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ID 24897 | 11.11.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello ambientale proposto dalla Regione Campania ai sensi dell’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Applicazione della normativa statale in materia di emissioni in atmosfera per impianti IPPC 2.4 - Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
Con riferimento alla nota prot. n. 2025-17966/UDCP/GAB/GAB del 30/07/2025 U, acquisita al prot. n. MASE/146043 dell’1 agosto 2025, con la quale la Regione Campania propone l’interpello in oggetto, si rileva preliminarmente che il quesito posto, pur facendo riferimento ad un caso specifico, riveste carattere generale e può pertanto configurarsi quale interpello ai sensi della norma citata in oggetto.
La Regione Campania chiede l’interpretazione normativa in merito alla corretta applicazione del limite emissivo alle polveri totali per le installazioni di cui al punto 2.4. “Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno” di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In sintesi, la Regione osserva che nonostante siano stati prescritti limiti in concentrazione, tutti rispettati dal gestore (con concentrazioni rilevate costantemente inferiori ai valori limite autorizzati) gli stessi non garantirebbero una riduzione significativa dell’impatto emissivo complessivo in termini di massa (kg/giorno) e di aver altresì rilevato le seguenti criticità:
- “il rispetto dei limiti di concentrazione non esclude significativi impatti ambientali legati alla massa complessiva di polveri emesse;
- simulazioni condotte su dati reali mostrano che un abbattimento dei VLE del 50% produce riduzioni limitate del flusso emissivo totale;
- il contributo delle emissioni diffuse, sebbene monitorato, amplia l’impatto emissivo in particolari condizioni meteoclimatiche;
- sebbene i valori di concentrazione misurati siano molto inferiori al limite autorizzato, previsti dalle migliori tecniche disponibili (BAT) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., durante specifici monitoraggi condotti dall’organo di controllo per conto dell’Autorità competente, sono stati rilevati depositi di particolato polveroso sui balconi delle abitazioni circostanti, con impatto percepito dalla popolazione residente anche in condizioni operative formalmente regolari.”
Al riguardo preliminarmente si fa presente quanto previsto dall’articolo 29-quater, commi 6 e 7, e dall’articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- l’articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale” prevede al comma 6 che nell’ambito della Conferenza dei servizi, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed al comma 7 che, ove successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano intervenute circostanze, nel caso lo ritenga necessario, il sindaco, può chiedere, nell’interesse della salute pubblica, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da proposte di modifica puntuali, che l’autorità competente riesamini l’autorizzazione rilasciata;
- l’articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale” prevede che qualora uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi. Inoltre, nei casi in cui è riconosciuta la necessità sopra descritta, l’autorità competente prescrive nelle autorizzazioni degli impianti presenti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose previste dai citati strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Le criticità riscontrate dalla Regione sono quindi solitamente affrontate con strumenti normativi quali, a titolo esemplificativo, le condizioni ambientali del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (integrate nell’AIA ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le previsioni di cui all’articolo 29-quater, comma 6 applicato secondo la consolidata giurisprudenza (sentenza del T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 31/12/2020, n. 454), i riesami di cui all’articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le misure contenute in strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale quali ad esempio il piano di tutela delle acque e la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera (trasposte in prescrizioni AIA ai sensi dell’articolo 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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