1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, il g.i.p. del Tribunale di Cagliari condannava G.A. alla pena di sei mila euro di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b), 18, comma 1, lett. a) e d), e 96
d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro e titolare della omonima ditta individuale: ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ometteva di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, non forniva al lavoratore G.AB. i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e, infine, non redigeva il piano operativo di sicurezza. Fatti accertati il 15/01/2016.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe desunto in maniera apodittica, in capo all'Ansa, la qualifica di "datore di lavoro", in quanto, come risulterebbe dalla visura camerale storica della ditta A.G., l'imputato avrebbe cessato l'attività ben trentun anni prima dei fatti contestati; in ogni caso, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo ha individuato in capo all'Ansa la qualifica di datore di lavoro, il che integra il denunciato vizio di omessa motivazione.