Considerato in diritto
6. Preliminarmente va osservato che in data 8 luglio 2022 ore 10,19 è pervenuta in cancelleria la comunicazione a mezzo pec degli avv. Filippo Antonini, Riccardo Carloni, Gabriele Dalle Luche ed Enrico Marzaduri, difensori delle parti civili Omissis e Provincia di Lucca, con cui, avendo avuto conoscenza casuale della fissazione dell'udienza di camera di consiglio del 12 luglio 2022, hanno chiesto di verificare l'esistenza o meno di un interesse dei loro assistiti tale da giustificarne la partecipazione all'udienza, con tutti i provvedimenti conseguenziali.
Analoga richiesta è pervenuta lo stesso giorno alle ore 16,40 da parte degli avv. Andrea Bagatti, Tiziano Nicoletti, Maurizio Dalla Casa, difensori rispettivamente delle parti civili Omissis, che hanno eccepito il difetto di notificazione e hanno chiesto il rinvio dell'udienza.
Il Collegio ha disatteso le richieste di rinvio perché si tratta di parti civili non interessate dai ricorsi di M.C. e V.S. che sono stati condannati in via definitiva solo per il delitto di cui agli art. 430 e 449 cod. pen. Come si desume dalla formulazione dei capi d'imputazione, le parti civili erano state indicate in relazione ai reati degli art. 589 e 590 cod. pen. per i quali è stata accertata la prescrizione nel corso del giudizio.
Per la stessa ragione, non hanno rilievo nel presente procedimento né le difese della P. né le richieste dell'O..
Peraltro, non può non evidenziarsi che nessuna delle parti civili ha allegato il suo specifico interesse in tale giudizio, non rilevando a tal fine una generica preoccupazione che un eventuale accoglimento dei ricorsi avrebbe inciso anche sul responsabile civile Trenitalia S.p.A. e quindi messo in discussione il risarcimento del danno (memoria degli avv. Bagatti, Nicoletti e Dalla Casa).
I difensori dei responsabili civili hanno svolto interventi orali in udienza adesivi a quelli dei ricorrenti.
7. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Entrambi i ricorrenti sono legittimati ad agire perché condannati in via definitiva, non ostando a tali fini l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per M.C., limitatamente al suo ruolo di direttore della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.A. Nel dispositivo della sentenza, la stessa Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
I condannati hanno diritto a chiedere la correzione dell'errore contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, purché sia materiale o di fatto, come indicato dall'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
E' pacifico in giurisprudenza, ed è stato di recente ribadito da Cass., Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, che l'errore materiale o di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza a Sez. U n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 si legge che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Pertanto, non è ammesso il ricorso straordinario, quando la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Cass., Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527)
La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, siccome incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. (Cass., Sez. 1, ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868) ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268 982) . Analogamente è a dirsi per l'omessa valutazione di una memoria difensiva (Cass., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384).
8. Entrambi i ricorrenti hanno disatteso tali principi, al di là delle enunciazioni.
Con i primi due motivi M.C. ha sostenuto di essere estraneo ai fatti, come configurati dalla Corte di cassazione (in termini commissivi per l'affidamento del carro a Trenitalia, per non essersi occupato del carro dopo il noleggio dalla tedesca GATX, con il terzo ha negato il nesso causale1perché la frattura dell'assile era comparsa nel 2009, con il quarto ha negato la colpa, perché nulla avrebbe potuto desumere dai documenti relativi alla manutenzione.
La sentenza ha affrontato tutti i temi prospettati dalla difesa.
Il riassunto dei motivi di ricorso, non specificamente contestato è al par.18 del "Ritenuto in fatto", le precisazioni preliminari in ordine ai concetti di "posizione di garanzia", "norme di dovere", "regole cautelari" e la valenza causale della trasgressione alla regola prevenzionistica sono stati analizzate nei par. 2 e 4, mentre la colpa e il nesso di causalità sono stati esposti nelle linee generali ai par. 19-22, del "Considerato in diritto". Il M.C. è stato condannato in qualità di amministratore delegato della Cargo Chemical e successivamente responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A. per aver fornito a Trenitalia il carro, il cui assile si era fratturato dando luogo alla sequela di tragici eventi. L'accertamento del suo ruolo in seno alle società è stato oggetto delle sentenze di merito, riassunte nei par. 2 e 3 del "Ritenuto in fatto". Il ricorrente non ha dedotto errori di fatto nell'interpretazione del complesso dei contratti e dei rapporti commerciali tra le varie parti coinvolte nella vicenda, ma ha lamentato l'omessa motivazione in merito alla censura dell'archiviazione della posizione del DV., circostanza che la Corte di cassazione ha ritenuto non decisiva nel quadro definito dalla Corte di appello con argomenti sviluppati nel par. 23.3 del "Considerato in diritto".
Le restanti censure sono state oggetto dell'analisi dei par. 23.4-23.7 in cui la Corte di cassazione è tornata sui profili della colpa e del nesso di causalità, con specifico riferimento alla posizione del M.C..
Il V.S., amministratore delegato di Trenitalia, con il primo motivo ha lamentato l'errore percettivo della Corte di cassazione che aveva ritenuto che si fosse difeso solo in merito alla sicurezza sul lavoro e non anche in merito al rischio da trasporto ferroviario. L'assunto non ha nessuna consistenza, perché lo svilimento della censura in merito al modello organizzativo di Trenitalia è stato il frutto di una valutazione della Corte di cassazione che ha spiegato per quali ragioni ha fondato la responsabilità piuttosto sulla titolarità della gestione del rischio ferroviario. Alle altre censure la Corte di cassazione ha risposto nei par. 2, 4, 19-22, e con riferimento alla posizione specifica del V.S. nel par. 24.5 dove ha rinviato per la censura delle prassi aziendali al par. 27, in cui ha diffusamente argomentato nel trattare la posizione di M.E. e M.M..
In definitiva, questo Collegio non ravvisa alcun errore di fatto o omessa motivazione nella sentenza impugnata con riguardo alle posizioni dei ricorrenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Tale statuizione esonera dall'esame dei motivi nuovi del V.S., peraltro riproduttivi dei motivi originari, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Nulla per le spese delle parti civili che sono intervenute nel presente giudizio dal momento che non hanno interesse al procedimento. Nulla per le spese dei responsabili civili che hanno svolto generici interventi orali a supporto dei ricorrenti