Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.922
/ Documenti scaricati: 31.176.327
/ Documenti scaricati: 31.176.327
ID 11560 | 15.09.2020
In base a quanto disposto dall'art. 40 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
A tale scopo presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
Art. 40 - ter Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici
1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Collegati:
ID 18301 | 03.09.2020 / In allegato COM(2020) 474 final
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al consiglio, al comitato economico e ...
ID 22766 | 21.10.2024 / In allegato
Ambiente in Italia: uno sguardo d'insieme, Annuario dei dati ambientali 2023 è un rapporto statistico realizza...
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di specie agrarie ed ortive.
(GU n.85 dell'11.04.2022)
________
Collegati
[box-note]Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 20
Regol...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024