Decreto 10 marzo 2005

Decreto 10 marzo 2005 / Testo consolidato 2022
ID 16791 | Update 28.10.2022 / In allegato Testo consolidato 2022
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per...
Con sentenza depositata il 13.11.2014, la Corte d'appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio, condannava M.A. s.r.l. a pagare all'INAIL la somma di 3.525.071,81 oltre accessori, quale costo dell'infortunio collettivo occorso il 12.6.1989 presso lo stabilimento molitorio di Guardiagrele.
La Corte, per quel che qui rileva, riteneva che, pur non potendosi ricostruire con ragionevole certezza la causa dell'innesco che aveva portato all'esplosione delle polveri e al successivo incendio (a causa dei quali erano deceduti cinque lavoratori, mentre altri otto erano rimasti gravemente feriti), nondimeno poteva rimproverarsi all’azienda di non aver adottato tutte le misure idonee a ridurre le conseguenze dell'esplosione, le quali, benché all'epoca dei fatti non ancora imposte con norma di legge, erano tuttavia conosciute per essere state pubblicate dall’International Standard Organization (ISO) e fatte oggetto di raccomandazione da fonti tedesche e statunitensi.
Avverso questa statuizione ricorre M.A. s.r.l. con ricorso affidato a due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

ID 16791 | Update 28.10.2022 / In allegato Testo consolidato 2022
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