Oggetto: Interpello in materia ambientale. Impianti di post-combustione. Parte quinta del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Rif. nota della Confindustria del 23/02/2024. acquisita con il prot. MASE 35156 del 23/02/2024.
Con l’atto di interpello indicato in oggetto l’associazione di categoria Confindustria richiede se gli impianti di post-combustione utilizzati per il trattamento termico delle emissioni ricadano nella nozione di “impianto” prevista dall’art. 268 del Dlgs 152/2006. Ciò al fine di determinare, nell’ottica interpretativa dell’interpellante, se il combustibile utilizzato in un impianto di post-combustione sia soggetto alle norme della parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relative ai combustibili.
Al riguardo, l’art. 268 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ha previsto una definizione estremamente estesa di “impianto”, inteso come “il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio”.
Tale definizione è finalizzata a garantire che tutti i dispositivi e sistemi, comunque denominati, i quali (anche svolgendo specifiche funzioni) concorrono al ciclo produttivo dello stabilimento siano inclusi nell’istruttoria autorizzativa e sottoposti alle norme previste per gli impianti dalla parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Sul piano della tutela ambientale questa impostazione si fonda sulla ratio di garantire che tutti i dispositivi e sistemi che, in vario modo, influenzano l’assetto emissivo di uno stabilimento possano essere oggetto di prescrizioni e controlli finalizzati ad assicurare la conformità delle emissioni.
Non forniscono una diversa lettura l’art. 273, comma 15, e l’art. 273bis, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 secondo cui l’impianto di post-combustione (“ove non gestito come impianto indipendente di combustione”) non ricade tra i grandi impianti di combustione e tra i medi impianti di combustione. Tali norme hanno il solo effetto di applicare agli impianti di post-combustione la disciplina generale degli impianti contenuta nella parte quinta del Dlgs 152/2006 piuttosto che la disciplina specifica dei grandi e medi impianti di combustione.
In questo quadro, pertanto, un impianto destinato a svolgere, nel complessivo ciclo produttivo di uno stabilimento, la funzione del trattamento delle emissioni ricade automaticamente nella nozione di impianto prevista dall’art. 268 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ed è soggetto alle norme previste per gli impianti dalla parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 pertinenti alla tipologia impiantistica del caso.