Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del
D.Lgs. 152/2006. Proroga del periodo transitorio di cui all’art.22, comma 2 , del
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42.
Aggiornamento
Con riferimento a quanto in oggetto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (con nota prot. n. 228/GE/ff del 04/02/2022, acquisita agli atti con prot. n. 15314/MiTE del 09/02/2022) e il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati (con nota prot. n. 0004181 del 13/04/2022, acquisita agli atti con prot. n. 45920/MiTE del 14/04/2022) avevano presentato a questo Dicastero istanze volte a richiedere la proroga di due anni del periodo transitorio di cui all’art. 22, comma 2, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, vale a dire del periodo entro il quale chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, oltre che degli altri requisiti previsti dallo stesso comma, può richiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.
La scrivente Divisione ha fornito riscontro alle precedenti istanze con nota prot. n. 54196/MiTE del 03/05/2022, che si allega per pronta lettura; la nota in parola recita: “la Scrivente concorda con le motivazioni che codesti Consigli hanno posto a fondamento della richiesta di proroga ai termini stabiliti dall’articolo 22, comma 2, del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42, che prevede che in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto può essere iscritto all’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei requisiti elencati nell’articolo stesso. Il termine sopra richiamato, vale a dire il 18 aprile 2022, ad oggi vigente, è ormai scaduto e non può essere prorogato da questo Dicastero con un proprio atto.
Per tale motivo la Direzione Generale valutazioni ambientali ha sottoposto agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro della transizione ecologica una proposta emendativa del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 volta ad estendere a sette anni il periodo transitorio ex art. 22, comma 2, con la richiesta di valutare la necessità di inserire la stessa in uno dei prossimi strumenti legislativi di rango primario che consentano la modifica di una legge di pari grado. A legge vigente, tuttavia, in assenza di una modifica legislativa, il termine di cui all’oggetto è da considerarsi scaduto.”
Con nota prot. n. 10675 del 10/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 124852/MiTE di pari data, il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati ha richiesto informazioni aggiornate in merito alla proposta emendativa sopra citata.
A tal fine si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro della Transizione Ecologica volte a valutare l’opportunità di includere l’emendamento di cui trattasi nel prossimo decreto concernente le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. decreto “milleproroghe”).