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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 5477 Anno 2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5477 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 14/12/2017
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa all'udienza del 29 marzo 2017, depositata in data 1° aprile 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Como, ha assolto F.R. per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili nei suoi confronti, mentre ha confermato la condanna per il reato di cui agli arti. 113, 590, primo, secondo e terzo comma, coc.pen., in relazione agli artt 583, primo comma, cod.pen. e 2087 cod.civ., nei confronti di F.C., P.M., M.G., E.P.F. alla pena (sospesa) di mesi due di reclusione, ritenute le attenuanti generiche concesse equivalenti alle contestate aggravanti, ed al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, nei confronti della parte civile, oltre al pagamento delle spese processuali - più precisamente per aver procurato, in data 12 novembre 2011, lesioni guaribili in più di 200 giorni a M.E., il quale, dovendo scendere dalla copertura su cui lavorava, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da altezza di circa 3,5 metri, appoggiando il piede su lucernario che si sfondava. A F.C., quale socio accomandatario e delegato in materia infortunistica della Theobroma s.a.s., e, quindi, in veste di committente dei lavori di sostituzione del manto di copertura, si è contestato di non aver fornito alle appaltatrici adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti, di non aver promosso la cooperazione tra gli appaltatori nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro, di non aver verificato l'adempimento, da parte del nominato coordinatore in fase di progettazione e esecuzione, E.P.F., dei suoi obblighi; a P.M. e a M.G., il primo quale presidente del consiglio di amministrazione e il secondo quale consigliere delegato della Fioranese s.r.l., appaltatrice dei lavori e, a sua volta, committente degli stessi a M.E., si è contestato di non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, di non aver accertato che i lucernari fossero idonei a sostenere il peso dei lavoratori e di non aver predisposto idonee misure di protezione collettiva, quali le reti anticaduta, di non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati al subappaltatore; a E.P.F., quale coordinatore nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, si è contestato di aver redatto il piano di sicurezza e coordinamento omettendo di valutare tutti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in esame ed in particolare a quelli di cadute dall'alto, di non aver verificato l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e non aver organizzato la cooperazione ed il coordinamento nonché la reciproca informazione tra le stesse.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, in data 10 maggio 2017 P.M., M.G., E.P.F. ed in data 15 maggio 2017 (lunedì) F.C..
2. P.M., M.G., E.P.F. hanno dedotto con il primo motivo il difetto di motivazione sull'approvazione, da parte della Asl, del piano di lavoro, non contenente la prescrizione di una misura di protezione collettiva, quale la rete anticaduta; con il secondo motivo il difetto di motivazione sull'irrilevanza della mancata certificazione della linea vita; con il terzo motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova in merito all'invocata necessità di una rete di protezione sotto e non sopra il lucernario; con il quarto motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova in merito all'inadeguatezza del piano di sicurezza e coordinamento a prevenire il rischio di cadute dall'alto ed in merito alla sua violazione; con il quinto motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova sull'esistenza di una situazione insidiosa e sulla non abnormità del comportamento dell'infortunato; con il sesto motivo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ed alla mancata irrogazione della sola pena pecuniaria.
3. F.C. ha dedotto, con i due motivi formulati, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'art. 40 cod.pen., non essendo prescritta la predisposizione contemporanea sia delle misure di sicurezza collettive sia di quelle di protezione individuale, e degli artt. 26, 90 e 93 del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione agli artt. 40 e 43 cod.pen., non comportando la posizione di garanzia del committente un obbligo di controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione ed andamento dei lavori ed essendosi il sinistro verificato in conseguenza di una violazione istantanea delle regole di condotta anti-infortunistica da parte di M.E. (imprenditore e non lavoratore dipendente).
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