Considerato in diritto
1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
La Corte di appello si è già pronunciata sul punto ritenendo che l'omessa indicazione nel capo di imputazione riportato nella intestazione della sentenza della contestazione svolta dal PM non rientra tra i casi tassativamente contemplati dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. né comunque ha cagionato alcun "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato.
2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
Ed invero, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Sez. 6, n. 34532 del 22.6.2022, Depretis, Rv. 281935).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità del P.A. nella sua qualità di datore di lavoro, trattandosi peraltro di un'impresa di piccole dimensioni e non essendo stata prevista alcuna delega di funzioni.
Del pari ha puntualmente posto in rilievo il mancato rispetto delle specializzazioni cosicché il C.G. non aveva avuto una specifica formazione ed informazione in relazione all'utilizzo della pressa. Inoltre la procedura di utilizzo della pressa consisteva unicamente nella prassi secondo cui era l'A.N. a doverla accendere ad inizio giornata e mediante apposita chiave e spegnerla a fine giornata, trattandosi all'evidenza di procedura inidonea ad elidere il pericolo di schiacciamento.
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto una richiesta avanzata per la prima volta con il ricorso per cassazione (giacché in appello era stata chiesta non già la conversione ma l'applicazione della pena pecuniaria).
Va rammentato, invero, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.