Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo all’applicazione della disciplina di cui al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 al materiale proveniente dall’attività di segagione della pietra.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Confindustria ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 con particolare riferimento alla gestione dei residui derivanti dalle operazioni di estrazione del materiale litoide dalle cave e dalle lavorazioni di squadratura e taglio finalizzate all’ottenimento del prodotto da destinare alla commercializzazione.
Più nel dettaglio, si fa riferimento ad alcune problematiche relative all’utilizzo, ai fini del ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva del travertino.
In particolare, viene chiesto di chiarire:
- se il materiale proveniente dall’attività di segagione della pietra è un rifiuto da estrazione come definito dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e come tale non assoggettato alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- se il medesimo materiale è un rifiuto di estrazione, come definito dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, ancorché il processo di segagione sia svolto in un impianto interno o esterno al sito estrattivo gestito dal medesimo titolare dell’autorizzazione di attività estrattiva o l’impianto esterno dedichi uno o più telai di segagione all’esclusivo taglio dei blocchi di provenienza di un singolo sito estrattivo, restituendo allo stesso sia il semilavorato finito (lastre) che il fango o il pezzame della segagione del blocco.
- qualora la gestione del materiale in oggetto non fosse stata descritta all’interno del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, previsto all’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, questo possa essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
- se i fanghi di segagione e il pezzame possano essere utilizzati per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie dei prodotti dalle attività estrattive in considerazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e di indicare quali sono le condizioni ambientali da rispettare al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.
[...] Segue in allegato