1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata il 6.04.2017, che aveva condannato P.A. alle pena di mesi uno di reclusione
1.1 P.A. quale amministratore unico della s.r.l. Pialegno con sede in Darfo è imputato del reato di cui all'art. 590 comma 1 e 3 cod. pen. in relazione all'art. 70
D.Lvo n.81/08 perché cagionava, per colpa, generica e specifica, al lavoratore F.G. lesioni personali, consistite in flc D2 e flc falange ungueale della mano dx, giudicate guaribili in 43 giorni; ciò in quanto, mentre il lavoratore stava posizionando un listone sul piano di appoggio della asolatrice IRMI IR 110 03198, la mano destra entrava in contatto con l'utensile da taglio in rotazione. Si contesta la condotta colposa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione e in particolare di aver messo a disposizione dei lavoratori la macchina asolatrice non conforme alle specifiche disposizioni legislative, in quanto presentava il rischio di contatto accidentale delle mani del lavoratore con utensili da taglio in movimento. Fatti accaduti in Darfo Boario Terme l'8.03.2012.
L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: K., richiesto dal responsabile di produzione, si era portato a lavorare con l'asolatrice per listoni per realizzare due asole su superfici di listoni in legno; la sequenza lavorativa accertata dai tecnici della Asl in sede di sopralluogo implicava che il moto di avanzamento dell'utensile e il ciclo di lavoro fosse semiautomatico con carico manuale, sicché le mani del lavoratore durante la lavorazione avevano accesso ad una zona pericolosa, venendo in contatto con utensili da taglio, in quanto il carico manuale dei listoni in legno veniva effettuato mentre l'utensile era in moto ( fol 3 e 4). Durante il posizionamento del listone nel piano di appoggio la mano del lavoratore veniva in contatto accidentalmente con l'utensile da taglio che gli procurava le lesioni sopra descritte.
E' risultato dall'istruttoria che la macchina asolatrice non era conforme ai requisiti di sicurezza, presentando uno spazio di alimentazione tra il bordo inferiore del riparo e il piano lavoro di 60 mm e che la distanza tra il bordo esterno del riparo e gli organi lavoranti era di 160 mm, consentendo così l'accesso accidentale, tanto più che per esigenze di maggiore produttività, durante le operazioni di carico manuale, la rotazione non veniva arrestata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione sotto il seguenti profili:
I) la Corte territoriale ha omesso di valutare il ruolo e la posizione dell'imputato e in particolare la delega effettuata al preposto P.R. come risulta dall'organigramma del 2016;
II) l'infortunio è del 8.03.2012 mentre la notizia di reato è pervenuta in Procura solo il 5.10.2015, in violazione dell'art. 335 cod.proc.pen.; le deposizioni degli Ufficiali di PG sono pertanto inutilizzabili in quanto dovrebbero essere ritenuti indagati del reato di cui all'art. 361 cod. pen..
III) manca la prova che le lesioni abbiano superato la durata della malattia dei 40 giorni con le dovute conseguenze in materia di procedibilità.