Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità per specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del
D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la provincia di Alessandria chiede chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, chiede:
1) se la deroga al valore dello specifico parametro prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. n.36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi possa o meno superare il limite del doppio del valore limite della tabella 5a dell’Allegato 4 citato, previsto dall'art. 16-ter per le Discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7-quinquies;
2) se i limiti in deroga previsti dall'art. 7-sexies del D.Lgs. n.36/2003 e dall’Allegato 7 ivi richiamato per una discarica per rifiuti non pericolosi possono o meno essere superiori ai limiti per l'ammissibilità in discarica per i rifiuti pericolosi (Tabella 6 e 6-bis dell’Allegato 4);
3) se ci debba essere o meno correlazione tra la tipologia di sottocategoria e i parametri derogabili; ossia, se sia consentibile o meno la deroga a tutti parametri elencati nella tabella 5a indipendentemente dal tipo di sottocategoria (ad esempio, se nel caso di una discarica per rifiuti non pericolosi rientranti nella sottocategoria ‘bioreattori’ è possibile derogare -senza limiti- i valori dei parametri relativi ai metalli poco inerenti alla tipologia di sottocategoria);
4) se la deroga ‘caso per caso’ possa essere genericamente concessa esclusivamente in base ai soli codici EER oppure se debba essere rilasciata, di volta in volta, sulla base della specifica caratterizzazione del singolo rifiuto da conferire in discarica (ossia della “descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica”, di cui all’Allegato 7, punto 7.1, nonché della “Valutazione del rischio” e del “Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria” effettuate sulla base di quanto prescritto dall’Allegato 7, punto 7.2), oltre che in conformità allo stato della discarica, presupponendo, quindi, che le caratteristiche, la specifica provenienza e i quantitativi del rifiuto debbano essere già note al momento della presentazione dell’istanza;
5) se il calcolo del ‘fattore di lisciviazione’ (LF), eseguito secondo i metodi (software di calcolo, ad es. Leach 8) utilizzati nell’ambito delle bonifiche (Titolo V della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152), può essere o meno utilizzato ai sensi dell'Allegato 7 (punto 7.2, “Descrizione della procedura”).
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0169312 del 18/09/2024 e fornito con nota prot. n. 0190303 del 18/10/2024 è emerso quanto segue.
Con l’abrogazione del D.M. 27/09/2010, relativamente all’art. 7-sexies “Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi”, il D.Lgs. n.121/2020 ha operato un trasferimento della materia all’interno del corpo normativo del D.Lgs. n.36/2003.
In particolare l’articolo 7-sexies disciplina le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Il comma 1 del suddetto art. 7-sexies prevede che, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto, “le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.”
Ai sensi del comma 2, “i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.” Lo stesso comma prevede che “i criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7.”
Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica sono riportate nell'allegato 7.
[...] Segue in allegato