Considerato che
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ.. Osserva il ricorrente che gli obblighi antinfortunistici del datore di lavoro non possono attenuarsi o ritenersi inesistenti per il sol fatto che trattasi di prestazione di lavoratore autonomo dovendosi la tutela della salute considerare clausola del contratto di lavoro parasubordinato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ.. Osserva il ricorrente che il danneggiante risponde del danno cagionato ai sensi dell'art. 2049 a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa a titolo responsabilità oggettiva.
Con il terzo motivo si denuncia violazione del d.lgs. n. 81 del 2008. Osserva il ricorrente che in base all'art. 11 della citata disciplina il ripristino dell'alimentazione di ogni attrezzatura di lavoro deve essere possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Osserva il ricorrente che l'eventuale colpa del lavoratore non elimina quella del datore di lavoro, che è sempre responsabile dell'Infortunio occorso al lavoratore e che l'evento dannoso si sarebbe potuto evitare qualora il responsabile della società intimata avesse fatto disporre il macchinario mobile nel locale ove era alloggiata la leva dell'alimentazione elettrica o almeno avesse disposto l'intervento di altro operaio.
Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ.. La procura risulta apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso e contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione quali il chiamare in causa terzi, riassumere il giudizio e nominare consulenti (Cass. 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070).
Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al giudizio di cassazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.