato antincendio (Capo A) e omessa denuncia della detenzione di 700 litri di gasolio destinato ai muletti aziendali (Capo B).
La Cassazione ha annullato la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per i seguenti motivi:
- No all'automatismo antincendio: L'obbligo di certificazione antincendio o SCIA non scatta genericamente per la sola presenza di materiale infiammabile, ma solo se si superano le soglie quantitative tassative fissate dal d.P.R. 151/2011.
- Tassatività della denuncia: Per il reato di omessa denuncia del gasolio (art. 679 c.p.) è necessaria una norma di legge speciale che indichi chiaramente i presupposti dell'obbligo, non potendosi punire un precetto indeterminato.
- Tutela dell'imputato: I giudici d'appello non potevano revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in pejus).

ID 21507 | 14.03.2024 / In allegato
Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizio...

ID 22485 | 29.08.2024 / In allegato Manuale
NMAM è una raccolta di metodi di campionamento e analisi per il monitoraggio dell'esposizione su...

Ingegnere ustionato durante l'esecuzione di un lavoro sotto tensione.
Il livello di esigibilità degli obblighi di formazione non si attenua in v...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024