Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile in quanto svolge censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate.
Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme", nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
I rilievi della difesa svolgono prevalentemente censure in punto di mero fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dall'imputato.
Il corpo motivazionale della sentenza impugnata, infatti, analizza in maniera esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell'imputato e le sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica mancanza di autorizzazione della ditta del A.P. in ordine al trattamento di bombole: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di materiale ferroso, e non poteva perciò ricevere nel proprio deposito bombole o comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell'imputato non era dotata, nonché di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente assente (vedi pagg. 11-12 della sentenza di appello).
Anche sul nesso causale la sentenza osserva, plausibilmente, che se le bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l'evento non si sarebbe verificato: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l'uso di attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il A.P. era sul posto al momento dell'infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, né risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento.
In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine all'evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
In proposito è appena il caso di rilevare che la pena base irrogata (4 anni di reclusione) non supera la media edittale (pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione, trattandosi di reato che prevede la pena edittale da 2 a 7 anni di reclusione), per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301).
Nella specie è certamente adeguata la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, si fa riferimento sia alle accertate gravi violazioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, sia al riempimento «postumo e prò domo sua» da parte del prevenuto del documento di trasporto delle bombole in questione (contenente la falsa attestazione che le stesse erano state bonificate), funzionale a precostituire la prova della estraneità del medesimo ai fatti di causa.
3. E' invece fondato il terzo motivo di doglianza, dovendosi sicuramente ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca coeva all'infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel luglio del 2010. Pertanto, essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va eliminata. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.