
Proposta normativa Regola tecnica obblighi di compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso
ID 25940 | 07.04.2026 / In allegato
Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso
Numero di notifica CE: 2026/0167/IT (Italy)
Data di ricezione: 01/04/2026
Termine dello status quo: 07/07/2026
La proposta normativa interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 con lo scopo di introdurre un obbligo di biodegradabilità e compostabilità per alcuni imballaggi coerentemente con la possibilità concessa agli Stati membri dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento UE 2025/40.
Regolamento UE 2025/40
Articolo 9 paragrafo 2 Imballaggi compostabili
[...]
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:
a) gli imballaggi di cui all’articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;
b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l’obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
La proposta normativa si compone di un articolo unico, costituito da un comma, suddiviso in due lettere.
Comma 1, lettera a): dispone l’inserimento di un nuovo articolo nella Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che introduce l’obbligo di biodegradabilità e compostabilità per gli imballaggi ivi elencati.
Vengono, inoltre:
- richiamati gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e le previsioni sulla gestione dei rifiuti rilevanti;
- disciplinate le modalità con cui dovranno essere definite le esenzioni previste in applicazione dell’allegato V, punto 2 e dell’articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento UE 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Comma 1, lettera b): dispone l’inserimento di un nuovo comma all’articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di prevedere apposite sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) della proposta.
L’intervento, ponendo un obbligo di biodegradabilità e compostabilità per alcuni imballaggi in plastica monouso, ne garantisce la possibilità di produzione in deroga al generale obbligo di riciclabilità come definito dal Regolamento UE 2025/40, e garantendo in tal modo che le applicazioni in plastica biodegradabile e compostabile che rappresentano soluzioni ambientalmente valide continuino ad essere prodotte.
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Proposta Numero di notifica CE: 2026/0167/IT (Italy)
Art. xxx (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 226-quater è aggiunto il seguente:
«Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, qualora biodegradabili e compostabili, certificati da organismi accreditati, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:
- gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
- gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
2. Nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, sono fatti salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché le previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell’articolo 182-ter del presente decreto.
3. In applicazione dell’allegato V, punto 2 e dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, sono esentati dalle restrizioni di cui al comma 1 gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma per i quali sia dimostrato che non è possibile prescindere dal loro utilizzo. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli imballaggi di cui al primo periodo.»;
b) all’articolo 261, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 226-quinquies, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.».
[...]
Fonte: CE
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