Considerato in diritto
Il ricorso deve, preliminarmente, essere convertito in ricorso per cassazione; invero, essendo lo stesso diretto ad impugnare una sentenza con la quale è stata esclusivamente irrogata la sanzione pecuniaria della ammenda, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di appello, lo stesso, stante il principio del favor impugnationis, va interpretato come se fosse un ricorso per cassazione e come tale deve, pertanto, essere valutato.
Ciò premesso, rileva la Corte come, al di là dei diversi aspetti fattuali evocati da parte ricorrente con la presente impugnazione, le sue doglianze partono da un presupposto ermeneutico palesemente infondato e perciò tale da condurre verso la sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Infatti le argomentazioni su cui si fonda la doglianza della G.A. partono dal presupposto che destinatario delle disposizioni che si assumono violate sia il soggetto che abbia la titolarità o comunque la materiale disponibilità della struttura all'interno della quale sono svolte le attività in relazione alle quali è richiesto il rilascio della certificazione relativa alla prevenzione degli incendi nonché le altre cautele atte a prevenire dai rischi connessi ad un tale evento.
Tale presupposto è, tuttavia errato; rileva, infatti, il Collegio come il soggetto onerato del rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina contenuta nelle disposizione del dlgs n. 81 del 2008 che si assumono essere state violate sia, salva la ipotesi di delega di competenze validamente disposta, il datore di lavoro il quale deve assicurare, nei vari modi e con i vari strumenti previsti dalla normativa in questione, condizione di lavoro tali da ridurre i rischi di infortuni a carico dei propri dipendenti (ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9 ottobre 2015, n. 40721; idem Sezione III penale 30 settembre 2015, n. 39360).
Poco incide, pertanto, in relazione alla fattispecie ora in esame che la struttura materiale all'Interno della quale operavano le maestranze dipendenti della Futura Logistica srl - società della quale pacificamente la G.A. era la legale rappresentante - non fosse stata affidata ad essa società sulla base di un titolo giuridico contrattuale, posto che l'elemento determinante ai fini della individuazione del soggetto obbligato al rispetto dei precetti sanciti dalla disposizioni in ipotesi violate è costituito dall'essere questi il datore di lavoro delle maestranze adibite negli ambienti in questione allo svolgimento delle loro mansioni operative.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.