Considerato in diritto
1 I primi due motivi tesi a denunciare violazione di legge per non avere la Corte di Appello escluso la responsabilità del datore di lavoro, nell'ambito di organizzazione complessa, in presenza di soggetto preposto al controllo della sicurezza nelle attività di installazione ed utilizzazione della piattaforma elevatrice utilizzata dall'impresa per l'attività di trasloco di immobili, e in ragione del fatto abnorme dello stesso preposto incaricato, che aveva delegato ad altro dipendente la movimentazione della macchina in maniera difforme dalla istruzioni di uso, risultano infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto il ricorrente richiama la carenza dell'elemento soggettivo in capo al datore di lavoro o comunque l'interruzione del rapporto causale in presenza di condotte autonome riconducibili alla distribuzione di compiti prepositurali nell'ambito di una organizzazione aziendale complessa.
2. Quanto alla titolarità della posizione di garanzia non sussiste alcun dubbio sul fatto che C.A. abbia rivestito al momento dell'infortunio la qualifica formale di datore di lavoro in qualità di legale rappresentante della ditta che aveva preso in noleggio la piattaforma elevatrice, utilizzata dal dipendente infortunato e che pertanto fossero primariamente rivolte al C.A. le disposizioni del T.U. sulla sicurezza del lavoro concernenti il rispetto delle modalità di impiego della macchina elevatrice in conformità alle istruzioni di uso, la verifica della presenza del manuale di uso del mezzo e una adeguata formazione e informazione del personale chiamato all'attività di trasloco per mezzo della piattaforma elevatrice. Egli era infatti il soggetto che costituiva la massima espressione della rappresentanza e della operatività dell'azienda e al quale competeva l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e a assicurare la sicurezza e l'adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro (sez.4, 1.2.2017, Ottavi, Rv. 269133; 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335) e predisporre il conseguente documento di valutazione.
3. Quanto ai profili formali dell'assunzione della qualifica di datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; sez.IV, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947). Nessun formale atto di delega era stato conferito al dipendente S.S, che fungeva esclusivamente da caposquadra e pertanto era investito di una posizione di garanzia limitata a fornire prescrizioni in sede esecutiva e a vigilare sull'attività degli altri componenti, ma nessun obbligo aveva assunto in ordine alla formazione e all'addestramento del personale e alla verifica di conformità e di adeguatezza del macchinario impiegato, che era stato preso a noleggio da altra impresa, e alla verifica della presenza del manuale di uso e di manutenzione.
4. Appare pertanto evidente che manca nella specie qualsiasi elemento da cui inferire la presenza dei requisiti essenziali per consentire un trasferimento di una o più funzioni dal soggetto delegante, facendo totalmente difetto l'ambito circoscritto, o ben definito, delle competenze trasferite e il potere di spesa del delegato vertendosi semmai nello svolgimento di fatto di funzioni di preposto che, se del caso determinano non già un trasferimento di funzione, con esonero della responsabilità a favore del delegante (sez.4, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168 6.2.2007, PG in proc.Chirafisi Rv.236278; n.24908 del 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335). ma semmai l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, sulla base del principio di effettività richiamato dall'art. 299 d.Lgs. n. 81/2008 (sez.4, 28.2.2014 Consol, RV. 259224, 18.12.2012 Marigioli RV. 226339, 9.2.2012 Pezzo RV. 253850; n.31863 del 10 Aprile 2019, Agazzi Alessandro, Rv.276586; n.22606 del 4 Aprile 2017, Minguzzi, Rv.269973), non sfuggendo alla sfera di garanzia del datore di lavoro i settori pure presidiati da alternative posizioni di garanzia quando si realizzino infortuni determinati da scelte gestionali di fondo afferenti l'utilizzazione di macchinari ad elevata pericolosità (sez.4, 4.4.2017, Minguzzi, Rv.269972), ovvero inosservanze concernenti la formazione e informazione del personale impiegato (sez.4, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168; n.22147 del 11 Febbraio 2016, Morini, Rv.266859).
5. Destituite di fondamento pertanto sono le argomentazioni del ricorrente tese a evidenziare profili di colpa nell'attività del capo squadra, di cui si assume una prepositura di fatto, nel non avere correttamente operato o vigilato nel corso delle lavorazioni, atteso che l'eventuale accoglimento delle prospettazioni difensive varrebbero ad aggiungere una ulteriore figura di garanzia, ma certamente non ad escludere la responsabilità del datore in relazione ad obblighi di verifica delle attrezzature prese in uso e di verifica delle capacità di impiego da parte delle maestranze, previo svolgimento della indispensabile attività di formazione, addestramento e informazione degli operai individuati come manovratori della piattaforma.
6. Il terzo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile atteso che la regola cautelare disattesa risulta volta ad assicurare una adeguata formazione del personale in relazione alla utilizzazione di macchine dalle caratteristiche complesse; la piattaforma con braccio allungabile costituiva uno strumento di lavoro che necessitava di specifica abilitazione all'impiego o comunque di un'adeguata procedura di formazione ed addestramento, formazione ed addestramento non assicurati al lavoratore infortunato; era poi fondamentale che l'impiego fosse conforme alle istruzioni di uso e alle prescrizioni fornite dal datore di lavoro, laddove nella specie il mezzo era mancante di manuale di istruzioni e di manutenzione e risultava essere stato utilizzato in modo difforme rispetto a quanto in essi prescritto (e cioè operando con i comandi manuali dalla base della macchina) e quindi in modo estremamente pericoloso, con ciò evidenziandosi a maggiore ragione l'imperizia e l'assenza di formazione del lavoratore assegnato a detta mansione.
6.1 In ogni caso vale il principio ripetutamente ribadito dal S.C. che non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, anche qualora imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell'infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, Rv. 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; n.32507 del 16 Aprile 2019, Romano Anna, Rv. 276797; n.35858 del 14 Settembre 2021, Tamellini Giacomo, Rv. 281855).
7. I motivi di ricorso vanno pertanto rigettati. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.