Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - chiarimenti interpretativi sull’applicabilità del
D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Con nota acquisita al prot. MASE -registro ufficiale ingresso n. 00192724 del 27-11-2023 codesta Regione Direzione Regionale Ambiente -Area Valutazione di Impatto Ambientale - ha presentato l’istanza di interpello di cui all’oggetto.
L’interpellante, ha posto un quesito avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine all’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Nello specifico l’interpellante evidenzia che il D.M. 52/2015 prevede che le soglie dimensionali per le opere ricadenti nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 possono essere ridotte del 50% a determinate condizioni.
Rappresenta altresì che alla data di pubblicazione del D.M. 52/2015 gli impianti fotovoltaici erano previsti esclusivamente alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e quindi sottoposti a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale. Successivamente è stato introdotto il punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che prevede per gli impianti fotovoltaici superiori ai 10 MW l’assoggettamento a procedura di VIA in capo al Ministero dell’Ambiente.
Tanto premesso l’istante chiede se la riduzione delle soglie come prevista dal D.M. 52/2015 possa essere applicata estensivamente all'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
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Con riferimento al quesito posto con l’interpello in oggetto, va premesso in via preliminare che l’allegato II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 fa riferimento alle opere da sottoporre a VIA di competenza statale, mentre le opere da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, sempre statale, sono contenute nell’allegato II bis e pertanto il quesito per come formulato non appare trovare alcun riferimento analogico nell’Allegato II.
In ogni caso con specifico riferimento alla possibile applicazione in via generale, per analogia, del DM richiamato si precisa quanto segue.
Il D.M. 52/2015 è stato adottato per superare la procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell’Italia a causa di “imperfetto recepimento” di alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA di seguito alle modifiche apportate dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (ad oggi tutte contenute nella Direttiva 2011/92/UE).
La predetta procedura di infrazione contestava la non conformità del D.Lgs 152/2006 all’art. 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva VIA, ed il mancato rispetto dei criteri di cui all’Allegato III della Direttiva stessa (procedura di screening).
Con l’adozione del richiamato D.M. 52/2015, la procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea in data 19 novembre 2015.
L’adozione del D.M. 52/2015 si è resa necessaria quindi, per un verso per integrare le soglie di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome), dall’altro, per definire i criteri e le soglie per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell’autorità compente.
Come noto il decreto ministeriale pone norme tecniche di dettaglio, o generiche relative ad uno specifico argomento. Nel caso oggetto di attenzione le linee guida hanno la precipua finalità di indicare i criteri per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome.
L’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. 52/2015 è espressamente riferita ai progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Alla luce della declinata finalità non è possibile quindi ipotizzare un’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie sopra indicati.