Considerato in diritto
1. Il ricorso, è inammissibile sia per genericità che per manifesta infondatezza alla stregua di quanto qui di seguito esposto.
2. Giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133).
In linea generale si osserva che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Esso, oltre ad essere conforme all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., quando «attacca» le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254585).
3. Orbene, nel caso in esame i motivi di ricorso sono già proposti con l'atto di appello e riprodotti pedissequamente in questa sede, in assenza di una censura argomentata alle ragioni contenute nella decisione impugnata.
4. Inoltre i predetti motivi poggiano su considerazioni di mero merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica - giuridica dell'apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata.
Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovo e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
5. I motivi di ricorso vengono valutati unitariamente in quanto strettamente connessi.
5.1. Osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha ritenuto dirimente, ai fini dell'attribuibilità dell'evento lesivo al S.V., in conformità al giudice di primo grado, la circostanza della mancanza della doppia imbracatura alle estremità delle tavole ed in senso antiorario in violazione delle norme cautelari prescritte in caso di movimentazione dei carichi ed in particolare delle disposizioni di cui al punto 3.1.6. dell'allegato VI del d.lgs. n. 81/2008.
Nel predetto contesto fattuale i giudici di secondo grado hanno valutato, con argomentazioni congrue, del tutto irrilevante la circostanza riferita da alcuni testimoni della presenza di due fasce di imbracature al centro delle tavole risultando comprovata la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative e tecniche di sicurezza.
5.2. Manifestamente infondata risulta pertanto il dedotto difetto di correlazione tra accusa e difesa.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4. N. 35666 del 19/06/2007 Rv. 237469), in tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. È consentito, infatti, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata.
5.3. I giudici di merito hanno correttamente addebitato l'infortunio a S.V., datore di lavoro di C.S., in quanto titolare della posizione di garanzia per avere consentito che l'operazione in questione si svolgesse senza l'adozione delle cautele necessarie ad assicurare la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.
5.4. Né può assumere alcuna rilevanza l'asserito comportamento colposo dell'infortunato che, a dire del ricorrente, avrebbe deciso inopinatamente ed improvvidamente di effettuare lo scarico, non così originariamente previsto ma scavalcando un pilastro, atteso che l'eventuale condotta imprudente dell'operaio non può in ogni caso valere ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Al riguardo è sufficiente rammentare che, secondo il costante dictum della Suprema Corte (Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 - dep. 2015 -Rv. 261946), il titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautele, sicché la sua responsabilità può essere esclusa per causa sopravvenuta soló in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute connotandosi come del tutto inopinabile.
6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.