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Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (01/11/2026), n. 28212

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (01/11/2026), n. 28212 / Stress e Responsabilità del datore di lavoro

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (01/11/2026), n. 28212 / Stress e Responsabilità del datore di lavoro - Nota principio giuridico - Ordinanza allegata

ID 27418 | 05 Novembre 2026 / Ordinanza

Il principio fondamentale della sentenza stabilisce che un'azienda è responsabile del danno da "straining" o stress lavorativo anche in assenza di un disegno persecutorio preordinato (mobbing).

È sufficiente la presenza di singoli comportamenti ostili, vessatori o di una situazione lavorativa fortemente stressogena per violare l'obbligo di sicurezza previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile.

Il principio giuridico supera il rigido requisito del mobbing (che richiede la prova di un preciso e continuativo intento persecutorio).

La responsabilità del datore di lavoro scatta anche per l'omessa vigilanza su un ambiente di lavoro oggettivamente ostile o stressogeno, in virtù del dovere di tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.
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Il caso ha coinvolto un'infermiera del reparto di Psichiatria dell'ASL di Benevento, la quale ha intrapreso un'azione legale contro il medico responsabile del reparto e la stessa azienda sanitaria a causa di condotte lesive e molestie subite sul posto di lavoro.

La Cassazione ha confermato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Napoli, respingendo il ricorso della lavoratrice che chiedeva un risarcimento maggiore. Di conseguenza, è rimasta definitiva la condanna in solido del medico e dell'ASL al pagamento di 19.471 euro a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale.

L'azienda sanitaria è stata ritenuta colpevole a causa della sua totale inerzia di fronte alle segnalazioni della dipendente e al clima ostile ben noto.
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