
MOCA | Disposizioni in materia di prodotti in plastica riutilizzabili / Legge 50/2026
ID 26045 | 20.04.2026 / Download scheda allegata
Pubblicata nella GU n. del 20 aprile 2026, la Legge 20 aprile 2026 n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione in vigore dal 21 aprile 2026.
La Legge 20 aprile 2026 n. 50 all'articolo 14-bis, in attuazione della Direttiva Plastiche monouso (SUP), stabilisce caratteristiche tecniche in base alle quali i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 aprile 2027.
Le disposizioni in parola, colmano una lacuna normativa della Direttiva Plastiche monouso (SUP), che difatti, pur vietando il monouso, non stabilisce requisiti precisi per definire la riutilizzabilità, favorendo di conseguenza, la diffusione sul mercato di prodotti che, sebbene formalmente diversi, restano nella pratica assimilabili ai monouso.
Legge 20 aprile 2026 n. 50Art. 14 - bis Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti
1. Nell’ambito dell’attuazione della
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;
b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro
c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione del
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo
si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
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