Avviso di rettifica 26.05.2016
Avviso di rettifica 26.05.2016
Leggi tuttoComunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbra...

ID 26196 | 10 Maggio 2026 / Ordinanza allegata
Con l'Ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Suprema Corte interviene nell'ambito di una controversia che ha visto la lavoratrice assentarsi ripetutamente dal posto di lavoro per via delle scarse condizioni climatiche ed igienico-sanitarie.
Costretta infatti a lavorare in un ambiente molto freddo e con servizi igienici inadeguati perché visibili all'esterno, la donna era stata licenziata dalla società in considerazione del suo rifiuto di recarsi sul posto di lavoro.
Ma la Corte di Cassazione mette un punto alla situazione e condanna il datore di lavoro per non aver dimostrato l'assenza di nocività nell'ambiente di lavoro, affermando il principio di diritto secondo cui «In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 cc, avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale , secondo l'art. 1218cc; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite».
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segue allegato
Cassazione
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbra...

ID 7599 | 21.01.2019
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