MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 421 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 dello stesso codice, riguardo all'assunzione del teste MANENTI Giacomo, disposta di ufficio dal giudice.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 2087 e 2697 c.c.. [...]
Con il terzo motivo di ricorso, la società si è doluta della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte territoriale spiegato assolutamente in modo convincente la ragione della mancanza di prova liberatoria.[...]
Con il quarto motivo è stata denunciata omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. [...]
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dell'art. 13 decreto legislativo numero 38 del 2000, nonché vizio della motivazione. [...]
Tanto premesso, il ricorso va respinto in base alle seguenti considerazioni. [...]
Invero, risulta correttamente applicata nella specie la disciplina vigente in materia di responsabilità contrattuale per infortuni sul lavoro, di guisa che una volta provato che l'infortunio si è verificato mentre il lavoratore stata eseguendo attività cui era adibito e che la sua caduta dall'alto -con conseguenti lesioni personali e postumi- è dipesa dal cedimento di alcuni elementi di protezione, relativi alla struttura (bisarca), sulla quale il DERADA stava operando, la prova liberatoria resta comunque a carico di parte datoriale, che però nella specie non risulta averla debitamente fornita. Dalla deposizione testimoniale, pressoché interamente riportata alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza, emerge in particolare che la caduta non dipese soltanto da carenze strutturali, relative alle protezioni installate sulla bisarca, peraltro emendabili, ma soprattutto dal fatto che il paletto che aveva ceduto risultava marcio, di modo che la cattiva manutenzione di quest'ultimo resta indubbiamente imputabile alla società, che aveva la disponibilità dell'automezzo, non rilevando evidentemente il fatto della mera omologazione. Rileva, altresì, la situazione di pericolo e di rischio, già pure evidenziata dal Servizio di prevenzione di Mantova, che aveva "censurato l'amovibilità del parapetto e comunque la lassità di una difesa costituita da funi metalliche rivestite di plastica, unita alla circostanza dello scarso spazio a disposizione dell'autista, che si trovava ad operare su di un piano di calpestio del tutto irregolare e con la porzione centrale aperta verso il vuoto". Di conseguenza, opportunamente la Corte di Appello osservava che, indipendentemente dalle misure strutturali di stretta competenza del costruttore del mezzo (questione estranea al procedimento e quindi palesemente irrilevante), non vi era dubbio che la descritta situazione pericolosa e di rischio dovesse formare oggetto d'intervento da parte datoriale, che avrebbe quindi dovuto dotare la bisarca almeno di più idonei ripari. Tale ragionevoli e adeguate argomentazioni peraltro vanno integrate dall'anzidetta circostanza, probabilmente determinante, inerente al cedimento del paletto marcio, così come constatato dal teste oculare Menanti, il quale aveva assistito alla caduta di schiena del DERADA verso la protezione che non aveva retto, ossia il paletto marcio; marciume, con conseguente fragilità della protezione, chiaramente, quindi, non ascrivibile a difetti strutturali di fabbricazione, ma a cattiva manutenzione da parte della società, che aveva quindi pacificamente la giuridica disponibilità della bisarca (se non addirittura la piena proprietà del veicolo, ma il titolo della disponibilità del mezzo in capo alla datrice di lavoro è palesemente irrilevante ai fini della decisione).[...]
Pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle relative spese.