Ritenuto che:
il motivo va disatteso, poiché la tenuta sul luogo di lavoro del prescritto registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994, "ratione temporis" applicabile, costituisce, ai sensi della prima parte di detto comma, misura necessaria "per la sicurezza e la salute dei lavoratori"; e, a tale riguardo, l'art. 23 del citato d.lgs. (così come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 242 del 1996) prevede, per quanto qui interessa, che "1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro é svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio";
l'inequivoco dato letterale della disposizione è nel senso che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - comportante consequenzialmente la relativa potestà sanzionatoria - é svolta dalla unità sanitaria locale, salvo una competenza concorrente (esplicitata dal termine "anche") dell'ispettorato, attinente alla sola vigilanza relativa ad attività tassative da individuarsi appositamente;
pertanto, avuto riguardo al contenuto della predetta disposizione, non è lecito ipotizzare, in materia - anche in difetto di particolari ragioni logiche -, una competenza dell'ispettorato affiancata a quella della ASL, neppure desumibile dalle norme indicate in ricorso, le quali investono il predetto ispettorato di funzioni generali di vigilanza, lasciate ferme dall'inciso posto ad apertura del riportato comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n. 626 del 1994, nel cui ambito è tuttavia ritagliata, nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori, una competenza di settore facente capo esclusivamente alla ASL;
in conclusione, va affermato che l'omessa tenuta del c.d. registro degli infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994 ("ratione temporis" applicabile) può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente e non anche dall'ispettorato del lavoro;
nulla sulle spese, in difetto di prova della tempestiva notifica del controricorso;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.