OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3- septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell'Allegato IV alla parte seconda del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152: "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate".
Con nota acquisita con prot. n. 63269 del 03/04/2025 codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, al fine di ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione relativa alla definizione di una tipologia progettuale prevista dall’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
L’allegato citato stabilisce quali sono le tipologie progettuali da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale.
La tipologia progettuale oggetto di esame è quella individuata al punto 6, Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell’allegato IV, secondo cui devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti relativi a "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate”.
L’interpellante rappresenta che la norma riportata recepisce il punto 9 dell'Allegato II della Direttiva 97/11/CE e della Direttiva 2011/92/UE, ma precisa che tali norme europee prevedevano la verifica di assoggettabilità a VIA solo per il settore "Industria della gomma" (rubbers) (senza "e delle materie plastiche"), per i progetti relativi a "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri" (in quanto la gomma è costituita principalmente da elastomeri).
Quanto ai motivi che inducono a proporre l’interpello la Provincia evidenzia che:
- la questione elastomeri si configura come un argomento molto tecnico e conosciuto da pochi esperti nel settore delle materie plastiche, purtroppo, invece, la dicitura “a base di elastomeri" risulta oggetto di interpretazione da parte di soggetti non esperti in materia che possono considerare come "a base di" percentuali soggettive, indefinite e variabili in base alla propria sensibilità o i propri interessi.
- sussistono inoltre difficoltà interpretative in merito alla dicitura "con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate", perché non è esplicitato se la quantità di 25.000 tonnellate/anno sia riferita solo alle materie prime lavorate per produrre "prodotti a base di elastomeri" o se la quantità di 25.000 tonnellate/anno sia riferita alla quantità totale di materie prime lavorate da uno stabilimento, anche se - come accade in concreto - uno stabilimento produce poche tonnellate all'anno di prodotti a base di elastomeri e il resto della sua produzione sia di prodotti non a base di elastomeri.
Ciò premesso l’istante formula i seguenti quesiti:
Se sia corretto applicare la norma di cui al punto 6 lett. a) All. IV parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 nel senso di ritenere
- la dicitura “prodotti a base di elastomeri” intesa come “prodotti costituiti principalmente da”, quindi con un quantitativo di elastomeri superiore al 50%;
- la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” intesa come “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate (tra le quali ci sono gli elastomeri) esclusivamente per produrre prodotti a base di elastomeri” con conseguenza che la soglia delle 25.000 tonnellate/anno dovrebbe essere considerata con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre “prodotti a base di elastomeri”, anche se la produzione totale dello stabilimento, comprensiva della produzione di prodotti non a base di elastomeri, sia complessivamente superiore alle 25.000 tonnellate/anno.
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Preliminarmente si rileva che la norma individua due parametri di riferimento, uno qualitativo e l’altro quantitativo, la cui coesistenza determina la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA dei singoli progetti rientranti nella categoria indicata al punto 6 del citato allegato IV “Industria della gomma e delle materie plastiche”.
Quanto alla dicitura “prodotto a base di elastomeri”.
Dal tenore letterale della norma, in assenza di una specifica previsione che indichi il quantitativo presente all’interno del prodotto per poterlo classificare “a base di elastomeri”, allo stato occorrerà fare riferimento al principio di precauzione.
[...] Segue in allegato